Corte costituzionale

Sentenza n. 81/1969

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/04/1969 · relatore Luigi Oggioni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 11,

primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, contenente norme sui

licenziamenti individuali, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 31 maggio 1967 dal pretore di Vicenza nel

procedimento civile vertente tra Castellani Livio e la società

"Fornaci di Villaverla", iscritta al n. 199 del Registro ordinanze 1967

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 258 del 14

ottobre 1967;

2) ordinanza emessa il 3 giugno 1967 dal pretore di Napoli nel

procedimento civile vertente tra Carretta Carmine e la ditta Marino

Alfonso, iscritta al n. 212 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 282 dell'11 novembre 1967;

3) ordinanza emessa il 20 luglio 1967 dal pretore di Pistoia nel

procedimento civile vertente tra Danesi Ugo e Piona Giulietto, iscritta

al n. 222 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 282 dell'11 novembre 1967;

4) ordinanza emessa il 29 aprile 1968 dal pretore di Cuneo nel

procedimento civile vertente tra Brondolo Luigi e l'impresa servizi

pubblici appaltati Murasso, iscritta al n. 126 del Registro ordinanze

1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 222 del

31 agosto 1968;

5) ordinanza emessa il 3 maggio 1968 dal pretore di Roma nel

procedimento civile vertente tra Proietti Bruno e Tenaglia Giovanni,

iscritta al n. 130 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 222 del 31 agosto 1968;

6) ordinanza emessa il 5 giugno 1968 dal pretore di Trieste nel

procedimento civile vertente tra Bacer Nevio e Sfacich Natale, iscritta

al n. 153 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 235 del 14 settembre 1968;

7) ordinanza emessa il 30 giugno 1968 dal pretore di Giulianova nel

procedimento civile vertente tra Bonomo Elpidio e la ditta Zenobi

Pasquale, iscritta al n. 195 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 261 del 12 ottobre 1968.

Visti gli atti di costituzione di Castellani Livio e della società

"Fornaci di Villaverla", e di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 12 marzo 1969 la relazione del

Giudice Luigi Oggioni;

uditi l'avv. Benedetto Bussi, per Castellani, gli avvocati Arturo

Carlo Jemolo e Giuseppe Stratta, per la società "Fornaci di

Villaverla", ed il sostituto avvocato generale dello Stato Franco

Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con un gruppo di sette ordinanze, emesse nel corso di procedimenti

civili, è stata sottoposta alla Corte la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge 15 luglio 1966,

n. 604, contenente norme sui licenziamenti individuali, che esclude

l'applicabilità a favore dei lavoratori impiegati presso le imprese

con meno di 35 dipendenti, della garanzia della stabilità del posto;

garanzia che sussiste per le imprese con più di 35 dipendenti, dato

che il licenziamento, sancito dalla legge stessa, non può avvenire se

non per giusta causa dimostrabile.

Le seguenti ordinanze, elencate secondo l'ordine di iscrizione

nello speciale registro della cancelleria, e riferentisi alle cause per

ognuna di esse indicate, hanno sollevato la questione in relazione

all'art. 3 della Costituzione:

ordinanza del pretore di Vicenza, del 31 maggio 1967: Castellani

Livio contro la società "Fornaci di Villaverla";

ordinanza del pretore di Cuneo del 29 aprile 1968: Luigi Brondolo

contro l'Impresa servizi pubblici appaltati Murasso;

ordinanza del pretore di Pistoia del 20 luglio 1967: Danesi Ugo

contro Piona Giulietto;

ordinanza del pretore di Roma del 3 maggio 1968: Proietti Bruno

contro Tenaglia Giovanni;

ordinanza del pretore di Trieste del 5 giugno 1968: Bacer Nevio

contro Sfarcich Natale;

ordinanza del pretore di Giulianova del 30 giugno 1968: Bonomo

Elpidio contro la ditta Zenobi Pasquale.

