Corte costituzionale

Sentenza n. 137/1986

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/06/1986 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11 legge 15

luglio 1966, n. 604 in relazione agli artt. 9 e 12 r.d.l. 14 aprile

1939, n. 636, conv. in legge 6 luglio 1939, n. 1272, così come

modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, art. 15

D.L.C.P.S. 16 luglio 1947 n. 708 e art. 16 della legge 4 dicembre 1956,

n. 1450, in relazione all'art. 11 legge 15 luglio 1966 n. 604 (Norme

sui licenziamenti individuali) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 maggio 1980 dal pretore di Torino nel

procedimento civile vertente tra Pesso Elsa ed altre e S.p.A. SAIPO,

iscritta al n. 509 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 270 dell'anno 1980;

2) ordinanza emessa il 15 novembre 1980 dal Pretore di Roma nel

procedimento civile vertente tra D'Alessio Amalia e R.A.I., iscritta al

n. 915 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 70 dell'anno 1981;

3) ordinanza emessa il 25 novembre 1980 dalla Corte di Cassazione

nel procedimento civile vertente tra Federici Anna e S.p.A. SIP,

iscritta al n. 551 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 325 dell'anno 1981;

4) ordinanza emessa il 3 febbraio 1983 dalla Corte di Cassazione

nel procedimento civile vertente tra Vino Maria e Istituto Nazionale

Credito Lavoro Italiano all'Estero, iscritta al n. 644 del registro

ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 18 dell'anno 1984.

Visti gli atti di costituzione di D'Alessio Amalia, della SIP e di

Vino Maria;

udito nell'udienza pubblica dell'8 aprile 1986 il Giudice relatore

Francesco Greco;

uditi gli avv.ti Francesco Caravita di Toritto per D'Alessio

Amalia, Maurizio Marazza per la SIP e Luciano Ventura per Vino Maria.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di distinti procedimenti promossi da talune

lavoratrici, addette ad imprese con più di trentacinque dipendenti,

per impugnare i licenziamenti loro intimati all'atto del compimento del

cinquantacinquesimo anno di età e della maturazione del diritto a

pensione di vecchiaia, la Corte di Cassazione (con due ordinanze del 25

novembre 1980 e del 3 febbraio 1983, R.O. nn. 551/81 e 644/83) ed i

Pretori di Torino (con ordinanza del 9 maggio 1980, R.O. n. 509/80) e

di Roma (con ordinanza del 15 novembre 1980, R.O. n. 915/80) hanno

sollevato la questione di legittimità costituzionale delle norme (art.

11 della legge n. 604/66 in relazione - a seconda delle ordinanze -

agli artt. 9 e 12 del r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, convertito in legge

6 luglio 1939 n. 1272 e modificato dall'art. 2 legge 4 aprile 1952 n.

218, 15 del D.L.C.P.S. 16 luglio 1947 n. 708 e 16 della legge 4

dicembre 1956 n. 1450) che, nei confronti della donna lavoratrice,

assicurano l'applicabilità delle disposizioni limitative dei

licenziamenti individuali, dettate dalla stessa legge n. 604/66, solo

fino al compimento dell'età suddetta e non fino al sessantesimo anno,

come per l'uomo.

2. - Tutti i giudici remittenti hanno ritenuto la rilevanza della

questione in quanto, essendo stati gli impugnati licenziamenti intimati

soltanto in forza dell'intervenuta cessazione del regime di stabilità,

del quale le lavoratrici avevano goduto fino al compimento dell'età

pensionabile, la legittimità di essi, siccome non fondata su di una

giusta causa o di un giustificato motivo, verrebbe meno qualora fosse

caducata la censurata normativa, che consente siffatta cessazione con

anticipo rispetto a quanto stabilito per i lavoratori di sesso

maschile.

3. - In punto di non manifesta infondatezza, la Corte di

Cassazione, con la prima delle sopra menzionate ordinanze (R. O. n.

551/81), premesso che nella fattispecie l'età pensionabile della

lavoratrice (addetta al pubblico servizio di telefonia) risulta fissata

in cinquantacinque anni dall'art. 16 della legge 4 dicembre 1956 n.

1450, ha ritenuto che tale norma, in correlazione con quanto stabilito

dall'art. 11 della legge n. 604/66 circa le condizioni soggettive in

presenza delle quali è assicurata ai lavoratori la tutela limitativa

dei licenziamenti, violi gli artt. 3, primo comma, e 37, primo comma,

Cost..

Risultando, cioè prevista per le donne un'età pensionabile

inferiore rispetto a quella stabilita per gli uomini (in sessanta anni

dalla stessa norma sopra citata) e conseguendone, per effetto di quanto

disposto dal citato art. 11 della legge n. 604/66, una minore durata

del regime limitativo del potere di recesso del datore di lavoro nei

confronti delle prime, si verificherebbe, in primo luogo, una

irrazionale disparità di trattamento fra gli uni e le altre,

riconducibile esclusivamente alla diversità del sesso e perciò in

pieno contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza.

Correlativamente, poi, risulterebbe anche violato l'altro principio

costituzionale (art. 37, primo comma, Cost.) che, attribuendo alla

donna lavoratrice gli stessi diritti che spettano al lavoratore,

ricomprende in essi anche quello concernente la durata del rapporto di

lavoro.

Aggiunge inoltre la Corte remittente che siffatta disparità di

trattamento conseguente al testé delineato regime legale non può

essere, nel caso di specie, superata né attraverso l'applicazione di

una diversa e più favorevole (per le donne) disciplina contrattuale

(collettiva), nulla essendo previsto al riguardo da quest'ultima, né

attraverso l'applicazione dell'art. 4 della legge 9 dicembre 1977 n.

903.

Questa norma, in effetti, sopprime la menzionata discriminazione

prevedendo che le lavoratrici, anche se in possesso dei requisiti per

avere diritto alla pensione di vecchiaia, possono optare di continuare

a prestare la loro opera fino agli stessi limiti di età previsti per

gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali,

previa comunicazione al datore di lavoro da effettuarsi almeno tre mesi

prima della data di perfezionamento del suddetto diritto.

Essa, però, non trova applicazione nel caso di specie in quanto la

lavoratrice è stata collocata a riposo "per età ed anzianità

previdenziale" con effetto dal 31 ottobre 1975 e quindi anteriormente

all'entrata in vigore della citata legge n. 903/77.

Si fa, infine, rilevare con l'ordinanza in esame che le ragioni

(sostanzialmente fondate sull'asserita maggiore resistenza fisica

dell'uomo e quindi su di una diversa situazione soggettiva) in base

alle quali questa Corte (con le sentenze n. 123 e n. 137 del 1969) ha

già ritenuto la legittimità della denunciata disparità di

trattamento non sembrano preclusive di un riesame della questione, alla

luce sia di una linea evolutiva dell'ordinamento, nel senso della piena

parificazione dei sessi, che ha trovato la sua più solenne

affermazione nella ripetuta legge n. 903/77, sia di considerazioni

suggerite dallo stesso caso di specie: quand'anche fosse fondatamente

sostenibile la legittimità dei trattamenti differenziati, in

considerazione della sola diversità di resistenze fisiche fra uomo e

donna, dovrebbe nondimeno prendersi atto delle circostanze che talune

mansioni (come quelle di "operatrice ordinaria telefonista", affidate

alla lavoratrice in detto caso), non implicando per loro natura un

impegno tale da far venire in rilievo la menzionata diversità,

sembrano perfino meglio convenire alla donna che non all'uomo, con

pieno ribaltamento della prospettiva tradizionale cui risultano, in

parte qua, ancorate le discriminazioni in danno della prima.

4. - Considerazioni sostanzialmente simili svolge ancora la Corte

di Cassazione, con la seconda delle sopra ricordate ordinanze di

rimessione, nel censurare l'art. 11, comma primo, seconda ipotesi,

della legge n. 604/66, nella parte in cui - con riferimento al periodo

anteriore all'entrata in vigore della legge n. 903/77 - ha consentito

il licenziamento ad nutum della lavoratrice in possesso, al

raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di età, dei requisiti per

avere diritto alla pensione di vecchiaia, a norma dell'art. 9, comma

primo, del r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 convertito con modificazioni

nella legge 6 luglio 1939 n. 1272.

Anche qui si assumono come parametri di riferimento gli artt. 3,

comma primo, e 37, comma primo, Cost. e si osserva che la denunciata

disparità di trattamento non è superabile né attraverso la

disciplina collettiva, né in applicazione dell'art. 4 della legge n.

903/77, entrata in vigore solo successivamente al licenziamento di cui

trattasi.

Si osserva in particolare che:

a) il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di

vecchiaia, affievolendo il diritto del lavoratore alla conservazione

del posto, con la possibilità del di lui licenziamento ad nutum

realizza una situazione che, sebbene in sé legittima, integra tuttavia

una sorta di menomazione per chi si senta ancora in grado di lavorare,

per continuare così ad assicurare un più compiuto svolgimento della

sua personalità;

b) ne consegue che, in linea di principio, va considerata come non

legittima qualsiasi disposizione che renda detto evento più gravoso,

consentendo l'anticipazione in relazione ad elementi che l'ordinamento

costituzionale esclude come possibili cause di giustificazione di

trattamenti discriminatori: il che, appunto, è da affermare con

riguardo all'elemento della diversità del sesso, in relazione ai

ricordati parametri;

c) in quest'ordine di idee si collocano quelle pronunzie (viene

ricordata la sentenza della stessa Cassazione 23 dicembre 1981 n. 6771)

con le quali, in caso di insorta controversia sull'applicazione di

clausole della contrattazione collettiva legittimanti il collocamento a

riposo delle lavoratrici al compimento di un'età inferiore rispetto ai

lavoratori, si è sancita la nullità delle clausole stesse per

contrasto con l'imperativo disposto dell'art. 37 Cost., per epoche

anteriori all'entrata in vigore della citata legge n. 903/77;

d) a tutto ciò deve aggiungersi, per valutare pienamente l'entità

dell'intervenuto mutamento del contesto economico-sociale nel quale

furono rese le precedenti pronunzie di rigetto nn. 123 e 137/69 di

questa Corte, la considerazione del crescente rilievo attribuito al

diritto al lavoro, specie dopo l'entrata in vigore dello Statuto dei

lavoratori, e, più in particolare, dell'accesso sempre più esteso e

qualificato della donna in tutti i diversi settori della vita

lavorativa; dell'introduzione di tecnologie idonee a rendere meno

usurante l'attività di lavoro; della realizzazione di nuove forme di

servizi sociali; del riconoscimento della pari onerosità e del pari

valore delle prestazioni dell'uomo e della donna anche in settori che

sono notoriamente fra i più affaticanti, come quello agricolo (art.

25, comma secondo, legge 11 febbraio 1971 n. 11); ed, in sintesi, di

tutta una nuova sensibilità al problema della parità, sollecitata

anche dallo sviluppo delle scienze antropologiche.

5. - Anche il Pretore di Torino censura, per i medesimi fini, il

combinato disposto dell'art. 11 della legge n. 604/66 e dell'art. 12

del r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, convertito in legge 6 luglio 1939 n.

1272, così come modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952 n.

218.

Dopo aver rilevato che nel caso di specie non può trovare

applicazione il citato art. 4 della legge n. 903/77, il quale postula

la condizione dell'attuale pendenza del rapporto di lavoro, carente,

invece, in detto caso nel quale è stato intimato il licenziamento in

base alla normativa denunciata, su cui non ha retroattivamente inciso

la più recente legge del 1977, il giudice a quo pone a fondamento

della doglianza considerazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle

fin qui esposte.

Nella prospettazione della questione si aggiungono, tuttavia, nuovi

parametri di riferimento perché oltre agli artt. 3 e 37 Cost., in

relazione ai quali si ribadiscono i già esaminati profili di

illegittimità della censurata disparità di trattamento fra uomo e

donna, si invocano anche gli artt. 4 Cost., in quanto il combinato

disposto delle citate norme impedisce alla donna di realizzare nella

stessa misura garantita all'uomo il diritto al lavoro; 35, secondo

comma, Cost., in quanto la più limitata vita lavorativa preclude alla

donna la possibilità di più elevati sviluppi della sua

professionalità; 38, secondo comma, Cost., in quanto il pensionamento

anticipato riduce la consistenza del trattamento previdenziale

riservato alle lavoratrici.

6. - Il Pretore di Roma, infine, censura il combinato disposto

dell'art. 11 della legge n. 604/66, dell'art. 9 del r.d.l. 14 aprile

1939 n. 636 e dell'art. 15 del D.L.C.P.S. 16 luglio 1947 n. 708 in

riferimento agli artt. 3, 4 e 37 Cost..

In particolare, per quanto concerne il richiamo all'art. 4 Cost.

osserva (ricordando la sentenza di questa Corte n. 174/71) che il

principio di tutela del diritto al lavoro ivi contenuto impone che, ove

siano previsti casi, tempi e modi dei licenziamenti, la disciplina, per

risultare conforme alla Costituzione, deve rispecchiare l'esigenza di

un trattamento giuridico eguale per le situazioni eguali e, in

relazione a queste, una diversificazione del trattamento stesso può

ammettersi solo in presenza di giustificate ragioni.

Rileva poi che ragioni siffatte sono state identificate da questa

Corte (sentt. nn. 123 e 137/69 cit.), con riferimento alla questione in

esame, nel fatto che l'attitudine lavorativa, in via di massima, viene

meno prima nella donna che nell'uomo e che il diverso trattamento fatto

alla donna, quanto alla tutela del diritto al lavoro, intende

salvaguardarne la essenziale funzione familiare, limitando nel tempo il

periodo di distrazione dalle cure domestiche.

Entrambe le ragioni sembrano, però, inappaganti al giudice a quo.

La prima perché necessiterebbe quanto meno di seri riscontri

scientifici e comunque perché la stessa sentenza n. 174/71 di questa

Corte ha sancito il principio per cui la semplice maggior probabilità

di condizioni fisio-psichiche non pienamente idonee per lo svolgimento

di prestazioni lavorative non può costituire sufficiente

giustificazione di trattamenti differenziali in punto di cautele e

garanzie circa la conservazione del posto di lavoro. La seconda perché

l'art. 37 Cost., nello stabilire che le condizioni di lavoro della

donna devono consentirle l'adempimento della sua essenziale funzione

familiare, non può implicare contraddizione fra questo principio e

quello di parità posto con la prima parte del primo comma e postula

quindi interventi del legislatore idonei a rendere compatibile detta

funzione con la prosecuzione dell'attività lavorativa e non già

l'assicurazione dell'una mediante la negazione delle garanzie attinenti

all'altra.

7. - Tutte le esposte ordinanze, ritualmente notificate e

comunicate, sono state pubblicate rispettivamente con la G.U. del 25

novembre 1981 n. 325, del 18 gennaio 1984 n. 18, dell'1 ottobre 1980 n.

270 e dell'11 marzo 1981 n. 70.

8. - Nel giudizio promosso con l'ordinanza n. 551/81 della Corte

di Cassazione si è costituita la SIP depositando una memoria con la

quale sollecita la declaratoria di infondatezza della questione.

A tal fine osserva che le considerazioni svolte in detta ordinanza

non paiono idonee a superare i motivi in base ai quali analoga

questione è già stata ritenuta infondata da questa Corte con le

sentenze nn. 123 e 137/69.

Ed anche a voler prendere atto dell'avvenuto mutamento del contesto

economico-sociale nel quale tali pronunzie furono rese e del progresso

dell'ordinamento sul tema della parità, sfociato nella legge n.

903/77, non può omettersi di rilevare che rendere oggi pronunzie di

opposto tenore, in riferimento ad un'epoca anteriore all'entrata in

vigore di detta legge, equivarrebbe ad attribuire alla stessa una sorta

di efficacia retroattiva, esclusa invece dal legislatore, come

riconosce lo stesso giudice remittente, anticipando il punto di arrivo

di quel progresso, ragionevolmente, invece, fissato ad una certa data

secondo valutazioni discrezionali riservate al legislatore medesimo.

Circa la ragionevolezza di siffatte valutazioni non può poi

omettersi di considerare che la tutela del diritto al lavoro si afferma

prioritariamente nei confronti di chi sia privo di occupazione, onde

ben si comprende come la circostanza dell'acquisito diritto al

trattamento pensionistico possa, al fine di soddisfare tale prioritaria

esigenza, essere vista come causa di affievolimento di quella tutela

nei confronti di chi possa ormai godere del menzionato trattamento per

far fronte alle proprie necessità di vita.

Né può trascurarsi il rilievo d'ordine generale, per cui la

postergazione dell'età pensionabile che conseguirebbe alla pronunzia

di incostituzionalità sollecitata alla Corte, contrasterebbe

sostanzialmente con l'aspirazione, di gran lunga prevalente nel corpo

sociale, all'anticipazione dell'età suddetta, come strumento di

realizzazione di un più alto grado di "socialità" del trattamento

pensionistico.

Nel giudizio promosso con la successiva ordinanza n. 644/83 della

stessa Corte di Cassazione ha depositato, fuori termine, una memoria di

costituzione la lavoratrice Vino Maria, insistendo per l'accoglimento

dell'eccezione con argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili a

quelle svolte con la menzionata ordinanza.

Infine, nel giudizio promosso con l'ordinanza n. 915/80 del

Pretore di Roma si è costituita la lavoratrice D'Alessio Amalia in

Sanipoli, argomentando nel senso della fondatezza della questione

specialmente alla luce del fatto che, anche in sede scientifica,

risulta dimostrata l'erroneità dell'assunto di una presunta minor

resistenza fisica della donna rispetto all'uomo e che il rilievo da

attribuire alla funzione familiare della prima diviene sostanzialmente

trascurabile intorno ad un'età di 55-60 anni, allorché ogni ruolo e

necessità moderna risultano presumibilmente cessati.

Nell'imminenza dell'udienza di discussione hanno depositato memorie

le lavoratrici D'Alessio Amalia in Sanipoli e Vino Maria

(rispettivamente nei giudizi promossi con le ordinanze nn. 915/80 del

Pretore di Roma e 644/83 della Corte di Cassazione), insistendo per la

declaratoria di fondatezza della questione sottoposta all'esame di

questa Corte.

La D'Alessio, nel suo atto difensivo trascrive il contenuto della

precedente comparsa di costituzione e quello della stessa ordinanza di

rimessione. Non aggiunge considerazioni o elementi ulteriori, ove si

eccettui la notizia circa una decisione, in subiecta materia, della

Corte di Giustizia CEE, nel senso auspicato dall'interessata.

La Vino ha depositato la sua memoria fuori termine.

Con essa, comunque, si sofferma, in modo particolare, nella

dimostrazione dei profili di contrasto con l'art. 37 Cost., a suo

avviso ravvisabili nella normativa censurata dal Pretore di Roma.

Precisa, al riguardo, che quand'anche una diversità fra uomo e donna

fosse giustificabile sotto il profilo della determinazione del limite

di età del pensionamento, una siffatta scelta del legislatore non

potrebbe legittimamente ripercuotersi sul regime del rapporto di

lavoro, rispetto al quale, stante la specifica e puntuale incidenza del

principio di parità posto con il citato precetto costituzionale, deve,

invece, affermarsi la necessità che la differenza di sesso non

implichi disparità di "condizioni di lavoro". Considerato in diritto :

1. - I quattro giudizi possono essere riuniti e, quindi, decisi con

un'unica sentenza in quanto prospettano questioni sostanzialmente

identiche.

2. - I Pretori di Torino (R.O. n. 509/80) e di Roma (R. O. n.

915/80), la Corte di Cassazione (R.O. nn. 551/81 e 644/83) dubitano

della legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 15 luglio

1966 n. 604 sui licenziamenti individuali il quale, in relazione agli

artt. 9 e 12 del r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, convertito in legge 6

luglio 1939 n. 1272 (R.O. n. 644/83), modificato dall'art. 2 legge 4

aprile 1952 n. 218 (R.O. n. 509/80); all'art. 15 D.L.C.P.S. 16 luglio

1947 n.708 (R.O. n.915/80); all'art. 16 legge 4 dicembre 1956 n. 1450

(R.O. n.551/81), (tutti concernenti l'età per il conseguimento della

pensione di vecchiaia, nelle aziende con più di trentacinque

dipendenti, come quelle di cui trattasi), vieta il licenziamento delle

lavoratrici ed assicura, quindi, ad esse la stabilità nel posto di

lavoro fino al cinquantacinquesimo anno di età, in cui le stesse

conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia, anziché al

sessantesimo anno di età come per i lavoratori.

3. - Tutti i giudici remittenti indicano come norme di riferimento

gli artt. 3, primo comma, e 37, primo comma Cost., mentre i Pretori di

Torino e Roma anche l'art. 4 Cost., ed il Pretore di Torino, inoltre,

gli artt. 35 e 38 Cost..

4. - Essi, in punto di rilevanza, osservano che l'eliminazione

delle norme denunciate farebbe venir meno il licenziamento intimato

alle parti attrici dei giudizi de quibus solo per il raggiungimento del

cinquantacinquesimo anno di età e, quindi, con il conseguimento del

diritto alla pensione di vecchiaia.

In punto di non manifesta infondatezza osservano:

a) che sussiste una irrazionale disparità di trattamento fra

uomini e donne, riconducibile soltanto alla diversità di sesso; che

essa non è superabile né per effetto della contrattazione collettiva,

che nella specie non esiste, né per l'art. 4 della legge n. 903 del

1977 che ha eliminato la discriminazione tra uomo e donna prevedendo,

per le lavoratrici, al conseguimento del cinquantacinquesimo anno di

età, l'opzione a continuare il rapporto di lavoro fino al sessantesimo

anno, termine fissato per i lavoratori, perché la legge, come

agevolmente si desume dalla sua interpretazione anche letterale, non ha

efficacia retroattiva e, quindi, non è applicabile ai licenziamenti di

cui trattasi, tutti intimati in epoca anteriore alla sua entrata in

vigore;

b) che la cessazione anticipata del rapporto di lavoro ha effetti

negativi sul diritto della donna lavoratrice di realizzarsi

compiutamente nell'esplicazione dell'attività lavorativa al pari

dell'uomo; ed in ispecie sul diritto della stessa di realizzare

pienamente lo svolgimento della sua personalità nonché sulla sua

dignità di persona ancora in grado di lavorare; che i suddetti

principi hanno ispirato la giurisprudenza della Corte di Cassazione

che, proprio in applicazione dell'art. 37 Cost., ha dichiarato la

nullità della clausola dei contratti di lavoro che stabilivano la

cessazione del rapporto di lavoro delle lavoratrici in età inferiore a

quella prevista per i lavoratori (55 anno anziché 60);

c) che il principio della tutela del diritto al lavoro, sancito

dall'art. 4 Cost., impone la previsione dei casi, dei tempi e dei modi

del licenziamento;

d) che la limitazione della vita lavorativa, oltre a precludere

alla donna la possibilità di raggiungere i più elevati sviluppi della

sua professionalità, riduce, in violazione dell'art. 38 Cost., la

consistenza del trattamento previdenziale al quale la lavoratrice ha

diritto.

5. - La questione è fondata.

Questa Corte premette che essa, siccome rilevante, va esaminata nel

merito. I giudici remittenti, interpretando l'art. 4 della legge n. 903

del 1977 sulla parità uomo-donna nel rapporto di lavoro, che, secondo

loro, potrebbe avere eliminato, in sostanza, la discriminazione tra

lavoratrici e lavoratori in punto di età per il conseguimento della

pensione di vecchiaia, con i noti riflessi sulla stabilità del posto

di lavoro (divieto del licenziamento ex art. 11 legge n. 604/66),

consentendo alle prime, sia pure a seguito di loro opzione, di

continuare a prestare lavoro fino al raggiungimento del sessantesimo

anno, età stabilita anche per l'uomo agli stessi effetti, hanno

escluso l'efficacia retroattiva della legge e, quindi, ne hanno

ritenuto l'inapplicabilità alle fattispecie accadute prima della sua

entrata in vigore, rimettendo la questione alla Corte che ne aveva

sollecitato il riesame in punto di rilevanza (sent. n. 103/79 e ordd.

nn. 104, 105, 106, 107, 108/79), alla stregua della nuova legge.

Questa Corte ribadisce quanto affermato con la sent. n. 123/69 e

cioè che il testuale disposto dell'art. 37 Cost. attribuisce alla

donna lavoratrice non solo gli stessi diritti e, a parità di lavoro,

la stessa retribuzione che spetta all'uomo ma anche il diritto a che le

siano assicurate condizioni di lavoro tali che le consentono

l'adempimento della "essenziale" sua funzione familiare ed un'adeguata

protezione, affinché possa svolgere, se del caso, in concorrenza

dell'attività di lavoro, anche il compito di madre.

La norma costituisce un'applicazione, nel settore del lavoro, del

disposto più generale dell'art. 3 che assicura a tutti i cittadini la

pari dignità sociale e l'eguaglianza dinanzi alla legge senza

distinzione, tra l'altro, per quello che interessa la fattispecie, di

sesso; attribuisce ai cittadini il diritto al pieno sviluppo della

propria personalità; e garantisce l'effettiva partecipazione dei

lavoratori, senza distinzione di sesso, all'organizzazione politica,

economica e sociale del Paese.

Ai fini dell'interpretazione delle suddette norme, acquistano

rilevanza anche l'art. 4 Cost. che sancisce, per tutti i cittadini, il

diritto al lavoro con la garanzia della sua effettività; l'art. 35

Cost. che assicura la tutela del lavoro, la formazione e l'elevazione

professionale dei lavoratori (uomini e donne) e l'art. 38 Cost. che

statuisce, in ispecie per i lavoratori, il diritto ai trattamenti

assistenziali e previdenziali.

Con i citati precetti costituzionali (artt. 37 e 3 Cost.) si è

inteso riscattare la donna dal residuo stato di inferiorità sociale e

giuridica che aveva rispetto all'uomo, facendole acquistare il diritto,

costituzionalmente garantito, alla parità giuridica con l'uomo ed, in

ispecie per la lavoratrice, alla parità giuridica con il lavoratore.

Questo diritto ha un contenuto ampio e complesso; ha per oggetto

tutti gli aspetti del rapporto di lavoro e le sue varie fasi (accesso;

attuazione; cessazione), sicché quanto spetta all'uomo, in via

generale, deve essere concesso anche alla donna proprio in conseguenza

e per effetto della riconosciuta parità.

Ciò avviene in situazioni obiettive eguali, tanto che la stessa

norma costituzionale (art. 37) stabilisce specificamente che alla

lavoratrice spetta la stessa retribuzione del lavoratore a parità di

lavoro, mentre ora si ritiene normalmente che non sussistano

limitazioni e discriminazioni in punto di attribuzioni di mansioni.

Ma siccome in concorrenza con l'attività di lavoro la donna può

svolgere anche funzioni familiari ed in ispecie funzione di madre, lo

stesso costituente ha disposto che il legislatore deve riconoscerle

condizioni di lavoro tali che la pongono in grado di adempiere anche le

dette funzioni, insieme con l'attività di lavoro.

Nella legislazione regolatrice del rapporto di lavoro non mancano

norme di protezione della donna lavoratrice-madre e che stabiliscono

particolari condizioni di lavoro (per es. in ordine al tipo di lavoro,

all'orario di lavoro, alle sospensioni del rapporto in periodi di

gravidanza, di puerperio ecc.).

Analoghe norme di protezione sono state emanate per la tutela della

prole, ed ora anche a favore del coniuge lavoratore, per la parità di

diritti e di doveri derivanti dal coniugio.

Trattasi di regole relative alle modalità di svolgimento

dell'attività lavorativa mentre, per quanto riguarda gli elementi

essenziali del rapporto, quale, per esempio, per quello che interessa,

la sua durata, in epoca ormai remota sono state emanate norme

limitative specie in considerazione della diversa attitudine della

donna rispetto all'uomo.

Il termine "attitudine" è comprensivo, tra l'altro, in particolare

(sent. n. 123/69) della capacità al lavoro e della resistenza fisica.

E la valutazione di siffatto elemento secondo norme all'epoca vigenti,

cioè nel 1939, nel 1947, nel 1952, anni di emanazione delle normative

impugnate, è stata ritenuta da questa Corte (sentt. nn. 123 e 137/69)

conforme ai precetti costituzionali allora invocati.

Non può, però, ritenersi che l'attitudine nel campo del lavoro

abbia carattere di staticità tanto che le valutazioni che la

riguardano debbano rimanere nel tempo sempre identiche e fisse.

Invece, essa ha un valore dinamico e muta nel tempo, specie con

l'evolversi delle condizioni socio-economiche e con l'avvento di nuove

tecnologie.

Nella nostra società sono avvenuti profondi mutamenti a seguito e

per effetto di radicali riforme.

Anzitutto il diritto del lavoro ed il diritto al lavoro hanno

assunto nuova e maggiore rilevanza proprio in conformità dei precetti

costituzionali di cui agli artt. 1, 4 e 35 Cost..

A tanto ha contribuito decisamente l'emanazione dello Statuto dei

lavoratori (legge n. 300 del 1970) con il ruolo assunto dal sindacato

nelle fabbriche, con l'affidamento di più specifici compiti alla

contrattazione collettiva ed alla contrattazione aziendale, con

funzione integratrice della legge a protezione del lavoratore, in

ispecie per l'ambiente del lavoro, cioè del luogo in cui esso si

svolge perché egli potesse conseguire una maggiore sicurezza (per es.

la previsione di accorgimenti per l'eliminazione della nocività del

lavoro; di disagi vari; mense e locali di svolgimento anche

dell'attività sindacale, ecc.).

Inoltre, la legge sulla tutela della maternità (legge 30 dicembre

1971 n. 1204) ha portato, tra l'altro, il potenziamento dei servizi

sociali (per es. asili nido e locali all'interno della fabbrica per la

cura dei bambini delle lavoratrici-madri ecc.); le leggi di riforma

della scuola hanno potenziato la scuola materna attribuendole un ruolo

più spiccatamente sociale (legge 18 marzo 1968 n. 444; d.P.R. 31

maggio 1974 n. 420; legge n. 349/74; D.L. n. 13/76 ecc.). Si è

sviluppata ed in concreto attuata con vari provvedimenti legislativi,

la nuova politica di intensificazione dei servizi sociali più

rispondenti ai nuovi bisogni della diversa vita familiare ed alle

esigenze di un nuovo rapporto tra tempo di lavoro e tempo libero.

La legge di riforma del diritto di famiglia (legge 19 giugno 1975

n. 151) ha, tra l'altro, sancito la parità tra coniugi.

Si sono disposte modifiche ai trattamenti previdenziali,

pensionistici ed infortunistici per un'attuazione più vigorosa del

principio costituzionale della sicurezza sociale.

Si è attuata una più penetrante e diffusa tutela della salute in

adempimento del precetto costituzionale (art. 32 Cost.) mediante

l'apprestamento di nuove strutture sanitarie anche in fabbrica, con un

più spiccato ruolo del medico del lavoro, con più frequenti controlli

medico-sanitari e l'intensificazione dell'assistenza anche in fabbrica

con un ruolo specifico della medicina preventiva, mentre, in via

generale, l'introduzione e l'utilizzo di nuovi farmaci e la diffusione

di più intense cure mediche, previ controlli a mezzo di

apparecchiature anche sofisticate, hanno realizzato una elevazione

della durata della vita, un'elevazione dell'età media ed una minore

mortalità; hanno allontanato nel tempo l'invecchiamento ed hanno

determinato per il lavoratore una maggiore resistenza fisica al lavoro.

Ma soprattutto l'avvento di nuove tecnologie, la maggiore

diffusione ed utilizzazione delle macchine o in aiuto o addirittura in

sostituzione del fattore umano in tutti i settori della produzione

(industria, agricoltura e commercio) hanno prodotto radicali

cambiamenti dell'organizzazione e delle condizioni di lavoro.

A parte la richiesta di una maggiore professionalità, di diverse

modalità del collocamento del lavoratore e di una rinnovata struttura

del rapporto di lavoro, specie in ordine all'orario di lavoro ed al

tipo di prestazione per una maggiore sicurezza fisica e sociale, quello

che più rileva è che il lavoro, in via generale, è divenuto meno

usurante oltre che più sicuro.

E di pari passo si è verificata un'evoluzione della giurisprudenza

del lavoro in accentuazione dei principi di garantismo e di parità

specie tra coniugi, della vedova rispetto al vedovo in materia

pensionistica ed, in genere, per i trattamenti previdenziali (per es.

assegni familiari, pensioni e trattamenti analoghi ecc.).

Va poi ricordato che anche l'ordinamento comunitario è venuto

evolvendosi nel senso di una sempre più incisiva applicazione del

principio di parità fra uomo e donna, in particolare con l'emanazione

delle direttive consiliari 75/117 (in G.U.C.E. del 19 febbraio 1975)

76/207 (in G.U.C.E. del 14 febbraio 1976), interpretata, quest'ultima,

come idonea ad impedire la possibilità di licenziamento della donna,

per la sola ragione del compimento dell'età pensionabile,

eventualmente fissata con riferimento ad un limite meno elevato di

quello stabilito per l'uomo.

Questa evoluzione, per quanto riguarda la donna lavoratrice, ha

inciso profondamente non solo sulle condizioni di lavoro che la

riguardano in modo particolare ma anche sull'attitudine lavorativa.

La stessa funzione familiare della donna lavoratrice e la stessa

funzione di madre hanno ricevuto diversa possibilità di attuazione

rendendo maggiormente possibile la compatibilità del loro esercizio e

della loro attuazione con l'attività di lavoro, sicché è stata più

agevole la distrazione dalle cure familiari e più lungo è diventato

il tempo da dedicare al lavoro.

Tanto è vero che anche legislativamente si è potuto sancire la

parità uomo-donna nel rapporto di lavoro (legge 9 dicembre 1977, n.

903).

Ma la gradualità dell'evoluzione della situazione, verificatasi

specie nel periodo successivo alla precedente sentenza (n. 123 del

1969) e più prossimo alla nuova disciplina legislativa, fa ritenere

che siano venute meno quelle ragioni e condizioni che prima potevano

giustificare una differenza di trattamento della donna rispetto

all'uomo. In particolare rispetto all'età del conseguimento della

pensione di vecchiaia e, quindi, rispetto alla disciplina del

licenziamento fondata su detto evento.

E tanto in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 37 Cost., mentre va

dichiarato assorbito il profilo concernente l'art. 38, secondo comma,

Cost. e non pertinente il richiamo all'art. 12 del r.d.l. 14 aprile

1939 n. 636, individuandosi la norma di riferimento, in tema di età

per il conseguimento del diritto a pensione, nell'art. 9 dello stesso

r.d.l. n. 636/39.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi (R.O. nn. 509 e 915/80, 551/81 e 644/83),

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 15

luglio 1966 n. 604, degli artt. 9 del r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636,

conv. in legge 6 luglio 1939 n. 1272, modificato dall'art. 2 della

legge 4 aprile 1952 n. 218, 15 D.L.C.P.S. 16 luglio 1947 n. 708, 16

legge 4 dicembre 1956 n. 1450, nella parte in cui prevedono il

conseguimento della pensione di vecchiaia e, quindi, il licenziamento

della donna lavoratrice per detto motivo, al compimento del

cinquantacinquesimo anno d'età anziché al compimento del sessantesimo

anno come per l'uomo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:137 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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