Art. 12-bis — Luci votive
((All'articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 6-ter) e' aggiunto il seguente: "6-quater) per le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri".)) ((Per le prestazioni di cui al comma 1 resta fermo l'obbligo di certificazione del corrispettivo ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.)) ((Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano dal 1° gennaio 2019)).
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