Art. 56 — Modalità per il rilascio

Con il provvedimento che dispone il rilascio, il giudice, previa motivazione che tenga conto anche delle condizioni del conduttore comparate a quelle del locatore nonche' delle ragioni per le quali viene disposto il rilascio stesso e, nei casi di finita locazione, del tempo trascorso dalla disdetta, fissa la data dell'esecuzione entro il termine massimo di sei mesi ovvero, in casi eccezionali, di dodici mesi dalla data del provvedimento. Nelle ipotesi di cui all'articolo 55, per il caso in cui il conduttore non provveda al pagamento nel termine assegnato, la data dell'esecuzione non puo' essere fissata oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso per il pagamento. Qualunque forma abbia il provvedimento di rilascio, il locatore e il conduttore possono, in qualsiasi momento e limitatamente alla data fissata per l'esecuzione, proporre al tribunale in composizione collegiale l'opposizione di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. 4. Trascorsa inutilmente la data fissata, il locatore promuove l'esecuzione ai sensi degli articoli 605 e seguenti del codice di procedura civile

Testo vigente dal 13 novembre 2004

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 225/1982

    Questione infondata
    16 dicembre 1982

    Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (disciplina delle locazioni degli immobili urbani), sollevata - in riferimento agli artt. 24, comma primo, 25, comma primo, 47 e 101, comma secondo - in quanto, abolendo gli istituti della graduazione e della proroga degli sfratti, priverebbe di tutela giurisdizionale situazioni che richiedono accertamenti da parte di un organo imparziale e indipendente, quale il giudice dell'esecuzione, sostituendo di fatto l'ufficiale giudiziario e l'autorità di pubblica sicurezza all'organo giurisdizionale. Successivamente all'ordinanza di rimessione è entrato infatti in vigore l'art. 10 del d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con legge 25 marzo 1982, n. 94, il quale ha stabilito che il conduttore, assoggettato a provvedimento di rilascio con termine non ancora scaduto, può chiedere al pretore competente ai sensi dell'art. 26, primo comma, cod. proc. civ. (ossia al giudice dell'esecuzione) una nuova fissazione del giorno dell'esecuzione, da stabilire per una data non anteriore a sessanta giorni ne' posteriore a centottanta giorni dalla scadenza del detto termine (secondo comma), e lo stesso art. 10 ha aggiunto che vanno applicate le dette disposizioni anche ai conduttori nei cui confronti sia emesso, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del d.l., un provvedimento esecutivo di rilascio (terzo comma), per cui è necessario che il giudice a quo riesamini la rilevanza della dedotta questione alla stregua della nuova norma ora citata.

    Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 47 cost. · Art. 101 cost.

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  • Ordinanza n. 45/1981

    Questione infondata
    23 marzo 1981

    dichiara manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 59 della legge 27 luglio 1978, n. 392, già tale giudicata, a seguito della sentenza 22/1980, con le ordinanze 88/1980 e 130/1980, e inammissibile per manifesta irrilevanza la questione di costituzionalità dell'art. 56 della stessa legge; questioni sollevate dal Pretore di Carpi con ordinanza 27 giugno 1979…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 101 cost. · Art. 102 cost.

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  • Ordinanza n. 19/1980

    Altra decisione
    15 febbraio 1980

    Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, legge 27 luglio 1978, n. 392, impugnato in quanto contrasterebbe: con l'art. 3 Cost. perché rende eseguibili, nel termine fissato dal giudice della cognizione, soltanto operazioni di rilascio, per cui non sorgono difficoltà in relazione al mutamento delle condizioni soggettive ed oggettive, mentre negli altri casi sono condizionate a varie accidentalità, insuscettibili di controllo giurisdizionale; con l'art. 24 perché, ponendo da parte gli istituti della graduazione e della proroga degli sfratti e assegnando al giudice della cognizione la fissazione della data di rilascio nel limite di sei e, al massimo, di dodici mesi, priverebbe di tutela giurisdizionale le situazioni che, contrastando con la pronuncia del giudice di cognizione, richiedono l'accertamento di un organo inmparziale e indipendente come il giudice; con gli artt. 102 e 103 perché, comportando che di fatto differimenti delle operazioni di rilascio avvengano ad opera dell'ufficiale giudiziario e della forza pubblica, finisce con attentare alla riserva della funzione giurisdizionale ai magistrati ordinari e ai rapporti tra giurisdizione e amministrazione; con gli artt. 111 e 113 perché alla loro applicazione si sottraggono le iniziative di fatto dell'ufficiale giudiziario e della forza pubblica. Con la sopravvenuta legge 31 marzo 1979, n. 93, nella quale è stato convertito il d.l. 30 gennaio 1979, n. 21 (concernente dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione), è stato infatti aggiunto all'art. 1, con cui l'esecuzione di detti provvedimenti, se divenuti esecutivi tra il 1 gennaio 1976 e il 29 luglio 1978, non può avvenire prima del 1 maggio 1979 un comma a tenor del quale "l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio divenuti esecutivi dopo il 29 luglio 1978 a seguito di procedure iniziate prima di tale data, è fissata 15 mesi dopo la data di esecutorietà del provvedimento stesso", e tali date sono state mantenute ferme dall'art. 6, d.l. 15 dicembre 1979, n. 629, il che impone il riesame della rilevanza della questione prospettata tenendo conto delle norme ora menzionate.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 102 cost. · Art. 103 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 novembre 2004

Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1978 al 13 novembre 2004. 17 parole tolte, 77 parole aggiunte.

tolto: Colaggiunto: Con il provvedimento che dispone il rilascio, il giudice, tolto: tenuto conto aggiunto: previa motivazione che tenga conto anche delle condizioni del conduttore tolto: e del locatore e aggiunto: comparate a quelle del locatore nonche' delle ragioni per le quali viene disposto il rilascio stessotolto: , fissa anche la data della esecuzione aggiunto: e, nei casi di finita locazione, del tempo trascorso dalla disdetta, fissa la data dell'esecuzione entro il termine massimo di tolto: mesi sei aggiunto: sei mesi ovvero, in casi eccezionali, di tolto: mesi dodici aggiunto: dodici mesi dalla data del provvedimento. Nelle ipotesi di cui all'articolo 55aggiunto: , per il caso in cui il conduttore non provveda al pagamento nel termine … puo' essere fissata oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso per il pagamento. aggiunto: Qualunque forma abbia il provvedimento di rilascio, il locatore e il conduttore possono, in qualsiasi momento e limitatamente alla data fissata per l'esecuzione, proporre al tribunale in composizione collegiale l'opposizione di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. 4. Trascorsa inutilmente la data fissata, il locatore promuove l'esecuzione ai sensi degli articoli 605 e seguenti del codice di procedura civiletolto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art56 · fonte del testo

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