I contributi di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono altresi' riconosciuti, alle condizioni di cui al presente articolo, in favore delle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendono realizzare un programma di investimento. Le agevolazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 sono concesse nel caso di sostegno a processi di capitalizzazione delle imprese, a fronte dell'impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell'impresa, da versare in piu' quote, in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del predetto finanziamento. Per le finalita' di cui al presente articolo, i contributi di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto- legge n. 69 del 2013, fermo restando il rispetto delle intensita' massime previste dalla applicabile ((normativa dell'Unione europea)) in materia di aiuti di Stato, sono rapportati agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del:

  • a)5 per cento, per le micro e piccole imprese;
  • b)3,575 per cento, per le medie imprese. Per la concessione del contributo ((di cui al presente articolo)), l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e' integrata ((di euro)) 10 milioni per l'anno 2019, ((di euro)) 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e ((di euro)) 10 milioni per l'anno 2024. Al fine di assicurare l'operativita' della misura, le predette risorse sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico a inizio di ciascuna delle annualita' previste. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso al contributo di cui al comma 3, le caratteristiche del programma di investimento, le modalita' e i termini per l'esecuzione del piano di capitalizzazione dell'impresa beneficiaria da parte dei soci della medesima, nonche' le cause e le modalita' di revoca del contributo nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti, ((ivi compresa la realizzazione)) del predetto piano di capitalizzazione. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede ai sensi dell'articolo 50.

Testo vigente dal 30 giugno 2019

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Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2019

Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 2019 al 30 giugno 2019. 5 parole tolte, 7 parole aggiunte in 2 capoversi.

… 69 del 2013, fermo restando il rispetto delle intensita' massime previste dalla applicabile normativa tolto: comunitaria aggiunto: dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, sono rapportati agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del:

b) 3,575 per cento, per le medie imprese. Per la concessione del contributo di cui aggiunto: al presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e' integrata tolto: per aggiunto: di euro 10 milioni per l'anno 2019, tolto: per aggiunto: di euro 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e tolto: per aggiunto: di euro 10 milioni per l'anno 2024. Al fine di assicurare l'operativita' della misura, … modalita' di revoca del contributo nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti, ivi tolto: incluso aggiunto: compresa la realizzazione del predetto piano di capitalizzazione. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede ai sensi dell'articolo 50.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-30;34~art21 · fonte del testo

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