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Quando il prestatore di lavoro non possa avvalersi delle procedure previste dai contratti collettivi o dagli accordi sindacali, puo' promuovere, entro venti giorni dalla comunicazione del licenziamento ovvero dalla comunicazione dei motivi ove questa non sia contestuale a quella del licenziamento, il tentativo di conciliazione presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Le parti possono farsi assistere dalle associazioni sindacali a cui sono iscritte o alle quali conferiscono mandato. Il relativo verbale di conciliazione, in copia autenticata dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, acquista forza di titolo esecutivo con decreto, del pretore. Il termine di cui al primo comma dell'articolo precedente e' sospeso dal giorno della richiesta all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione fino alla data della comunicazione del deposito in cancelleria del decreto del pretore, di cui al comma precedente o, nel caso di fallimento, del tentativo di conciliazione, fino alla data del relativo verbale. In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione di cui al primo comma le parti possono definire consensualmente la controversia mediante arbitrato irrituale.

Testo in vigore dal 6 agosto 1966 al 18 luglio 2012

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 7, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 15513/2025

    10 giugno 2025

    In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'art. 1, comma 41, della l. n. 92 del 2012, è norma derogabile in melius in favore del lavoratore, quanto all'individuazione del momento di produzione dell'effetto estintivo del rapporto di lavoro, dovendo essere, pertanto, interpretata nel senso che il recesso datoriale assume rilevanza giuridica sin dal momento di avvio del procedimento conciliativo, ma il prestatore conserva il diritto al preavviso, di modo che, se il preavviso è stato dato - nel primo atto della fattispecie complessa (l'avvio del procedimento conciliativo) o nell'atto finale di licenziamento - l'effetto estintivo si verifica al compimento del relativo periodo (sia pure calcolato a decorrere dal primo atto della fattispecie complessa), mentre, ove non sia stato dato, il lavoratore avrà diritto alla relativa indennità sostitutiva, calcolata in misura diversa a seconda che il rapporto di lavoro sia stato interrotto oppure no al momento di avvio del procedimento conciliativo.

    Art. 7 · Art. 1 Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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1966oggi
  1. 22 ottobre 2021 — oggiin vigoreper 5 anni
  2. 25 luglio 2021 — 22 ottobre 2021per 3 mesi
  3. 21 luglio 2021 — 25 luglio 2021per 4 giorni
  4. 30 giugno 2021 — 21 luglio 2021per 21 giorni
  5. 26 maggio 2021 — 30 giugno 2021per un mese
  6. 23 marzo 2021 — 26 maggio 2021per 2 mesi
  7. 1 gennaio 2021 — 23 marzo 2021per 3 mesi
  8. 29 ottobre 2020 — 1 gennaio 2021per 2 mesi
  9. 15 agosto 2020 — 29 ottobre 2020per 3 mesi
  10. 19 maggio 2020 — 15 agosto 2020per 3 mesi
  11. 23 agosto 2013 — 19 maggio 2020per 7 anni
  12. 18 luglio 2012 — 23 agosto 2013per un anno
  13. 6 agosto 1966 — 18 luglio 2012testo originarioper 46 anni

urn:nir:stato:legge:1966-07-15;604~art7 · fonte del testo

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