Corte costituzionale

Sentenza n. 15/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 01/02/1983 · relatore Arnaldo Maccarone

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 11

della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti

individuali) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 gennaio 1976 dal Pretore di Milano nel

procedimento civile vertente tra Ferlini Dino e Aerhotel Executive,

iscritta al n. 196 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 28 aprile 1976;

2) ordinanza emessa il 6 ottobre 1976 dal Tribunale di Avezzano nel

procedimento civile vertente tra la Società S.I.L. e Cicchetti Guido,

iscritta al n. 59 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 94 del 6 aprile 1977;

3) ordinanza emessa il 31 gennaio 1978 dal Pretore di Legnano nel

procedimento civile vertente tra Lo Cicero Gaetano e la S.n.c. Conceria

Gaiera Giovanni, iscritta al n. 169 del registro ordinanze 1978 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 dell'8

giugno 1978.

Visti l'atto di costituzione di Cicchetti Guido e gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1982 il Giudice relatore

Arnaldo Maccarone;

udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso della causa di lavoro in grado di appello, vertente

avanti al Tribunale di Avezzano fra la Soc. S.I.L. (Società

Idroelettrica Liri) e Cicchetti Guido, ed avente ad oggetto

l'impugnativa del licenziamento ad nutum intimato al Cicchetti in

applicazione dell'art. 11, primo comma della legge del 15 luglio 1966

n. 604 - che esclude l'operatività delle limitazioni e condizioni

poste dalla stessa legge in generale per i licenziamenti individuali -

, la detta società affermava la legittimità del licenziamento,

osservando che l'ex dipendente era titolare di una pensione statale

quale maresciallo dei CC. in congedo e sostenendo, in tesi principale,

che ai sensi della detta norma, dovrebbero ritenersi equivalenti alla

pensione di vecchiaia tutti i trattamenti pensionistici che abbiano

analoga struttura e funzione economico-sociale. In subordine eccepiva

l'illegittimità costituzionale della ripetuta norma ove la si

interpretasse nel senso della applicabilità ristretta alla sola

pensione di vecchiaia, con esclusione quindi degli altri trattamenti

pensionistici.

Il Tribunale con ordinanza del 6 ottobre 1976 ha ritenuto rilevante

e non manifestamente infondata detta questione affermando che la norma

impugnata deve interpretarsi restrittivamente, cioè come

esclusivamente riferita alla pensione di vecchiaia, trattandosi di

norma che fa eccezione alla regola generale di garanzia del posto di

lavoro sancita dalla legge n. 604/66, e non suscettibile, quindi, di

interpretazione analogica, a norma dell'art. 14 delle disposizioni

preliminari del codice civile.

Ciò posto, prosegue il Tribunale, la norma in esame apparirebbe

contraria al principio di eguaglianza perché la differenza di

trattamento ivi sancita favorirebbe il datore di lavoro che intende

licenziare il dipendente avente diritto alla pensione di vecchiaia,

rispetto al datore di lavoro che intenda invece licenziare il

dipendente pensionato statale. Tale differenza non potrebbe trovare

giustificazione, specialmente nel caso in cui il pensionato statale

abbia raggiunto il limite di età di sessanta anni, valido per il

conseguimento della pensione di vecchiaia, e ciononostante seguitino ad

essere applicabili a suo favore le garanzie stabilite dalla legge n.

604 del 1966 per i soli dipendenti che tale diritto non abbiano

maturato. Il lavoratore sessantenne, che abbia maturato il diritto al

minimo di pensione di vecchiaia, invero, verrebbe a trovarsi in una

situazione di minor tutela di quella garantita invece al lavoratore che

abbia maturato o conseguito altro tipo di pensione, di consistenza

economica anche notevolmente superiore. Vero è che in base a tali

considerazioni emergerebbe ancor più evidente la disparità di

trattamento fra lavoratori piuttosto che fra datori di lavoro, ma non

per questo la prima perderebbe rilievo e comunque spetterebbe alla

Corte stabilire se l'eventuale violazione del principio di eguaglianza

vada eliminata con l'estensione al pensionato statale del licenziamento

ad nutum, ovvero con l'esclusione di tale possibilità anche per

l'avente diritto alla pensione di vecchiaia.

2. - Nel corso di analogo giudizio promosso da Ferlini Dino,

titolare di pensione di vecchiaia, contro la ditta Aerhotel Executive,

il Pretore di Milano, con ordinanza 10 gennaio 1976 ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma,

suddetto, prospettandone il contrasto con gli artt. 3 e 4 della

Costituzione.

