Corte costituzionale

Sentenza n. 174/1971

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/07/1971 · relatore Vincenzo Trimarchi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della

legge 15 luglio 1966, n. 604, recante norme sui licenziamenti

individuali, promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1969 dal

pretore di Voltri nel procedimento civile vertente tra Erede Ugo e

l'Ospedale Martinez di Pegli, iscritta al n. 4 del registro ordinanze

1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37

dell'11 febbraio 1970.

Visti gli atti di costituzione di Erede Ugo e d'intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 16 giugno 1971 il Giudice relatore

Vincenzo Michele Trimarchi;

uditi l'avv. Franco Agostini, per l'Erede, ed il sostituto avvocato

generale dello Stato Franco Casamassima, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Ugo Erede, premesso che dal 1926 aveva prestato la propria

opera di consulente ostetrico ginecologo con funzione di primario

presso l'ospedale Martinez di Pegli e che il 2 agosto 1968 era stato

licenziato senza ricevere la comunicazione dei relativi motivi,

conveniva, con citazione del 30 agosto 1968, l'ente davanti al pretore

di Voltri e chiedeva che, ai sensi della legge 15 luglio 1966, n. 604,

il licenziamento fosse dichiarato inefficace.

Durante il corso del giudizio, assumeva che codesto licenziamento

immotivato fosse in realtà determinato da ragioni politiche e

religiose, e chiedeva di provare ciò, eccependo preliminarmente

l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, in relazione agli artt.

4, 2 e 5, della detta legge ed in violazione degli artt. 3, 4 e 35,

comma primo, della Costituzione.

Nel contrasto delle parti, il pretore, con sentenza non definitiva

del 3 dicembre 1969, accertava l'esistenza di un rapporto di impiego

privato tra l'Erede e l'amministrazione ospedaliera. E con ordinanza di

pari data dichiarava rilevante e non manifestamente infondata la

sollevata questione, disponendo la rimessione degli atti a questa

Corte. Secondo il pretore, il giudizio in corso, infatti, non avrebbe

potuto essere definito senza la preventiva soluzione del problema di

legittimità costituzionale; e la norma denunciata, ammettendo nei

riguardi dei prestatori di lavoro in essa specificati l'applicabilità

dell'art. 4 e non anche degli artt. 2 e 5, limiterebbe, in violazione

delle citate disposizioni della Costituzione, la possibilità del

lavoratore ultrasessantacinquenne o pensionato di difendersi da un

licenziamento per motivi politici, religiosi e sindacali, e qualora

questi non fossero esplicitamente dichiarati dal datore di lavoro.

Davanti a questa Corte si costituiva l'Erede, che, a mezzo degli

avvocati Franco Agostini e Giambattista Lazagna, con deduzioni

depositate il 3 marzo 1970, chiedeva che le norme denunciate fossero

dichiarate illegittime. E spiegava intervento, a mezzo dell'Avvocatura

generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, che,

con atto depositato il 3 marzo 1970, concludeva, invece, per la non

fondatezza della questione.

2. - L'Erede, a sostegno della sua richiesta, deduceva che, in

forza dello specifico richiamo agli artt. 4 e 9 contenuto nell'art. 11

della legge n. 604 del 1966 e per esclusione, non sarebbero applicabili

ai prestatori di lavoro aventi diritto alla pensione o

ultrasessantacinquenni le disposizioni di cui agli artt. 2 e 5 della

stessa legge, e che ciò comporterebbe una sperequazione anche in

relazione all'ipotesi di cui al detto art. 4: "anche in questa ipotesi,

infatti, le norme degli artt. 2 e 5 debbono considerarsi integrative

dello stesso art. 4, quanto alla sua possibilità di effettiva

realizzazione, in un contesto nel quale non può effettuarsi la

estinzione voluta dal legislatore se non travolgendo lo stesso art. 4".

L'Avvocatura dello Stato, preliminarmente, avanzava dei dubbi

sull'assolvimento da parte del giudice a quo dell'onere di motivazione

circa la rilevanza. Mancando un'idonea motivazione, si ignora, ad

esempio se l'attore fosse un pensionato o un ultrasessantacinquenne, se

l'amministrazione convenuta impiegasse oltre 35 dipendenti, ed infine

se il rapporto dedotto in giudizio potesse rientrare nella materia

disciplinata dalla legge n. 604 del 1966 e cioè si trattasse di

rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel quale la stabilità non

fosse assicurata da norma di legge o di regolamento.

