Corte costituzionale

Sentenza n. 240/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/05/1993 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge

15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali),

promosso con ordinanza emessa il 25 maggio 1992 dal Pretore di

Bologna nel procedimento civile vertente tra Pedrielli Tiziano e

MacDue s.r.l., iscritta al n. 510 del registro ordinanze 1992 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima

serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di costituzione di Pedrielli Tiziano;

Udito nell'udienza pubblica del 20 aprile 1993 il Giudice relatore

Francesco Greco.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Pretore di Bologna, con ordinanza del 14 aprile 1990, nel

corso del procedimento civile promosso da Pedrielli Tiziano nei

confronti della società MacDue s.r.l. avente ad oggetto la

declaratoria di nullità del licenziamento intimatogli dalla

convenuta, siccome illegittimo, ed il risarcimento dei danni, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della

legge 15 luglio 1966, n. 604, nella parte in cui ne esclude

l'applicazione ai datori di lavoro che occupano fino a trentacinque

dipendenti.

La Corte, con ordinanza n. 575 del 1990, ha restituito gli atti al

giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza della questione,

alla stregua della sopravvenuta disciplina dei licenziamenti

individuali dettata dalla legge n. 108 del 1990.

Il giudice a quo ha ritenuto, invece, tuttora rilevante la

questione sollevata sull'assunto della non applicabilità dello jus

superveniens a licenziamenti intimati, come nella specie,

anteriormente all'entrata in vigore delle nuove norme non avendo esse

efficacia retroattiva. E, pertanto, con ordinanza del 25 maggio 1992,

ha di nuovo investito la Corte dell'esame della questione.

In particolare, il giudice a quo ha ravvisato nella norma

impugnata la violazione:

a) dell'art. 3, primo comma, della Costituzione, sia sotto il

profilo della disparità di trattamento tra i lavoratori tutelati

contro eventuali licenziamenti illegittimi e quelli che non lo sono

in funzione di un elemento accidentale quale l'entità dimensionale

dell'impresa datrice di lavoro, sia sotto il profilo della pari

dignità sociale dei cittadini;

b) dell'art. 3, secondo comma, della Costituzione, in quanto

frapporrebbe ostacoli di ordine economico-sociale che, limitando di

fatto la libertà dei lavoratori privati di qualsiasi tutela contro

licenziamenti ingiustificati, impedirebbero il pieno sviluppo della

loro personalità e la loro partecipazione all'attività politica o,

quanto meno, sindacale del Paese;

c) l'art. 35, primo comma, della Costituzione, che dispone che

la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

2. - L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, è stata

altresì pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

2.1. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito il

lavoratore che ha concluso per la declaratoria di illegittimità

costituzionale della norma impugnata, all'uopo svolgendo argomenti

sostanzialmente sovrapponibili a quelli esposti dal giudice a quo con

l'ordinanza di remissione. Considerato in diritto

1. - La Corte è chiamata a esaminare se l'art. 11 della legge 15

luglio 1966, nella parte in cui esclude l'applicabilità della legge

stessa, e, quindi, dell'ivi prevista disciplina limitativa del potere

di recesso, nei confronti dei datori di lavoro che occupano fino a

trentacinque dipendenti, violi:

a) l'art. 3, primo comma, della Costituzione, per la

discriminazione che tale esclusione comporta in danno dei lavoratori

licenziabili ad nutum rispetto a quanti fruiscono di un regime di

stabilità, in relazione ad un elemento del tutto accidentale, quale

è la dimensione dell'organizzazione facente capo al datore di

lavoro, irrilevante per la stabilità obbligatoria;

b) l'art. 3, secondo comma, della Costituzione, poiché la

mancanza di una sia pur minima sicurezza di continuità del rapporto

di lavoro si risolve in una remora al libero sviluppo della

personalità dei lavoratori ed alla loro partecipazione alla vita

politica e sindacale del Paese;

c) l'art. 35, primo comma, della Costituzione, perché il

difetto di tutela che l'esclusione comporta in danno dei menzionati

lavoratori non è compatibile con la necessità, imposta dal precetto

sovraordinato, di assicurare la tutela medesima indipendentemente

dalle forme e dalle applicazioni in cui la vita lavorativa si svolge.

2. - La questione non è fondata.

L'esclusione della tutela obbligatoria, non accordata dall'art. 11

della legge 15 luglio 1966, n. 604, ai lavoratori occupati presso

datori di lavoro con un numero di dipendenti inferiore a

trentacinque, ha già formato oggetto di esame da parte di questa

Corte (sent. n. 2 del 1986). Nella suddetta sentenza sono state

elencate le ragioni che rendono non irragionevole l'esercizio del

potere discrezionale che il legislatore ha in materia e si è

formulato l'auspicio che potesse essere adottata una disciplina

legislativa diversa per effetto di una politica sociale differente ed

anche in aderenza alle indicazioni e ai principi vigenti in sede

internazionale.

Ciò è avvenuto con la legge n. 108 del 1990 che il giudice a quo

ha ritenuto di non poter applicare nella fattispecie perché non

innovativa e carente di efficacia retroattiva.

Le ragioni addotte nella ordinanza di remissione sono

sostanzialmente identiche a quelle a suo tempo poste a sostegno delle

ordinanze dei giudici remittenti già esaminate e che sono state considerate non sufficienti a ritenere la fondatezza della questione.

In tale situazione, anche in considerazione dell'avvenuto

mutamento della disciplina legislativa dei licenziamenti, trattandosi

di una fattispecie della stessa epoca delle altre che hanno

costituito oggetto delle ordinanze già esaminate e non essendo stati

dedotti motivi diversi, validi a fondare una differente decisione, la

questione deve essere dichiarata infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui

licenziamenti individuali), in riferimento agli artt. 3, primo e

secondo comma, e 35, primo comma, della Costituzione, sollevata dal

Pretore di Bologna con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:240 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari