Art. 18 — Norme in materia di semplificazione per la gestione del Fondo di garanzia per le PMI

All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla lettera r) il secondo periodo e' soppresso. Nelle regioni sul cui territorio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' gia' disposta la limitazione dell'intervento del predetto Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva, la predetta limitazione rimane in vigore ((fino al 10 aprile 2020)) o al minor termine previsto dalla delibera. Al fine di sostenere lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese, la garanzia del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo' essere concessa, a valere sulle ordinarie disponibilita' del predetto Fondo, in favore dei soggetti che finanziano, per il tramite di piattaforme di social lending e di crowdfunding, progetti di investimento realizzati da micro, piccole e medie imprese, come definite dalla normativa dell'Unione europea, operanti nei settori di attivita' ammissibili all'intervento del Fondo. Ai fini di cui al comma 3:

  • a)per social lending si intende lo strumento attraverso il quale una pluralita' di soggetti puo' richiedere a una pluralita' di potenziali finanziatori, compresi investitori istituzionali, tramite piattaforme on-line, fondi rimborsabili per uso personale o per finanziare un progetto;
  • b)per crowdfunding si intende lo strumento attraverso il quale famiglie e imprese sono finanziate direttamente, tramite piattaforme on-line, da una pluralita' di investitori. La garanzia di cui al comma 3 e' richiesta, per conto e nell'interesse dei soggetti finanziatori di cui al medesimo comma 3, dai gestori di piattaforme di social lending o di crowdfunding preventivamente accreditati, a seguito di apposita valutazione effettuata dal Consiglio di gestione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' e le condizioni di accesso al Fondo per i finanziamenti di cui ai commi 3 e 5, la misura massima della garanzia concedibile, che deve comunque assicurare un significativo coinvolgimento del soggetto finanziatore nel rischio dell'operazione, le modalita' di retrocessione ai soggetti finanziatori delle somme derivanti dall'eventuale escussione e liquidazione della garanzia, nonche' i criteri per l'accreditamento dei gestori e delle piattaforme di cui al comma 5, tra i quali rientrano la trasparenza della modalita' di determinazione del prezzo dei finanziamenti, l'affidabilita' del modello di valutazione della rischiosita' dei prenditori, il rispetto delle norme che regolano le attivita' riservate dalla legge a particolari categorie di soggetti, ivi inclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico sulla base di quanto previsto dalla normativa tecnica della Banca d'Italia.

Testo vigente dal 9 aprile 2020

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 104/2021

    Questione infondata
    20 maggio 2021

    Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Umbria e dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost., nonché al principio di leale collaborazione - dell'art. 18, commi 1 e 2, del d.l. n. 34 del 2019, conv., con modif., nella legge n. 58 del 2019, che sopprimono il potere della Conferenza unificata di limitare l'operatività del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) all'attività di controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (c.d. confidi). La disposizione impugnata va ricondotta alla materia della tutela della concorrenza di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., in quanto - inserita in un complessivo disegno di politica economica e, al contempo, destinata a correggere una possibile distorsione nel settore del credito alle PMI - è espressione di attribuzioni statali destinate a prevalere anche sulle competenze regionali, considerando che l'incidenza mediata su quest'ultime è inevitabilmente connessa al carattere trasversale della competenza statale. Né è invocabile il principio di leale collaborazione in funzione della chiamata in sussidiarietà, poiché, sin dalla sua istituzione, la gestione di tale Fondo rientra tra le funzioni amministrative riservate in via esclusiva allo Stato, fermo restando che la previsione di meccanismi collaborativi, pur non costituzionalmente dovuta, rimane nondimeno un'opzione che il legislatore statale può opportunamente considerare. ( Precedenti citati: sentenza n. 83 del 2018 ). Secondo costante giurisprudenza costituzionale, ai fini dell'individuazione della materia, si deve tener conto dell'oggetto, della ratio e della finalità della disciplina in questione, tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi, così da identificare correttamente e compiutamente anche l'interesse tutelato. ( Precedenti citati: sentenze n. 56 del 2020, n. 116 del 2019, n. 108 del 2017, n. 175 del 2016 e n. 245 del 2015 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, la nozione di concorrenza comprende sia le misure legislative di tutela in senso proprio, intese a contrastare gli atti e i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull'assetto concorrenziale dei mercati, sia le misure legislative di promozione, dirette a eliminare limiti e vincoli alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese (concorrenza "nel mercato"), ovvero a prefigurare procedure concorsuali che assicurino la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici (concorrenza "per il mercato"). In questa accezione promozionale, attraverso la «tutela della concorrenza», vengono perseguite finalità di ampliamento dell'area di libera scelta dei cittadini e delle imprese, queste ultime anche quali fruitrici, a loro volta, di beni e di servizi. ( Precedenti citati: sentenze n. 83 del 2018, n. 299 del 2012, n. 401 del 2007 e n. 14 del 2004 ). Secondo un'accezione dinamica di concorrenza, l'intervento dello Stato si giustifica quando - per l'accessibilità a tutti gli operatori e per l'impatto complessivo - è volto ad incidere sull'equilibrio economico generale. Appartengono, invece, alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni gli interventi sintonizzati sulla realtà produttiva regionale, tali comunque da non creare ostacolo alla libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni e da non limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 83 del 2018, n. 259 del 2013, n. 242 del 2005 e n. 14 del 2004 ). Secondo costante giurisprudenza costituzionale, dato il carattere finalistico della competenza attribuita in materia allo Stato, la tutela della concorrenza assume carattere prevalente e funge da limite alla disciplina che le Regioni possono dettare nelle materie di loro competenza, concorrente o residuale, potendo influire su queste ultime fino a incidere sulla totalità degli ambiti materiali entro cui si estendono, sia pure nei limiti strettamente necessari per assicurare gli interessi alla cui garanzia la competenza statale esclusiva è diretta. ( Precedenti citati: sentenze n. 56 del 2020, n. 287 del 2016, n. 2 del 2014, n. 291 del 2012, n. 18 del 2012, n. 150 del 2011, n. 288 del 2010, n. 52 del 2010, n. 452 del 2007, n. 431 del 2007, n. 430 del 2007, n. 401 del 2007 e n. 80 del 2006 ).

    Art. 18 Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi · Art. 117 cost. · Art. 119 cost. · Art. 10 Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 aprile 2020

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 2019 al 9 aprile 2020. 2 parole tolte, 2 parole aggiunte.

… e dei consorzi di garanzia collettiva, la predetta limitazione rimane in vigore fino al tolto: 31 dicembre aggiunto: 10 aprile 2020 o al minor termine previsto dalla delibera. Al fine di sostenere lo …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-30;34~art18 · fonte del testo

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