Corte costituzionale

Sentenza n. 377/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/03/1988 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge

27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili

urbani), promosso con ordinanza emessa il 22 ottobre 1982 dal Pretore

di Bari nel procedimento civile vertente tra Cassano Maria e Lombardi

Nicola, iscritta al n. 924 del registro ordinanze 1982 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 135 dell'anno 1983;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Motivazione

Ritenuto in fatto Nel corso di un procedimento per convalida di sfratto per

morosità, avente per oggetto il mancato pagamento da parte del

conduttore degli oneri accessori della locazione, il Pretore di Bari

sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 l. 27

luglio 1978 n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani),

in riferimento agli artt. 3 e 24, primo comma, Cost., ritenendo che

il mancato pagamento degli oneri accessori da parte del conduttore,

in misura superiore a quella di due mensilità del canone, oltre a

costituire motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.

1455 c.c., non consentirebbe al locatore il ricorso, ex art. 658

c.p.c., alla procedura di sfratto per morosità.

Il giudice remittente riteneva che, a seguito dell'entrata in

vigore della cit. legge n. 392 del 1978, l'obbligazione avente per

oggetto gli oneri accessori era divenuta parte essenziale del

sinallagma contrattuale della locazione, al pari del pagamento del

canone; pertanto, la impossibilità per il locatore di ricorrere, nel

caso di morosità nel pagamento dei suddetti oneri, alla procedura

per convalida di sfratto lo poneva in una situazione di

ingiustificata diseguaglianza rispetto al locatore che avesse agito

in giudizio sulla base della morosità nel versamento del canone.

Interveniva la Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale

chiedeva che la questione fosse dichiarata infondata, sulla base

della considerazione che le differenze normative esistenti tra

l'inadempimento relativo al canone e quello concernente le spese

accessorie facessero ritenere non irragionevole una diversa tutela

processuale. Considerato in diritto Il giudice remittente dubita della costituzionalità della norma

impugnata sul rilievo che questa non prevederebbe la possibilità per

il locatore di ricorrere alla procedura di convalida di sfratto nel

caso del mancato pagamento degli oneri accessori da parte del

conduttore: da ciò derivando - secondo lo stesso giudice - una

ingiustificata disparità di trattamento rispetto al locatore che

agisca sulla base della morosità per il canone; ed inoltre la

violazione del principio sancito nell'art. 24, primo comma, Cost. per

l'impossibilità di utilizzare uno strumento più spedito ed agevole.

Secondo l'ordinanza di rimessione, dalla norma impugnata si

potrebbe solo desumere, infatti, che il mancato pagamento degli oneri

accessori, nella misura indicata, può costituire motivo di

risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1455 c.c., mentre, in

assenza di una espressa indicazione, nulla potrebbe autorizzare ad

affermare la possibilità per il locatore di ricorrere anche alla

procedura della convalida di sfratto.

In proposito osserva la Corte che dal silenzio della norma non

può trarsi un concreto orientamento nel senso prospettato dal

giudice a quo, dovendosi invece rilevare come la Corte di cassazione

(superando il proprio iniziale diverso indirizzo) si è di recente

ripetutamente pronunciata nel senso di ammettere il ricorso alla

procedura di sfratto per morosità, al di là della stessa dizione

letterale dell'art. 658 c.p.c., anche nel caso di mancato pagamento

degli oneri accessori della locazione: e ciò considerando che

questi, ormai, sono divenuti parte essenziale nel quadro

sinallagmatico del contratto e, come tali, parificati, nel

trattamento processuale, al canone di locazione.

Conseguentemente deve ritenersi che sia inesatto il presupposto

ermeneutico da cui muove l'ordinanza di remissione, in quanto la

norma impugnata, secondo il diritto vivente, non esclude

l'utilizzazione del mezzo di tutela in esame.

Pertanto, la questione proposta, sotto entrambi i profili

prospettati, è priva di giuridico fondamento.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 5 l. 27 luglio 1978 n. 392

(Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 24, primo comma, Cost., dal Pretore di

Bari con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:377 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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