A sostegno della censura il giudice a quo afferma che, pur tenendo

presente che questa Corte, con la sent. n. 174/71, ha escluso

l'illegittimità della detta norma perché la diversità di trattamento

ivi sancita a sfavore dei lavoratori che hanno maturato il diritto a

pensione di vecchiaia trova adeguata giustificazione quale riflesso di

una necessità pratica emergente dalla attuale situazione di incompleta

realizzazione della piena occupazione, tale giustificazione non sarebbe

valida nel caso in cui, come nella specie, la maturazione del diritto a

pensione sia precedente all'instaurazione del rapporto controverso.

Invero nell'economia della previsione legislativa in esame dovrebbe

ravvisarsi come elemento necessario all'operatività della esclusione

la sopravvenienza del diritto a pensione "nel corso del rapporto" in

quanto la disparità di trattamento non potrebbe più giustificarsi nel

caso in cui il lavoratore abbia già conseguito il diritto a pensione

all'inizio del rapporto, data la difficoltà di ravvisare una effettiva

differenza economica fra il lavoratore che, già pensionato, si induce

tuttavia a riprendere il lavoro per assicurarsi una esistenza libera e

dignitosa non garantitagli dalla pensione, ed il lavoratore che non

abbia invece ancora conseguito il diritto a pensione. Inoltre

escludendo la limitazione ipotizzata, si porrebbe un incentivo

all'assunzione dei lavoratori anziani già pensionati, con pregiudizio

per l'occupazione dei lavoratori più giovani.

3. - Sempre nel corso di una causa di lavoro, questa volta vertente

fra Lo Cicero Gaetano e la Soc. Conceria Gaiera Giovanni, avente

parimenti ad oggetto l'impugnativa del licenziamento ad nutum intimato

verbalmente al Lo Cicero, a norma dell'art. 11, primo comma, l. 604 del

1966 in quanto pensionato per vecchiaia, il Pretore di Legnano con

ordinanza del 31 gennaio 1978 ha sollevato questione di legittimità

costituzionale della detta norma per presunto contrasto con gli artt. 3

e 35 della Costituzione.

Il giudice a quo ritiene che l'esclusione della forma scritta per i

licenziamenti individuali consentita dalla norma impugnata nei

confronti dei lavoratori pensionati per vecchiaia in deroga a quanto

disposto in linea generale dall'art. 2 della detta legge, concreterebbe

una irrazionale disparità di trattamento rispetto agli altri

lavoratori in quanto la forma scritta oltre a consentire il controllo

della sussistenza di legittimi motivi di licenziamento, tenderebbe a

garantire la certezza del rapporto giuridico ed il rispetto della

dignità del lavoratore, esigenze queste che sussisterebbero in egual

modo per tutti i lavoratori, pensionati o no.

Le ordinanze di cui sopra, ritualmente notificate e comunicate,

sono state rispettivamente pubblicate sulla G. U. nn. 112 del 28

aprile 1976, 94 del 6 aprile 1977, 158 dell'8 giugno 1978.

4. - Nel giudizio proveniente dal Tribunale di Avezzano si è

costituita la parte privata, rappresentata e difesa dall'avv. prof.

Natalino Irti che nelle deduzioni tempestivamente depositate si limita

a concludere per l'accoglimento della questione, riservandosi di

presentare memoria illustrativa.

In tutti i giudizi sopra menzionati si è poi ritualmente

costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

Nel giudizio proveniente dal Pretore di Milano, dopo aver

richiamato la sent. n. 174/71 della Corte con cui, come sopra si è

detto, è stato riconosciuto che la licenziabilità dei lavoratori di

cui all'art. 11, primo comma, non contrasta con gli artt. 3 e 4 della

Costituzione, per cui nella situazione sociale di disoccupazione e

sottoccupazione la ridotta tutela del lavoro sancita dalla norma

predetta costituisce il riflesso giuridico di una necessità pratica

autonomamente valutabile dal legislatore, l'Avvocatura afferma che,

comunque, la disposizione dell'art. 11, primo comma, in esame, deve

essere interpretata nel senso che debba intendersi riferita

oggettivamente al possesso dei requisiti per avere diritto a pensione

indipendentemente dal momento in cui tale possesso si sia realizzato,

giacché essa si fonda appunto sull'acquisizione del diritto stesso da

parte del lavoratore, e sulla garanzia che viene assicurata la

soddisfazione dei suoi bisogni, per cui ovviamente non può influire la

circostanza che detta acquisizione sia avvenuta prima o durante il

rapporto di lavoro controverso.

D'altra parte, pur convenendo che ritenere applicabili a coloro che

sono già pensionati al momento dell'assunzione le garanzie degli altri

lavoratori potrebbe in effetti consolidare la situazione dei lavoratori

già occupati a scapito delle forze di lavoro più giovani, in

difformità dello scopo perseguito in realtà dal legislatore,

l'Avvocatura afferma tuttavia che la limitazione dell'applicabilità

della norma ai soli lavoratori che maturano il diritto a pensione

durante il rapporto di lavoro concreterebbe una patente violazione del

principio di eguaglianza perché, a parità di condizioni (garanzia del

sostentamento attraverso la pensione) si determinerebbe una

discriminazione irrazionale in quanto collegata solo al momento della

maturazione del relativo diritto.

Nella causa proveniente dal Tribunale di Avezzano l'Avvocatura

contesta l'interpretazione della norma impugnata seguita dal giudice a

quo ed afferma che l'applicabilità della norma stessa dovrebbe

ritenersi estesa anche ai lavoratori che abbiano maturato il diritto ad

una pensione diversa da quella di vecchiaia.

Invero l'art. 11, primo comma, predetto, non potrebbe considerarsi

norma eccezionale, ma dovrebbe semplicemente riguardarsi come una

limitazione posta in via generale alle garanzie stabilite dalla legge a

favore dei lavoratori, chiaramente ispirate ad evitare il pregiudizio

di essere privati della retribuzione e del trattamento di quiescenza,

pregiudizio ovviamente non ipotizzabile a danno di lavoratori già

aventi diritto a pensione.

Comunque, diversamente da quanto affermato dal giudice a quo,

ritenere applicabile la norma in relazione a tutte le forme di

pensione, non sarebbe frutto di interpretazione analogica, ma meramente

estensiva in quanto si tratterebbe di un caso in cui il legislatore

minus dixit quam voluit, e sarebbe quindi lecito, in vista della ratio

legis, applicare la disposizione ad un numero di casi più ampio di

quello che la dizione letterale comporterebbe. E la ratio legis

emergerebbe chiaramente dalla sent. n. 174/71 di questa Corte ove si

affermerebbe appunto che il motivo di fondo della disposizione deve

ricercarsi nella insussistenza, per i lavoratori aventi diritto a

pensione, del pericolo di restare senza sostentamento per effetto del

licenziamento.

Con ciò la denunziata diversità di trattamento non sussisterebbe

e di conseguenza la censura dovrebbe essere dichiarata infondata.

Nella causa proveniente dal Pretore di Legnano, l'Avvocatura

osserva infine che la questione ivi proposta non differirebbe

sostanzialmente da quella esaminata e risolta con la ripetuta sentenza

n. 174/71 con cui è già stata valutata positivamente la razionalità

del diverso trattamento riservato ai lavoratori pensionati. Comunque,

poiché la previsione della forma scritta avrebbe solo carattere

strumentale rispetto all'esigenza di tutela sostanziale nei confronti

del licenziamento, già ritenuta dalla Corte non in contrasto con la

Costituzione, l'inapplicabilità della tutela comporterebbe

necessariamente l'inapplicabilità delle disposizioni ad essa

strumentali, e non avrebbero quindi rilevanza le affermazioni al

riguardo del giudice a quo. Considerato in diritto :

1. - Le questioni sulle quali la Corte deve pronunciarsi riguardano

tutte l'art. 11, primo comma, della l. 15 luglio 1966, n. 604, e

pertanto, anche se viene fatto riferimento a diversi parametri

costituzionali, i relativi giudizi vanno riuniti e decisi con unica

sentenza.

2. - Con l'ordinanza del Tribunale di Avezzano si denunzia l'art.

11, primo comma, suddetto, affermandosi che esso sarebbe in contrasto

con il principio di eguaglianza nella parte in cui consentirebbe il

licenziamento ad nutum del prestatore di lavoro che abbia maturato il

diritto alla pensione di vecchiaia ed escluderebbe, invece, tale

facoltà nei confronti del prestatore di lavoro che sia titolare di

pensione per servizio prestato allo Stato o ad altro ente pubblico. In

particolare, secondo quanto risulta dall'ordinanza, la fattispecie da

cui trae origine il giudizio principale si riferisce al licenziamento

ad nutum intimato ad un prestatore di lavoro, titolare di pensione

statale quale maresciallo dei C.C. in congedo, titolarità che il

giudice a quo riteneva non ostativa alla conservazione del posto di

lavoro, che, come si è detto, sarebbe esclusa soltanto nei confronti

di coloro che abbiano i requisiti per avere diritto alla pensione di

vecchiaia.