Si rimetteva, comunque, a questa Corte circa il notato difetto di

motivazione.

Nel merito, l'Avvocatura, come si è detto, escludeva che potessero

sussistere le dedotte violazioni dei principi costituzionali. A suo

avviso, il giudice a cuo avrebbe considerato su di un medesimo piano

concettuale il regime probatorio attinente al licenziamento intimato

senza giusta causa o giustificato motivo (artt. 1, 2, 5 e 8) e quello

attinente al licenziamento determinato da ragioni di credo politico,

fede religiosa, appartenenza ad un sindacato ovvero sartecipazione ad

attività sindacali. E tali regimi, invece, andavano tenuti distinti.

perché in relazione al primo è il datore di lavoro tenuto a

dimostrare l'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo, ed

in relazione al secondo è il lavoratore che deve provare che il

licenziamento è stato determinato da quelle ragioni, che ne comportano

la nullità.

A quest'ultimo regime non sottostanno solo i pensionati e gli

ultrasessantacinquenni, ma tutti i lavoratori. E per ciò è da

escludersi che sussista, per quanto attiene alle prove, una limitazione

dei diritti del lavoratore anziano rispetto agli altri lavoratori.

D'altra parte, non sembra che l'atto scritto richiesto per il

licenziamento dei lavoratori non anziani dall'art. 2, possa di per sé

costituire garanzia per il lavoratore. Anche quando, infatti, il

licenziamento fosse motivato per iscritto (e fuori dei casi difficili a

verificarsi in cui il datore di lavoro dovesse ammetterne la nullità,

attraverso la dichiarazione dei motivi), l'onere probatorio circa i

veri (ed illegittimi) motivi verrebbe sempre a gravare sul lavoratore

(sia o non sia pensionato o ultrasessantacinquenne).

3. - All'udienza del 16 giugno 1971, l'avv. Agostini, per l'Erede,

insisteva nelle precedenti richieste e ad integrazione delle ragioni

già svolte, metteva in evidenza particolari e specifici profili della

questione. Il sostituto avvocato generale dello Stato Casamassima, per

il Presidente del Consiglio dei ministri, contestava l'assunto della

parte privata e si riportava alle conclusioni di cui all'atto di

intervento. Considerato in diritto :

1. - Il pretore di Voltri, con l'ordinanza indicata in epigrafe,

sottopone all'esame della Corte la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 11, in riferimento agli artt. 4, 2 e 5, della

legge 15 luglio 1966, n. 604 (contenente norme sui licenziamenti

individuali), per contrasto con l'art. 3 e con gli artt. 4 e 35, comma

primo, della Costituzione.

Posto che con il detto art. 11 il legislatore, "nei riguardi dei

prestatori di lavoro che siano in possesso dei requisiti di legge per

avere diritto alla pensione di vechiaia o che abbiano comunque superato

il 65 anno di età", dichiara applicabile la disposizione dell'art. 4

(secondo cui "il licenziamento determinato da ragioni di credo politico

o fede religiosa, dall'appartenenza ad un sindacato o dalla

partecipazione ad attività sindacali è nullo, indipendentemente dalla

motivazione adottata") e non considera invece applicabili gli artt. 2 e

5 (secondo cui il licenziamento e l'indicazione dei relativi motivi, se

richiesta, devono essere comunicati per iscritto, ed il datore di

lavoro è tenuto a provare la sussistenza della giusta causa o del

giustificato motivo di licenziamento), sarebbe di fatto limitata "la

possibilità del lavoratore ultrasessantacinquenne o pensionato di

difendersi da un licenziamento per motivi politici, religiosi e

sindacali, se questi non siano esplicitamente dichiarati dal datore di

lavoro".

Per ciò, il lavoratore anziano non troverebbe protezione contro il

licenziamento per uno di questi motivi, e la limitazione violerebbe i

citati artt. 3, 4 e 35, comma primo, della Costituzione che

stabiliscono rispettivamente l'uguaglianza dei cittadini, la loro pari

dignità sociale, senza distinzione particolarmente relativa alle

condizioni sociali (tra le quali è l'età), e la tutela del diritto al

lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

2. - In base alle dirette risultanze dell'ordinanza di rimessione

potrebbero prospettarsi dubbi in ordine all'assolvimento da parte del

pretore dell'onere di motivazione circa il giudizio di rilevanza.

Ma, se si tiene conto anche e soprattutto del contenuto della

sentenza non definitiva, emessa nello stesso giorno dell'ordinanza e da

questa richiamata, emergono elementi sufficienti perché la Corte debba

considerare rilevante la questione nei termini in cui è stata

proposta.

