Corte costituzionale

Ordinanza n. 52/1980

Altra decisione · depositata il 14/04/1980 · relatore Antonino de Stefano

Norme in gioco

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 1,

della legge 23 maggio 1950, n. 253 (disposizioni per le locazioni e

sublocazioni di immobili urbani), e dell'art. 2 del d.l. 30 marzo 1978,

n. 77 (provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e

di sublocazione degli immobili urbani), convertito in legge 24 maggio

1978, n. 220, promosso con ordinanza emessa il 5 maggio 1978 dal

pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Bertele' Renata

e Novara Anna, iscritta al n. 404 del registro ordinanze 1978 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 313 dell'8

novembre 1978.

Visto l'atto di intervento per il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato;

udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 1979 il Giudice relatore

Antonino De Stefano;

udito il Sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa per

il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha chiesto che la

Corte restituisca gli atti al giudice a quo per nuovo esame sulla

rilevanza della proposta questione.

Ritenuto che, con l'ordinanza del 5 maggio 1978, è stata proposta

dal pretore di Torino, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 1, della

legge 23 maggio 1950, n. 253, nella parte in cui non consente di

dichiarare cessato un rapporto locatizio non soggetto a proroga legale,

per urgente ed improrogabile necessità del locatore o di un suo

prossimo congiunto, e dell'art. 2, commi primo ed ultimo, in relazione

al comma quarto, n. 2, del d.l. 30 marzo 1978, n. 77, nella parte in

cui non consente l'esecuzione di un provvedimento di rilascio per

inesistenza del diritto alla proroga legale, quale che sia la

situazione abitativa del locatore o dei suoi familiari più prossimi,

mentre, per contro, consente l'esecuzione di un provvedimento

dichiarativo di cessazione della proroga legale della locazione per

urgente ed improrogabile necessità del locatore o di un suo prossimo

congiunto, deducendosi che, per effetto di tale normativa, il

conduttore più abbiente, che non ha diritto alla proroga, può

paralizzare l'azione del locatore diretta ad ottenere il rilascio

dell'immobile per motivi di necessità, mentre il conduttore meno

abbiente, che ha diritto alla proroga, non può opporsi all'esecuzione

del provvedimento che ha dichiarato la sussistenza dello stato di

necessità dell'alloggio in capo al locatore.

Considerato che il denunciato art. 2 del d.l. n. 77 del 1978 è

stato successivamente sostituito dall'art. 2 del d.l. 24 giugno 1978,

n. 298, convertito in legge 28 luglio 1978, n. 395;

che ad esso è seguito il d.l. 30 gennaio 1979, n. 21, convertito

con modificazioni in legge 31 marzo 1979, n. 93, il quale dispone, con

l'art. 1, ultimo comma, aggiunto dalla legge di conversione, che

l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio divenuti esecutivi dopo il

29 luglio 1978 a seguito di procedure iniziate prima di tale data, è

fissata 15 mesi dopo la data di esecutorietà del provvedimento stesso,

e con l'art. 3, primo comma, nel testo sostituito dalla legge di

conversione, che la data di esecuzione dei provvedimenti indicati

all'art. 1 è fissata dal pretore secondo le disposizioni dei commi

primo, secondo, terzo e quinto del citato art. 2 del d.l. n. 298 del

1978, se il locatore dichiara, sotto la propria responsabilità e

indicandone i motivi, di avere la urgente necessità di adibire

l'immobile locato ad uso abitativo proprio, del coniuge, dei genitori o

dei figli;

che in virtù dell'art. 6, comma secondo, del successivo d.l. 15

dicembre 1979, n. 629, convertito con modificazioni in legge 15

febbraio 1980, n. 25, resta in ogni caso ferma la disposizione di cui

al ricordato art. 3 del d.l. n. 21 del 1979, come modificato dalla

legge n. 93 del 1979;

che, sempre nelle more del presente giudizio, è altresì

sopravvenuta la legge 27 luglio 1978, n. 392, che ha dettato nuova

disciplina delle locazioni degl'immobili urbani, specificamente con il

combinato disposto degli artt. 58,59, n. 1, e 65, nella parte in cui

attribuisce al locatore il diritto di recesso per necessità di

destinare l'immobile ad uso proprio o dei prossimi congiunti,

relativamente a contratti di locazione di immobili adibiti ad uso di

abitazione in corso al momento dell'entrata in vigore della legge (30

luglio 1978), soltanto ove le locazioni fossero già soggette a proroga

legale, con l'esclusione del diritto di recesso nei confronti dei

conduttori in forza di contratti non compresi nelle proroghe, perché

percettori di un reddito superiore agli otto milioni di lire annue;

che questa Corte, con sentenza n. 22 del 1980, ha dichiarato la

illegittimità costituzionale del combinato disposto dei citati artt.

58, 59, n. 1, e 65, "nella parte in cui esclude il diritto di recesso

per necessità del locatore dai contratti in corso alla data del 30

luglio 1978 e non soggetti a proroga";

che il citato art. 65, dettato per i contratti non soggetti a

proroga, in corso all'anzidetta data del 30 luglio 1978, si applica,

per effetto del suo secondo comma, anche a quei contratti per i quali,

alla medesima data, sia in corso procedimento per convalida di licenza

o di sfratto per finita locazione, nei limiti indicati dalla sentenza

di questa Corte n. 18 del 1980;

che, di conseguenza, si rende necessario restituire gli atti al

giudice a quo, affinché accerti, alla stregua della nuova normativa,

se la sollevata questione sia tuttora rilevante.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al pretore di Torino.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:52 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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