La questione, così come è formulata, non è ammissibile.

Invero dall'ordinanza risulta soltanto, genericamente, la qualifica

del lavoratore ed il godimento di una pensione collegata al servizio

prestato, ma difetta qualsiasi altra univoca e concreta indicazione

atta a definire in modo più preciso la natura della pensione stessa,

in particolare per quanto riguarda l'età in cui il collocamento a

riposo è avvenuto.

Deve ricordarsi in proposito che i sottufficiali delle forze armate

possono essere collocati in pensione per cause varie, collegate sia

all'età sia alle vicende della loro carriera. La cessazione dal

servizio di detti soggetti si verifica in conformità delle norme

concernenti il loro stato giuridico (art. 4 d.P.R. 29 dicembre 1973 n.

1092) e può avvenire in presenza di varie circostanze tra cui,

principalmente: 1) il raggiungimento dei limiti di età (anni 56 ex

art. 3 legge 11 dicembre 1971 n. 1090) dopo il periodo minimo di

servizio effettivo (art. 52 d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092); 2)

infermità, dipendente o non da causa di servizio, che determini

l'inabilità permanente al servizio incondizionato (art. 29 l. 31

luglio 1954 n. 599); 3) sopravvenuta inidoneità a disimpegnare le

attribuzioni del grado per insufficienza delle qualità necessarie

(art. 33 l. 31 luglio 1954 n. 599); 4) a domanda dell'interessato, che

ha diritto in tal caso alla pensione risultante dall'anzianità

conseguita.

Ora è evidente che il raffronto tra la fattispecie dedotta ed il

tertium comparationis, cioè la situazione dell'avente diritto alla

pensione per vecchiaia, è reso impossibile dalla mancata

individuazione della situazione da esaminare nell'ambito delle

variabili che possono realizzare il diritto a pensione dei

sottufficiali dei C.C., segnatamente per quanto riguarda l'età del

titolare, rispetto alla costanza ed univocità degli elementi che

stanno invece alla base del diritto a pensione di vecchiaia,

identificabili sempre e soltanto nel raggiungimento di una età fissa

(anni 60 per l'uomo) e nel versamento dei contributi assicurativi

corrispondenti all'anzianità minima (anni quindici).

Ed è chiaro che detta individuazione è indispensabile ai fini

della pronuncia, investendo elementi di fondamentale importanza per il

giudizio di comparazione demandato alla Corte ed anche per accertare il

requisito della omogeneità delle situazioni dedotte.

Si impone pertanto la declaratoria di inammissibilità della

questione in esame.

3. - Con l'ordinanza del Pretore di Milano la questione di

legittimità del citato art. 11, comma primo, è stata prospettata

sotto il profilo della pretesa disparità di trattamento che

deriverebbe dalla esclusione delle garanzie della stabilità del posto

di lavoro anche per i lavoratori già pensionati per vecchiaia prima

della costituzione del rapporto di lavoro, oltre che dei lavoratori che

conseguano il diritto a pensione nel corso del rapporto, disparità che

si evidenzierebbe sulla base della ritenuta omogeneità fra la

situazione dei lavoratori già pensionati che riprendono il lavoro per

necessità e quella degli altri lavoratori che tale diritto non abbiano

ancora conseguito.

L'assunto non è fondato.

Con la sentenza n. 174/1971 questa Corte ha invero affermato che,

nei riguardi dei lavoratori che si trovino ad avere conseguito il

diritto a pensione di vecchiaia, un trattamento diverso da quello

previsto per i lavoratori non anziani risponde a ragioni ben

concretamente coerenti ed adeguate in quanto la loro licenziabilità

"non ha riscontro nell'eventualità che essi possano rimanere senza

retribuzione e senza trattamento di quiescenza per vecchiaia" onde "in

una società come quella attuale in cui si hanno disoccupazione e

sottocupazione, la mancata piena tutela del diritto al lavoro, per quei

lavoratori, è il riflesso giuridico di una necessità pratica

autonomamente valutabile dal legislatore".

