Corte costituzionale

Ordinanza n. 18/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/01/1987 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 del r.d.l. 14

aprile 1939 n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle

assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la

tubercolosi e per la disoccupazione involontaria) convertito nella

legge 6 luglio 1939 n. 1272 e modificato dall'art. 2 della legge 4

aprile 1952 n. 218 (Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione

obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti)

promosso con ordinanza emessa il 9 febbraio 1980 dal Pretore di Siena

nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Coradeschi Enrica e

Consorzio Agrario Provinciale di Siena iscritta al n. 217 del

registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 138 dell'anno 1980;

Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1986 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 9 febbraio 1980 (R.O. n.

217/80), il Pretore di Siena ha sollevato la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 9 del r.d.l. 14 aprile 1939 n.

636, convertito nella legge 6 luglio 1939

n. 1272 e modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952 n. 218,

nella parte in cui, in contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 37,

primo comma, Cost., non prevede per la donna lavoratrice in età di

collocamento a riposo la facoltà di optare per la prosecuzione del

rapporto di lavoro fino agli stessi limiti di età previsti per gli

uomini;

che la prospettata censura, come emerge dal contesto

dell'ordinanza di rimessione, in riferimento all'oggetto del giudizio

a quo, investe il problema della diversa età di pensionamento della

donna rispetto all'uomo, non in sé e per sé, ma in quanto dalla

denunciata diversità si determina una minorata tutela della

stabilità del lavoro femminile riguardo ai licenziamenti privi di

giusta causa o di giustificato motivo, stante il disposto dell'art.

11 della legge 15 luglio 1966 n. 604 che assicura detta tutela

limitativa del recesso del datore di lavoro solo ai lavoratori che

non abbiano maturato diritto a pensione;

che, in tali sensi, il combinato disposto delle norme censurate

e dell'art. 11 della legge n. 604/66 è già stato dichiarato, da

questa Corte, costituzionalmente illegittimo (sent. n. 137/86) nella

parte in cui consente il licenziamento della donna lavoratrice, per

effetto del conseguimento della pensione di vecchiaia, al

cinquantacinquesimo anno di età, anziché al compimento del

sessantesimo anno come per l'uomo;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 9 del r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636,

convertito nella legge 6 luglio 1939 n. 1272 e modificato dall'art. 2

della legge 4 aprile 1952 n. 218, sollevata dal Pretore di Siena, con

l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e

37, primo comma, Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: GRECO

Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:18 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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