Corte costituzionale

Ordinanza n. 130/1980

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/1980 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 58,

59 n. 1, e 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (disciplina delle

locazioni di immobili urbani) promossi con le ordinanze emesse dai

giudici conciliatori di Castel d'Ario il 7 aprile 1979, di Monte

Sant'Angelo il 27 aprile 1979, di Milano il 7 novembre 1979, di Palermo

il 5 dicembre 1979, di Torino il 29 agosto 1979, di Palermo il 16

febbraio 1979, di Napoli - Miano il 31 dicembre 1979, di Fiorenzuola

d'Arda il 19 luglio 1979, dal pretore di Padova il 26 e il 29 ottobre

1979 e dal giudice conciliatore di Livorno il 12 marzo 1979,

rispettivamente iscritte ai nn. 708, 894, 1011 del registro ordinanze

1979 ed ai nn. 24, 73, 80, 135, 152, 184, 185, 200 del registro

ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 338 del 1979 e nn. 36, 71, 78, 92, 98, 112 e 131 del 1980.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1980 il Giudice

relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Ritenuto:

1) che con le ordinanze nn. 894, 1011/79, 24, 73, 80, 184, 185,

200/80 è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato

disposto degli artt. 58, 59 n. 1, 65 della legge sull'equo canone n.

392 del 27 luglio 1978, denunciandosi l'esclusione della facoltà di

recesso per necessità del locatore dai contratti di locazione con

conduttori il cui reddito annuo superi gli otto milioni di lire;

2) che con le ordinanze nn. 708/79 e 135, 152/80 è stata

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale delle norme sopra citate censurandosi la

discriminazione esistente in tema di recesso ed in particolare la

previsione della suddetta facoltà solo nei confronti dei conduttori

con reddito inferiore agli otto milioni annui.

Considerata la connessione delle questioni proposte con le

ordinanze di rimessione, sicché i relativi giudizi vanno riuniti e

definiti con unica ordinanza.

Considerato che ambedue le questioni, tra loro alternative, sono

state già prospettate alla Corte la quale, con la sentenza n. 22 del

1980, le ha risolte nel senso di riconoscere la fondatezza della

questione indicata sub 1) e l'infondatezza di quella formulata sub 2)

e, con la successiva ordinanza n. 88 del 1980, le ha conseguentemente

dichiarate manifestamente infondate: la prima in quanto le norme

impugnate erano già state dichiarate illegittime dalla citata sentenza

n. 22 del 1980, la seconda in quanto già ritenuta non fondata dalla

stessa sentenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge il marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale del combinato disposto degli artt. 58, 59 n. 1, 65,

della legge 27 luglio 1978, n. 392, già dichiarate manifestamente

infondate con l'ordinanza n. 88 del 1980.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 luglio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:130 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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