La ratio della disposizione così identificata dalla Corte in

ragioni generali di politica sociale deve ritenersi valida ed operante

anche nei confronti dei lavoratori già pensionati per vecchiaia al

momento della costituzione del rapporto di lavoro. Il diritto a

pensione rappresenta invero per il lavoratore anziano una sufficiente

ed obiettiva ragione di esclusione della garanzia di stabilità

dell'impiego, indipendentemente dalla circostanza che esso venga

conseguito prima o durante il rapporto di lavoro. E ciò senza che

ovviamente possano influire in contrario i motivi per cui il lavoratore

già pensionato per anzianità si sia indotto a riprendere il lavoro,

ed ai quali fa riferimento l'ordinanza di rinvio nell'intento di

rafforzare le argomentazioni a sostegno della pretesa irrazionalità

della dedotta disparità di trattamento.

L'inconveniente pure lamentato, secondo cui il datore di lavoro

sarebbe indotto a preferire lavoratori pensionati, licenziabili,

rispetto ai giovani disoccupati non licenziabili, non è d'altra parte

determinante perché trattasi di eventuale pregiudizio di fatto

inidoneo a sorreggere una pronuncia di illegittimità.

L'art. 4 Cost. pure invocato è poi chiaramente fuori causa, in

quanto la disposizione ivi contenuta non si estende fino alla garanzia

della occupazione a favore di ciascun cittadino né al diritto alla

conservazione del lavoro (sentt. 45/65; 174/71); non può quindi

ritenersi operante nella fattispecie, anche a voler prescindere dalla

considerazione che, per le ragioni sopra enunciate, sussistono motivi

adeguati per legittimare la cessazione del rapporto.

4. - Secondo l'ordinanza del Pretore di Legnano, la norma

impugnata, consentendo l'esclusione della forma scritta per il

licenziamento dei lavoratori aventi diritto alla pensione di vecchiaia,

in difformità da quanto previsto in generale dall'art. 2 della stessa

legge per i licenziamenti individuali, concreterebbe una irrazionale

disparità di trattamento rispetto agli altri lavoratori, a favore dei

quali è prevista detta condizione.

La forma scritta, invero, tenderebbe sostanzialmente a garantire,

con la possibilità di controllo dei relativi motivi, la certezza del

rapporto giuridico di lavoro e la dignità del lavoratore; la

disposizione impugnata si porrebbe quindi in contrasto con gli artt. 3

e 35 Cost.

Il giudice a quo ripropone così nella sostanza la questione già

risolta dalla Corte con la citata sent. n. 174/71, e la diversa

opinione espressa nell'ordinanza di rimessione rispecchia alcuni

rilievi dottrinali, i quali, appunto, si fondano principalmente sulla

importanza decisiva che assumerebbe la garanzia del posto di lavoro per

l'anziano come tutela della dignità dell'uomo.

Ma la citata giurisprudenza della Corte chiarisce che sussistono

valide ragioni per sancire la differenziazione di trattamento fra

lavoratori pensionati e non, e rende manifesto come il legislatore, in

materia, si sia mosso nell'ambito della discrezionalità che gli è

propria, limitata soltanto dall'osservanza del criterio della

ragionevolezza. La evidente strumentalità della forma scritta del

licenziamento ai fini della attuazione della garanzia della stabilità

del posto di lavoro rende palese che la modalità in questione non ha

ragione di essere osservata in relazione alla intimazione del

licenziamento effettuata in un rapporto di lavoro che la legge, per gli

esposti giustificati motivi, non ha ritenuto di tutelare.

Tali considerazioni, ovviamente, si riflettono anche sulla censura

riferita alla pretesa violazione dell'art. 35 Cost., il quale si limita

ad enunciare il criterio generale ispiratore di tutte le disposizioni

comprese nel tit. III Cost. una volta stabilito che, come sopra si è

già affermato, la affievolita tutela del rapporto di lavoro del

pensionato non contrasta con le previsioni degli altri precetti

costituzionali invocati.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) Dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 11, primo comma l. 15 luglio 1966 n. 604

sollevata con ordinanza del Tribunale di Avezzano del 6 ottobre 1976 in

riferimento all'art. 3 Cost.;

2) Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

della detta norma sollevate con ordinanza del Pretore di Milano del 10

gennaio 1976 in riferimento agli artt. 3 e 4 Cost. e con ordinanza del

Pretore di Legnano del 31 gennaio 1978 in riferimento agli artt. 3 e 35

della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:15 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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