Ricorre, infatti, la necessaria pregiudizialità in funzione della

decisione nel merito, perché è pacifico tra le parti che il

prestatore di lavoro fosse, al momento del licenziamento di età

superiore ai 65 anni e non è oggetto di contestazione il numero dei

dipendenti dell'ente e perché risulta dalla sentenza che tra le parti

sussisteva un rapporto d'impiego privato.

3. - Secondo il pretore di Voltri sarebbe di fatto limitata la

possibilità del lavoratore ultrasessantacinquenne o pensionato di

difendersi da un licenziamento per motivi politici, religiosi e

sindacali, e qualora i motivi del licenziamento non siano

esplicitamente dichiarati dal datore di lavoro. In tal caso il

lavoratore anziano verrebbe a trovarsi in una posizione diversa e meno

favorevole di quella del lavoratore non anziano, perché essendo

esclusa dall'art. 11 l'applicabilità nei suoi confronti degli artt. 2

e 5, non avrebbe diritto a ricevere per iscritto il licenziamento e

l'indicazione dei relativi motivi e non potrebbe giovarsi del vantaggio

connesso al fatto che l'onere della prova, circa la giusta causa o il

giustificato motivo, gravi sul datore di lavoro.

La questione viene in tal modo prospettata con riferimento alla

differente posizione del lavoratore anziano e di quello non anziano a

proposito della distribuzione ed incidenza dell'onere della prova tra

le parti, nell'ipotesi di licenziamento effettivamente posto in essere

per uno dei motivi previsti dall'art. 4. Ed a rigore non tocca, se non

in modo del tutto indiretto, la materia, di natura sostanziale, della

licenziabilità ad nutum.

Alla Corte pare non dubbio che, nonostante la portata generale

dell'art. 4, applicabile a tutti i lavoratori di cui alla legge n. 604

del 1966, e la costante incidenza sopra tali lavoratori dell'onere

della prova nei giudizi di nullità dei licenziamenti determinati da

motivi politici, religiosi e sindacali, il fatto che, di fronte ad un

licenziamento del genere, il datore di lavoro sia esentato dall'obbligo

di comunicare per iscritto il licenziamento e, se richiesto, i motivi,

e soprattutto sia liberato dall'onere di provare la giusta causa ed il

giustificato motivo, comporti per il lavoratore anziano una tutela

sensibilmente inferiore a quella riconosciuta al lavoratore non

anziano. L'avente diritto alla pensione di vecchiaia e

l'ultrasessantacinquenne infatti non possono ottenere, e senza bisogno

di assolvere sul punto alcun onere di carattere probatorio, che il

licenziamento sia dichiarato ineffcace (a seguito della mancata

osservanza dell'art. 2 da parte del datore di lavoro) ovvero risulti

operante sia pure con le conseguenze previste dall'art. 8 (ed ora possa

essere annullato, a sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n.

300) (a seguito della mancata prova della giusta causa o del

giustificato motivo, e sempre da parte del datore di lavoro in base

all'art. 5). E non rileva, dato che la norma è operativa nei confronti

di tutti i lavoratori, che questi, anche se anziani, debbano provare

che i licenziamenti che li riguardino, siano stati posti in essere per

i motivi indicati nell'art. 4.

Esaminata, pertanto, la questione sotto il particolare profilo ora

considerato, dall'inapplicabilità degli artt. 2 e 5, in forza

dell'art. 11, ai lavoratori anziani, potrebbe dedursi l'esistenza di

una ingiustificata disparità di trattamento (in contrasto con l'art.

3 della Costituzione) e di una insufficiente tutela del diritto al

lavoro (con la violazione degli artt. 4 e 35, comma primo, della

Carta).

Ad avviso della Corte, però, non si prestano ad essere considerati

sullo stesso piano i lavoratori che "siano in possesso dei requisiti di

legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia" e quelli che

"abbiano comunque superato il 65 anno di età".

