Art. 10 — Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico

All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni puo' optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facolta' di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilita' di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari». ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)). All'articolo 28, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: "soggetto beneficiario" sono aggiunte le seguenti: ", prevedendo, in particolare, che, qualora gli interventi incentivati siano stati eseguiti su impianti di amministrazioni pubbliche, queste, nel caso di scadenza del contratto di gestione nell'arco dei cinque anni successivi all'ottenimento degli stessi incentivi, assicurino il mantenimento dei requisiti mediante clausole contrattuali da inserire nelle condizioni di assegnazione del nuovo contratto". ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)).

Testo vigente dal 1 gennaio 2020

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 104/2021

    Questione infondata
    20 maggio 2021

    È dichiarato estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Umbria e dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 3, 41, 117, commi primo, quest'ultimo in relazione all'art. 169 TFUE, terzo e quarto, Cost. - dell'art. 10, commi 1 e 2, del d.l. n. 34 del 2019, come conv., che, con riguardo agli incentivi per l'efficientemente energetico o la riduzione del rischio sismico delle costruzioni, disciplinano la possibilità di optare, in luogo della detraibilità fiscale, per uno sconto immediato di pari ammontare praticato dall'esecutore delle opere. Nelle more del giudizio, entrambe le Regioni Umbria e Toscana hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione, rispettivamente in mancanza di costituzione e con accettazione del resistente.

    Art. 18 Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi · Art. 117 cost. · Art. 119 cost. · Art. 10 Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 2019 al 1 gennaio 2020. 364 parole tolte, 27 parole aggiunte.

… in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari». tolto: All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-septies, e' inserito il seguente: «1-octies. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni puo' optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facolta' di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilita' di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari». Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi d'intesa con il fornitore. 3-bis. aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160. All'articolo 28, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. … dei requisiti mediante clausole contrattuali da inserire nelle condizioni di assegnazione del nuovo contratto" tolto: 3-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi. Il fornitore dell'intervento ha a sua volta facolta' di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilita' di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziariaggiunto: . COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-30;34~art10 · fonte del testo

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