Ha poi sollevato questione di legittimità costituzionale della

detta norma, oltre che per violazione del principio di eguaglianza,

anche in relazione agli artt. 4 e 35 della Costituzione, il pretore di

Napoli, con ordinanza del 3 giugno 1967 emessa nel procedimento civile

vertente fra Carretta Carmine e la Ditta Marino Alfonso.

Quanto al primo profilo di illegittimità il pretore di Vicenza

osserva che la norma impugnata provocherebbe una ingiustificata

disparità di trattamento fra i lavoratori delle imprese con meno di 35

dipendenti e gli altri perché il riferimento al mero dato numerico,

trascurando le effettive dimensioni dell'impresa, che potrebbero essere

anche assai vaste pur abbisognando di un ristretto numero di dipendenti

grazie alle moderne tecniche organizzative e di produzione,

escluderebbe che la diversa disciplina stabilita dalla legge

corrisponda ad una intrinseca diversità di situazioni, riflettendo

piuttosto le condizioni personali e sociali dei lavoratori

discriminati. Comunque, prosegue l'ordinanza del pretore di Vicenza, i

rapporti di lavoro dei dipendenti delle imprese al di sotto o al di

sopra del limite sarebbero sostanzialmente eguali, e postulerebbero

pertanto una identica garanzia, né tale identità potrebbe negarsi per

la maggiore accentuazione del carattere fiduciario del rapporto

istituito con le imprese della prima categoria, potendosi prevedere,

almeno nel caso di una differenza di pochi dipendenti, che il datore

di lavoro ne riduca il numero, allo scopo di conservare la facoltà di

licenziamento ad nutum, prevista dall'art. 2118 del Codice civile.

D'altronde, proprio il carattere collaborativo del rapporto

dovrebbe, se mai, imporre al datore di lavoro di non procedere a

licenziamenti se non per colpa del dipendente o per obiettive ragioni

di azienda, cioè dovrebbe maggiormente esigere l'osservanza di quelle

stesse garanzie apprestate dalla legge de qua a favore dei lavoratori

presso le imprese al di sopra del limite di 35 dipendenti. E ciò senza

dire, soggiunge l'ordinanza, che l'intuitus personne, nell'attuale

preminenza del capitale nel ciclo produttivo, si paleserebbe come un

elemento quasi del tutto estraneo al rapporto di lavoro onde, anche

sotto questo aspetto, la diversità di trattamento sancita dalla

impugnata disposizione sarebbe ingiustificata e condurrebbe, fra

l'altro, ad una disparità di dignità sociale fra soggetti fruenti di

una diversa sicurezza del posto di lavoro.

Mentre concetti in tutto analoghi sono espressi nell'ordinanza del

pretore di Cuneo, secondo il pretore di Pistoia la identità delle

situazioni trattate dalla legge in esame sarebbe di tutta evidenza

anche in considerazione del ruolo determinante che assumerebbe, nella

vita dell'uomo, la sicurezza del posto di lavoro, per cui le relative

garanzie costituirebbero diritto e patrimonio comune di tutti i

lavoratori, senza differenze, neppure in vista della fiduciarietà del

rapporto, la cui assunzione a criterio discriminante, oltre tutto,

introdurrebbe nel sistema un principio paternalistico laddove la

essenzialità degli interessi in gioco postulerebbe invece assoluta

rigidità di tutela.

Tutto ciò, d'altra parte, secondo il pretore di Roma, si

verificherebbe per un numero troppo vasto di lavoratori, data la

diffusione delle piccole imprese, tanto da raggiungere secondo

statistiche la metà del totale nazionale.

Per il pretore di Trieste, poi, il collegamento della differenza di

trattamento al numero dei lavoratori subordinerebbe, in sostanza,

l'intensità della garanzia del lavoro alle fluttuazioni del numero dei

dipendenti dall'impresa, condizionando l'attuazione del principio di

eguaglianza alle oscillazioni di tale elemento accidentale.

Nell'ordinanza del pretore di Giulianova si pone particolarmente in

luce la finalità della legge in parola, identificata da quel giudice

nella tutela dei lavoratori, quali contraenti più deboli, il che

postulerebbe l'estensione della relativa disciplina a tutti costoro,

apparendo illogica ed ingiustificata ogni diversa statuizione.

Né l'essere stata la discriminazione in discorso tenuta presente

nel lontano accordo interconfederale del 18 ottobre 1950 varrebbe ad

escludere la fondatezza delle critiche, trattandosi di dare oggi solide

ed innovatrici garanzie ai lavoratori, tanto più che, come afferma il

pretore di Napoli, il contenuto di accordi sindacali non dovrebbe

necessariamente assumersi quale criterio informatore della legislazione

in materia, specie in considerazione del fatto che gli accordi stessi

sarebbero frutto di reciproche concessioni, senza che il punto di

equilibrio così raggiunto fra le opposte posizioni possa considerarsi,

perciò solo, conforme alla Costituzione. Ed a riprova di ciò lo

stesso pretore di Napoli osserva che, diversamente, diverrebbe

superfluo il pur riconosciuto potere normativo dello Stato in materia

di lavoro.

Concludendo, lo stesso magistrato afferma poi che le relazioni

personali più immediate, non giustificherebbero la discriminazione

lamentata giacché sarebbero, se mai, facile motivo per l'insorgere di

questioni estranee al rapporto di lavoro e per conseguenti pretestuosi

licenziamenti.

Quanto al secondo profilo di illegittimità, il pretore di Napoli

afferma che, pur dovendosi considerare programmatiche le norme sancite

negli artt. 4 e 35 della Costituzione, il legislatore non potrebbe

tuttavia legittimamente contravvenire ai principi ivi accolti. Principi

che, nella specie, in conformità della giurisprudenza della Corte

costituzionale (sent. n. 45 del 1965) si risolverebbero nell'obbligo

del legislatore di adeguare la disciplina dei rapporti di lavoro a

tempo indeterminato al fine ultimo di assicurare a tutti la continuità

del lavoro, circondando di doverose garanzie e di opportuni

temperamenti i casi in cui si rende necessario far luogo ai

licenziamenti.

Contrasterebbe quindi coi citati articoli della Costituzione la

norma impugnata che, attraverso la discriminazione sancita, attuerebbe

solo in parte le direttive costituzionali.

Le suddette ordinanze, notificate e comunicate a norma di legge,

sono state pubblicate sulle Gazzette Ufficiali della Repubblica

rispettivamente indicate in epigrafe.

Nel giudizio promosso con l'ordinanza del pretore di Vicenza si è

costituito il Castellani Livio, rappresentato e difeso dall'avvocato

Benedetto Bussi, che ha depositato le proprie deduzioni difensive in

cancelleria il 3 novembre 1967.

La difesa, in sostanza, osserva che già durante l'iter

parlamentare della legge, sarebbero emerse notevoli perplessità sulla

legittimità delle norme in esame in relazione all'art. 3 della

Costituzione, e ribadisce, le argomentazioni contenute nell'ordinanza

di rinvio, insistendo sulla pretesa identità della situazione dei

lavoratori indipendentemente dal limite previsto dalla legge,

soprattutto in relazione alla asserita comune necessità della garanzia

del posto.

Conclude pertanto chiedendo dichiararsi la illegittimità

costituzionale della norma impugnata nei sensi suddetti.

Nello stesso giudizio si è anche costituita la società "Fornaci

di Villaverla" rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Stratta,

che ha depositato le deduzioni il 28 settembre 1967.

Anche la difesa della società richiama le perplessità di ordine

costituzionale affiorate durante i lavori preparatori della legge de

qua, ma pone in rilievo che essendo state tali perplessità superate

dal legislatore, dopo approfondito esame, dovrebbe inferirsene

l'infondatezza delle odierne censure.

Osserva poi, richiamandosi alla giurisprudenza della Corte in

materia, che il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della

Costituzione non escluderebbe che il legislatore possa regolare

diversamente situazioni ragionevolmente ritenute diverse, ed afferma

che nella specie, non soltanto ragionevole, ma giusta e opportuna

sarebbe la regolamentazione differenziata adottata dalla legge, così

come si evincerebbe appunto dalle dichiarazioni rese dal Ministro per

il lavoro in Parlamento.

In particolare, poi, dovrebbe escludersi la pretesa identità delle

situazioni dei lavoratori, giacché la diversità delle imprese si

rifletterebbe anche sulla situazioni dei rispettivi dipendenti, sia in

relazione all'elemento fiduciario ed alla minore fungibilità della

prestazione lavorativa che esisterebbero presso le imprese di modeste

proporzioni, sia in relazione alle diversità organizzative,

tecnologiche ed economiche concesse alla diversa importanza delle

imprese.

D'altra parte, prosegue la difesa, la scelta del limite di 35

dipendenti sarebbe frutto di una valutazione politica insindacabile in

sede di giudizio di legittimità costituzionale. Dovrebbe comunque, di

fatto, escludersi l'esistenza di imprese a forte produzione nazionale

con meno di 35 dipendenti, né l'eventualità di una preordinata

riduzione del numero stesso onde ricondurlo al di sotto del limite

potrebbe concretare in sé un vizio di legittimità costituzionale

della norma impugnata.

Altro argomento a favore della propria tesi la difesa poi adduce

ricordando che la lamentata discriminazione sarebbe già sanzionata sia

nell'accordo interconfederale 18 ottobre 1950 che, con l'art. 8,

escludeva appunto dalla speciale procedura sui licenziamenti

individuali ivi prevista le imprese che occupassero non più di 35

lavoratori, sia nel successivo accordo interconfederale 29 aprile 1965,

che all'art. 13 prevedeva analoga esclusione, il che comproverebbe la

ragionevolezza della scelta, rispondente a quel sottofondo sociale ed

economico al quale l'imperium del legislatore dovrebbe sempre cercare

di adeguarsi.

Conclude pertanto chiedendo dichiararsi infondata la questione

sollevata nell'ordinanza del pretore di Vicenza.

Nello stesso giudizio si è anche costituito il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso come per legge

dall'Avvocatura generale dello Stato che ha depositato le proprie

deduzioni il 30 ottobre 1967.

Anche l'Avvocatura, per parte sua, svolge argomentazioni tendenti

ad escludere la asserita identità di situazioni fra i lavoratori, e

pone particolarmente in evidenza che la normativa in esame

concernerebbe due distinti soggetti, cioè lavoratori ed imprese, e che

le censure mosse alla legge non terrebbero conto di tale circostanza,

dimenticando che il principio di eguaglianza in materia di lavoro non

potrebbe essere considerato solo in funzione della posizione di taluni

prestatori d'opera rispetto agli altri, ma andrebbe anche visto in

relazione alla situazione degli imprenditori. Tale avviso sarebbe anche

legislativamente riconosciuto da quelle disposizioni che dettano

differenti discipline per le grandi e le piccole imprese confermando

che le relative esigenze funzionali non possono non reagire anche sul

rapporto di lavoro, e imprimere a questo caratteri differenziati.

La norma impugnata, prosegue l'Avvocatura, terrebbe appunto conto

delle diversità inerenti alle dimensioni delle aziende e della

correlativa diversa natura dei rapporti di lavoro e la scelta, fondata

su criteri obbiettivi, apparirebbe tutt'altro che arbitraria, anche

perché coincidente con le analoghe, e già citate, scelte sindacali.

L'Avvocatura, infine, insiste particolarmente sull'importanza

dell'elemento fiduciario nel rapporto di lavoro con le piccole imprese,

elemento la cui conservazione sarebbe visibilmente legata all'esistenza

dell'intuitus personae, e che potrebbe venir meno, quindi, anche per

ragioni non obbiettive.

Conclude pertanto chiedendo dichiararsi infondata la questione.

Anche nel giudizio promosso con l'ordinanza del pretore di Napoli

si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

depositato le proprie deduzioni il 30 novembre 1967.

L'Avvocatura, riprendendo le argomentazioni già svolte per

contestare la fondatezza della questione sollevata in relazione

all'art. 3 della Costituzione osserva, altresì, che il criterio

quantitativo adottato dal legislatore nello stabilire in un certo

numero di dipendenti il limite di applicabilità del beneficio si

risolverebbe in un criterio qualitativo perché il numero stesso "non

è solo un discreto, ma anche un continuo" e rappresenta, come tale, un

dato intermedio, indicativo della gradualità della differenziazione

dei caratteri intrinseci delle imprese.

Quanto alla dedotta violazione dell'art. 4 della Costituzione

l'Avvocatura osserva che la norma impugnata fa salve le disposizioni

che sanciscono la nullità dei licenziamenti per motivi politici,

religiosi e sindacali. Pertanto, anche per i dipendenti in questione,

il licenziamento sarebbe efficace solo se motivato da ragioni

obbiettive, il che escluderebbe il lamentato contrasto con l'art. 4

della Costituzione, interpretato nel senso precisato con la citata

sentenza n. 45 del 1965 della Corte.

Infine anche la censura concernente la violazione dell'art. 35

della Costituzione, sarebbe infondata, giacché la tutela del lavoro

dovrebbe intendersi proclamata nei confronti non soltanto dei

lavoratori, ma altresì dei datori di lavoro, in modo che, sul piano

della norma ordinaria, si contemperino le diverse esigenze obiettive

che la materia presenta.

E ciò appunto avrebbe fatto la norma impugnata diretta verso le

aziende, oltre che verso i lavoratori.

Conclude pertanto l'Avvocatura chiedendo anche in questa sede

dichiararsi infondate le sollevate questioni.

La difesa del Castellani ha depositato tempestivamente una memoria

illustrativa con cui ribadisce le considerazioni già svolte a sostegno

della propria tesi, aggiungendo anche altre argomentazioni, in parte

coincidenti con quelle svolte nelle ordinanze di rinvio. In particolare

insiste sulla pretesa arbitrarietà della scelta dell'elemento numerico

discriminante, che lascerebbe senza tutela proprio quei lavoratori i

quali, appartenendo a piccole imprese, sarebbe perciò stesso più

esposti al licenziamento. Ribadisce altresi la irrilevanza del fatto

che la discriminazione in esame sia stata in precedenza accolta in sede

sindacale, formulando al riguardo osservazioni analoghe a quelle svolte

in proposito nell'ordinanza del pretore di Napoli.

Anche la difesa della società Fornaci di Villaverla, affidata con

successivo mandato speciale anche all'avvocato prof. Arturo Carlo

Jemolo, ha depositato una memoria illustrativa con cui riprende e

sviluppa le argomentazioni già svolte. Riafferma in particolare,

anzitutto, la validità del dato numerico dei dipendenti dell'impresa

quale elemento qualificante del carattere fiduciario del relativo

rapporto di lavoro, ed illustra gli aspetti di tale carattere ponendone

in rilievo l'importanza decisiva ai fini della gestione delle piccole

imprese, e sempre meno incisiva invece man mano che aumentano le

proporzioni dell'impresa. Ed in proposito espone anche una analitica

esemplificazione dei vari tipi di piccole imprese in relazione alle

quali l'elemento fiduciario assumerebbe carattere essenziale. Osserva,

inoltre, che scarsamente attendibile sarebbe l'obbiezione secondo cui

proprio in relazione alle piccole imprese potrebbero maggiormente

verificarsi licenziamenti per rancori personali, essendo in pratica

tale fenomeno del tutto improbabile, se non accompagnato anche da altre

ed obbiettive ragioni di licenziamento.

Né sembrerebbe più probabile la temuta artificiosa riduzbne del

numero dei dipendenti, cui l'imprenditore certamente non ricorrerebbe

nei casi in cui la ritenesse in contrasto con lo sviluppo ed il reale

interesse dell'azienda, mentre, d'altra parte, la tendenza economica

attuale sarebbe verso imprese sempre più grandi e meno verso la

diffusione delle piccole.

Passa poi a svolgere argomenti a dimostrazione della razionalità

della norma impugnata, che esattamente considererebbe la situazione non

solo di uno dei termini del rapporto di lavoro, cioè dei lavoratori,

ma anche dell'altro termine, cioè delle imprese, valutando,

nell'ambito della discrezionalità riconosciuta in questo campo al

legislatore dalla giurisprudenza della Corte, la diversità della

disciplina da imporre, in relazione alle diverse caratteristiche delle

imprese medesime. Ed in proposito riprende e sviluppa fra l'altro

l'argomento costituito dai precedenti sindacali sopra menzionati.

Osserva, infine, che la norma impugnata non sarebbe un elemento

accessorio della legge, che possa venir meno, restando questa intatta

nella sua essenza. Invero la razionalità della legge stessa avrebbe un

elemento inscindibile proprio nelle norme impugnate, per essere le

altre ivi contenute logicamente valide solo per le imprese che abbiano

una dimensione "non minima".

Insiste pertanto nelle già rassegnate conclusioni. Considerato in diritto :

1. - Le sette ordinanze, elencate in epigrafe, hanno lo stesso

oggetto e riguardano la stessa questione: si ravvisa pertanto opportuno

la loro riunione, onde dar luogo a decisione con unica sentenza.

2. - Tutte le ordinanze propongono la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge 15 luglio 1966,

n. 604, prospettando, come motivo comune, l'eventuale contrasto con il

principio dell'eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge,

statuito dall'art. 3 della Carta costituzionale.

A questo motivo comune, l'ordinanza del pretore di Napoli aggiunge

altri due motivi particolari, con riferimento e all'art. 4 della

Costituzione (effettività del diritto al lavoro ed alla conservazione

del posto di lavoro a favore di tutti i cittadini) e all'art. 35

(tutela generale del lavoro).

3. - La Corte ritiene che, nell'ordine dei motivi suindicati, debba

prima esaminarsi quello addotto con l'ordinanza del pretore di Napoli,

in relazione all'art. 4 della Costituzione ed all'art. 35 che ne

costituirebbe un corollario.

Invero, col permettere che per tutti, indistintamente, i lavoratori

dipendenti, sussista il diritto soggettivo alla conservazione del posto

di lavoro, salvo l'applicabilità in via di eccezione di identico

sistema di licenziamento, si viene a porre la questione, sotto un

motivo di base, di portata generale ed immanente.

La questione, considerata sotto questo profilo, non è fondata.

La portata della garanzia del diritto al lavoro è stata delineata,

sotto vari aspetti ed in diversi occasioni, dalla giurisprudenza di

questa Corte a partire dalla sentenza n. 3 del 1957 sino alle

affermazioni contenute nella sentenza n. 45 del 1965, che rappresentano

uno sviluppo dei già acquisiti principi, per quanto riguarda la

qualificazione del diritto al lavoro in relazione alla portata che esso

assume ed alla funzione che svolge direttamente nei rapporti fra

l'individuo e lo Stato.

Infatti, riaffermati nella sostanza gli aspetti già delineati del

diritto in esame, la Corte, con la detta sentenza, ha proceduto

ulteriormente nel definire i profili, affermando che, una volta

interpretata la norma costituzionale come fonte di un divieto posto

allo Stato di imporre limiti discriminatori alla libertà di lavoro, e

del correlativo obbligo di indirizzare la attività dei pubblici poteri

e dello stesso legislatore alla creazione di condizioni economiche,

sociali e giuridiche, che consentano l'impiego di tutti i cittadini

idonei al lavoro, ne deriva che la norma stessa, "come non garantisce a

ciascun cittadino il diritto al conseguimento di una occupazione, così

non garantisce il diritto alla conservazione del posto di lavoro, che

nel primo dovrebbe trovare il suo logico e necessario presupposto":

ciò sempre con le doverose garanzie per quanto riguarda il rispetto

dei princìpi fondamentali di libertà sindacale, politica e religiosa.

Ora è chiaro che, pur se la stessa sentenza prosegue affermando

l'esigenza che il legislatore "adegui la disciplina del rapporto di

lavoro a tempo indeterminato al fine ultimo di assicurare a tutti la

continuità del lavoro e circondi di doverose garanzie e di opportuni

temperamenti i casi in cui si renda necessario far luogo a

licenziamenti", resta tuttavia escluso che possa parlarsi in relazione

all'art. 4 della Costituzione di un vero e proprio diritto soggettivo

alla conservazione del posto da parte del lavoratore.

La Corte, anche per la mancanza di contrapposti nuovi o diversi

motivi, non può che confermare il proprio indirizzo giurisprudenziale,

escludendo la fondatezza della questione in quanto proposta in

relazione agli artt. 4 e 35 della Costituzione.

4. - Ciò premesso, l'esame della questione di legittimità

costituzionale va ricondotto in relazione al solo profilo comune a

tutte le ordinanze, di cui all'art. 3 della Costituzione. Il principio

di parità, derivante da questo articolo, sarebbe violato per il fatto

che il diritto di recesso dal rapporto di lavoro è regolato in modo

diverso, in base al non razionale criterio quantitativo e distintivo

che siano fino a 35 o più di 35 i dipendenti assunti dal datore di

lavoro.

La questione non è fondata.

Come la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ritenuto,

l'art. 3 non corrisponde ad un criterio di mera uguaglianza formale e

formalistica e perciò non esclude che il legislatore possa adottare

norme diverse per regolare situazioni che esso ritenga diverse,

adeguando così la disciplina giuridica agli svariati aspetti della

vita sociale, entro un margine di discrezionalità che giustifichi

sostanzialmente il criterio di differenziazione adottato. Tutto ciò

con conseguenti riflessi sui limiti del controllo di costituzionalità

consentito a questa Corte.

L'esame dell'art. 11 della legge sui licenziamenti individuali,

compiuto seguendo gli ora cennati criteri direttivi, elimina il

prospettato dubbio di legittimità costituzionale.

Va, anzitutto, tenuto presente che il dato su cui la norma è

basata, consistente nella diversificazione, per determinati effetti, a

seconda delle dimensioni, maggiori o minori, che il datore di lavoro

imprime alla organizzazione della sua attività, è un dato aderente

alla realtà economica, di comune esperienza.

Che si tratti di distinzioni, penetrate in vario modo e misura, per

la loro forza realistica, nel sistema legislativo, è largamente

dimostrabile.

Basti richiamare, per tutte la norma dell'art. 2083 del Codice

civile e, correlativamente, quella dell'art. 2202, che, riguardando a

sé stante la categoria dei piccoli imprenditori, dimostrano, per

implicito, che vi sono elementi che li distinguono da quelli delle

altre categorie dei medi e dei grandi imprenditori. Lo stesso dicasi

per quanto riguarda l'esclusione dei piccoli imprenditori dalle

procedure concorsuali (art. 1 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267).

Anche in leggi speciali sul lavoro subordinato, il legislatore ha fatto

ricorso a classificazioni distintive, basate su dati quantitativi circa

il numero dei dipendenti: così nella legge 25 luglio 1956, n. 860,

sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane (considerate tali, a

seconda del numero dei dipendenti, addetti o meno a lavorare in serie):

e così nella legge 22 settembre 1960, n. 1054, sul personale egli

autoservizi urbani e extra urbani, la cui applicazione è subordinata

al numero superiore a 25 dipendenti occorrenti per le normali esigenze

di servizio.

Aggiungasi che la norma, di cui ora si pone in dubbio la

legittimità costituzionale, per avere escluso l'applicabilità della

condizione della giusta causa per i licenziamenti individuali, nella

ipotesi che i datori di lavoro occupino fino a 35 dipendenti, ha un suo

precedente, per quanto attiene alla considerazione di una certa

razionale distinzione segnata da questo stesso numero di dipendenti,

nell'accordo interconfederale 18 ottobre 1950 relativo ai licenziamenti

dei lavoratori dipendenti da imprese industriali e stipulato tra la

Confederazione generale dell'industria, la Confederazione generale

italiana del lavoro, la Confederazione italiana sindacati lavoratori e

l'Unione italiana del lavoro.

Tale accordo, recepito dal decreto del Presidente della Repubblica

14 luglio 1960, n. 1011, che questa Corte ritenne non contrastante con

la Costituzione con sentenza n. 50 del 1966, ha segnato, con l'art. 8,

la esclusione, per le aziende con non più di 35 lavoratori, dalla

speciale procedura per l'esame dei licenziamenti davanti ad un

"Collegio di conciliazione ed arbitrato", riconducendo l'esame ad un

semplice tentativo di conciliazione tra l'azienda ed il delegato di

impresa. Un successivo accordo interconfederale del 29 aprile 1965 ha

ribadito che, sia pure in via transitoria, per le aziende che occupano

non più di 35 lavoratori, continua ad operare il tentativo di

conciliazione in sede sindacale anziché la procedura davanti al

"Collegio di conciliazione ed arbitrato".

Questi precedenti non sono certo risolutivi per la questione di

costituzionalità, ma conferiscono positiva dimostrazione che la

componente numerica dei lavoratori ha riflessi sul modo di essere e di

operare del rapporto di lavoro organizzato. Non è solo e non tanto il

criterio della diretta fiducia che vale a qualificare il rapporto

nell'ipotesi di un numero inferiore di dipendenti, quanto il criterio

economico suggerito per regolare gli interessi delle aziende aventi un

minor numero di dipendenti, pur senza trascurare gli interessi dei

lavoratori, tanto che (artt. 4 e 9 della legge in relazione all'art.

11) è sempre salva la nullità del loro licenziamento, se effettuato

per ragioni politiche, religiose o di appartenenza a sindacati e

relative attività ed è sempre salva la indennità di anzianità.

5. - Riconosciuta, pertanto, la razionalità di una delimitazione

in genere di categorie di datori di lavoro, a seconda delle forze di

lavoro impiegate, la questione di costituzionalità si riduce al punto

specifico se l'art. 11 della legge sui licenziamenti abbia, nel segnare

il limite dei 35 dipendenti, operato insindacabilmente mantenendosi nei

limiti di equiparazione delineati dall'art. 3 della Costituzione,

ovvero questi limiti abbia superato, dando luogo ad una inammissibile

disparità di trattamento.

Ma, per quanto già si è esposto per segnare l'ambito di

interpretazione e di applicazione dell'art. 3, la questione non è

fondata.

Può anche prescindersi (per quanto la coincidenza è di

sintomatico rilievo) dal tener conto, come argomento decisivo e

vincolante, che lo stesso limite numero di 35 dipendenti è stato

adottato in sede sindacale per quanto riguarda la materia dei

licenziamenti.

Ma ciò che soprattutto induce ad escludere l'incostituzionalità

della norma e, nel contempo, a mantenere l'esercizio del controllo da

parte di questa Corte entro quei confini al di là dei quali si darebbe

luogo ad usurpazione delle valutazioni discrezionali e di politica

legislativa spettanti al Parlamento, è che la distinzione stabilita

non contiene, in se stessa, vizi di razionalità, per le ragioni di

massima suesposte; e, per quanto concerne la misura numerica, la

valutazione del Parlamento risulta essersi svolta secondo autonome e

motivate scelte tenendo conto dei fattori di equilibrio

economico-sociale che ne consigliavano, nel determinato momento,

l'adozione, nell'interesse generale.

Si tratta, del resto, di criteri che il Parlamento può sempre

rivedere, anche in considerazione dell'evolvere delle esigenze

organizzative, collegate, tra l'altro, al progresso tecnologico.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata in riferimento agli artt. 3, 4, 35 della

Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo

11, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, contenente norme

sui licenziamenti individuali, proposta con le ordinanze di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE.

ECLI:IT:COST:1969:81 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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