Nei riguardi dei lavoratori che si trovino nella prima delle due

condizioni soggettive, a ben guardare, la previsione di un trattamento

diverso da quello disposto per i lavoratori non anziani risponde a

ragioni, le quali, anche se in astratto e in generale potrebbero essere

ritenute non sufficienti, debbono dirsi concretamente coerenti ed

adeguate. Tali lavoratori, infatti, si presuppone che abbiano diritto

alla pensione di vecchiaia: e la loro licenziabilità (fuori delle

ipotesi di cui all'articolo 4) non ha riscontro nell'eventualità che

essi possano rimanere senza retribuzione e senza trattamento di

quiescenza per vecchiaia. D'altra parte, in una società, come quella

attuale, in cui si hanno disoccupazione e sottooccupazione, la mancata

piena tutela del diritto al lavoro, per quei lavoratori, è il riflesso

giuridico di una necessità pratica, autonomamente valutabile dal

legislatore.

4. - Queste ragioni, invece, non valgono nei riguardi dei

lavoratori che abbiano superato il 65 anno di età e non siano già

pensionati o in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla

pensione di vecchiaia: in tal caso risulta effettiva la violazione

dell'art. 3 da parte della norma impugnata, nella quale inoltre non

ricorre concretamente la tutela del diritto al lavoro nei modi e limiti

costituzionalmente garantiti.

Per costoro in realtà la disparità di trattamento non appare

razionalmente giustificata.

Non ricorrono specifiche e particolari ragioni perché a codesti

lavoratori venga negato o non egualmente riconosciuto il diritto a

determinate garanzie.

La semplice maggiore probabilità, che, in quanto anziani, i

lavoratori non si trovino nelle migliori condizioni per il normale

dispiegamento delle energie fisiche e psichiche in favore del datore di

lavoro e che questo, correlativamente, attraverso la loro

collaborazione, non consegua un regolare adempimento delle obbligazioni

contrattuali e di legge o il normale apporto all'esercizio

dell'impresa, non può essere assunta a valida e sufficiente condizione

del trattamento differenziato. Al lavoratore, che presti la propria

opera in favore del datore di lavoro o che sia inserito nella impresa

di questo, non possono essere negate, e per il solo fatto dell'età,

cautele e garanzie che sono informate al rispetto della personalità

umana e costituiscono, altresì, indici del valore spettante al lavoro

nella moderna società industriale. In particolare, ed a prescindere

dal risultato (della non recedibilità ad nutum) al quale per tale via

si dovesse pervenire, il licenziamento del lavoratore anziano non può

non essere comunicato per iscritto in una all'indicazione dei motivi

(se richiesta); e nel processo, se si pretende dal lavoratore che il

licenziamento sia stato determinato da uno dei motivi di cui all'art.

4, non può non incombere sul datore di lavoro l'onere di fornire la

prova contraria indiretta (e cioè che quel licenziamento in effetti è

avvenuto per giusta causa o per giustificato motivo).

5. - Il riferimento che dal giudice a quo viene fatto agli artt. 4

e 35, comma primo, della Costituzione, non appare pertinente a

proposito della seconda disposizione. Come la Corte ha avuto occasione

di precisare (e da ultimo con sentenza n. 10 del 1970), infatti, il

principio enunciato nel primo comma dell'art. 35 "si limita a

stabilire il criterio generale ispiratore di tutte le disposizioni

comprese nel titolo III".

Risulta invece la norma denunciata in contrasto con l'articolo 4

della Costituzione, ove si consideri - come pare alla Corte - che la

tutela del diritto al lavoro sia strettamente connesso all'attuazione

(in precedenza valutata) del principio di uguaglianza.

A ciò non è d'ostacolo l'interpretazione che dell'art. 4 si è

data e secondo cui non è garantito a ciascun cittadino il diritto al

conseguimento di un'occupazione così come non gli è garantito il

diritto alla conservazione del lavoro (cfr. sent. n. 45 del 1965),

perché, come la Corte ha precisato con la stessa pronuncia, là ove

sono previsti i casi, i tempi ed i modi dei licenziamenti la

disciplina, per essere conforme alla Costituzione, deve rispecchiare

l'esigenza di un trattamento giuridico eguale per le situazioni eguali,

e in relazione a queste può essere diversificato solo in presenza di

giustificate ragioni.

Ora a proposito della norma denunciata, non appare rispettato il

disposto dell'art. 4 nel senso ed entro i limiti in cui sussiste la

rilevata violazione dell'art. 3.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma primo,

della legge 15 luglio 1966, n. 604 (contenente norme sui licenziamenti

individuali), nella parte in cui esclude l'applicabilità degli artt. 2

e 5 della stessa legge nei riguardi dei prestatori di lavoro che, senza

essere pensionati o in possesso dei requisiti di legge per avere

diritto alla pensione di vecchiaia, abbiano superato il 65 anno di

età.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:174 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari