Art. 6 — Successione nel contratto

In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi. 14 In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l'altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest'ultimo. In caso di separazione consensuale o di nullita' matrimoniale al conduttore succede l'altro coniuge se tra i due si sia cosi' convenuto. 14

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

14

La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo-7 aprile 1988, n. 404 (in G.U. 1a s.s. 13/04/1988, n. 15) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 6, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), nella parte in cui non prevede tra i successibili nella titolarita' del contratto di locazione, in caso di morte del conduttore, il convivente more uxorio"; ha inoltre dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 6, terzo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede che il coniuge separato di fatto succeda al conduttore, se tra i due si sia cosi' convenuto"; ha inoltre dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 6, della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede la successione nel contratto di locazione al conduttore che abbia cessato la convivenza, a favore del gia' convivente quando vi sia prole naturale".

Testo vigente dal 14 aprile 1988

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 6, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 5653/2026

    12 marzo 2026
    • Edilizia popolare ed economica

    Toscana n. 96 del 1996 - Diritto al subentro ex art. 13-ter, comma 9, l.r. Toscana n. 96 del 1996 o alla successione nel contratto ex art. 6 l. n. 392 del 1978 - Esclusione - Fondamento. In tema di edilizia residenziale pubblica, in caso di morte dell'assegnatario dell'alloggio, l'ospite temporaneo ai sensi dell'art. 18-bis della l.r. Toscana n. 96 del 1996 non ha diritto al subentro nell'assegnazione ex art. 13-ter, comma 9, della stessa legge, né alla successione nel contratto di locazione ai sensi dell'art. 6 della l. n. 392 del 1978, dal momento che non è inserito nel nucleo familiare dell'assegnatario né vanta un titolo stabile di permanenza nell'immobile.

    Art. 6

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 206 ↗

Tutte le 10 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 404/1988

    Ha colpito questo articolo
    7 aprile 1988

    Nel contesto della legge n. 392 del 1978, l'art. 6 specifica un regime di successione nel contratto di locazione, che supera quello previgente, in quanto destinato a non privare dell'abitazione, immediatamente dopo la morte del conduttore, il più esteso numero di figure soggettive, anche al di fuori della cerchia della famiglia legittima, purché con quello abitualmente conviventi (e dunque, oltre al coniuge, gli eredi estranei, i parenti senza limiti di grado e finanche gli affini); in ciò esprimendosi il dovere di solidarietà sociale, che connota, da un canto, la forma costituzionale dello Stato sociale e, dall'altro, riconosce un diritto sociale all'abitazione collocabile fra i diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 Cost., ma anche artt. 25 Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, 11 Patto internazionale dei diritti economici sociali e culturali). È, di conseguenza, irragionevole e viziata da contraddittorietà logica la previsione di legge che, pur tutelando l'abituale convivenza, non include, tuttavia, tra i successibili nel contratto di locazione, chi era già legato 'more uxoriò al titolare originario del contratto; risultando, in pari tempo, leso il diritto fondamentale all'abitazione. Pertanto, per violazione degli artt. 2 e 3 Cost., è costituzionalmente illegittimo l'art. 6, primo comma, della Legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede tra i successibili nella titolarità del contratto di locazione, in caso di morte del conduttore, il convivente 'more uxoriò. - S. nn. 217/1988; 49/1987; 252/1983; 45 e 128/1980.

    Art. 6 Legge sull’equo canone

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 7/2010

    Questione infondata
    14 gennaio 2010

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma terzo, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, nella parte in cui, in caso di convivenza more uxorio , condiziona - a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte con la sentenza n. 404 del 1988 - la successione nel contratto di locazione del convivente, rimasto ad abitare l'immobile locato, alla presenza nel nucleo coabitante di prole naturale. La Corte si era già pronunciata su identica questione con l'ordinanza n. 204 del 2003, nella quale il dubbio di legittimità costituzionale è stato considerato manifestamente infondato, in considerazione della più volte affermata profonda diversità che caratterizza la convivenza more uxorio rispetto al rapporto coniugale, tale da impedire l'automatica parificazione delle due situazioni, ai fini di una identità di trattamento fra i rispettivi regimi. Analoghe considerazioni valgono in relazione alla comparazione tra la cessazione della convivenza con prole e la cessazione di quella senza prole, trattandosi, anche in questo caso, di situazioni del tutto disomogenee.

    Art. 6 Legge sull’equo canone · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 204/2003

    Questione infondata
    11 giugno 2003

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede che, in caso di cessazione della convivenza 'more uxoriò, al conduttore di un immobile ad uso abitativo succeda nel contratto di locazione il convivente rimasto nella detenzione dell’immobile, anche in mancanza di prole comune. Le considerazioni più volte formulate, infatti, a proposito della profonda diversità delle caratteristiche della convivenza 'more uxoriò rispetto al rapporto coniugale – tale da impedire l’automatica parificazione delle due situazioni ai fini di una parificazione di trattamento – valgono anche in relazione alla comparazione tra la cessazione della convivenza con prole e la cessazione di quella senza prole: si tratta, pure in questo caso, di situazioni del tutto disomogenee, rispetto alle quali non sono invocabili né il principio di eguaglianza né le argomentazioni contenute nella sentenza n. 404 del 1988 a sostegno dell’esigenza di tutelare un nucleo familiare sul presupposto dell’esistenza della prole naturale. - Sulla diversità di caratteristiche tra convivenza 'more uxoriò e rapporto coniugale, menzionate, tra le tante, l’ordinanza n. 491/2000; la sentenza n. 352/2000; l’ordinanza n. 313/2000.

    Art. 6 Legge sull’equo canone · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 aprile 1988

Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1978 al 14 aprile 1988.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte costituzionale

    La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo-7 aprile 1988, n. 404 (in G.U. 1a s.s. 13/04/1988, n. 15) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 6, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), nella parte in cui non prevede tra i successibili nella titolarita' del contratto di locazione, in caso di morte del conduttore, il convivente more uxorio"; ha inoltre dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 6, terzo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede che il coniuge separato di fatto succeda al conduttore, se tra i due si sia cosi' convenuto"; ha inoltre dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 6, della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede la successione nel contratto di locazione al conduttore che abbia cessato la convivenza, a favore del gia' convivente quando vi sia prole naturale".

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urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art6 · fonte del testo

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