Legge sull’adozione

Art. 31 adozione

Gli aspiranti all'adozione, che abbiano ottenuto il decreto di idoneita', devono conferire incarico a curare la procedura di adozione ad uno degli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter. Nelle situazioni considerate dall'articolo 44, primo comma, lettera a), il tribunale per i minorenni puo' autorizzare gli aspiranti adottanti, valutate le loro personalita', ad effettuare direttamente le attivita' previste alle lettere b), d), e), f) ed h) del comma 3 del presente articolo. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione:

  • a)informa gli aspiranti sulle procedure che iniziera' e sulle concrete prospettive di adozione;
  • b)svolge le pratiche di adozione presso le competenti autorita' del Paese indicato dagli aspiranti all'adozione tra quelli con cui esso intrattiene rapporti, trasmettendo alle stesse la domanda di adozione, unitamente al decreto di idoneita' ed alla relazione ad esso allegata, affinche' le autorita' straniere formulino le proposte di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare;
  • c)raccoglie dall'autorita' straniera la proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, curando che sia accompagnata da tutte le informazioni di carattere sanitario riguardanti il minore, dalle notizie riguardanti la sua famiglia di origine e le sue esperienze di vita;
  • d)trasferisce tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore agli aspiranti genitori adottivi, informandoli della proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare e assistendoli in tutte le attivita' da svolgere nel Paese straniero;
  • e)riceve il consenso scritto all'incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, proposto dall'autorita' straniera, da parte degli aspiranti all'adozione, ne autentica le firme e trasmette l'atto di consenso all'autorita' straniera, svolgendo tutte le altre attivita' dalla stessa richieste; l'autenticazione delle firme degli aspiranti adottanti puo' essere effettuata anche dall'impiegato comunale delegato all'autentica o da un notaio o da un segretario di qualsiasi ufficio giudiziario;
  • f)riceve dall'autorita' straniera attestazione della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4 della Convenzione e concorda con la stessa, qualora ne sussistano i requisiti, l'opportunita' di procedere all'adozione ovvero, in caso contrario, prende atto del mancato accordo e ne da' immediata informazione alla Commissione di cui all'articolo 38 comunicandone le ragioni; ove sia richiesto dallo Stato di origine, approva la decisione di affidare il minore o i minori ai futuri genitori adottivi;
  • g)informa immediatamente la Commissione, il tribunale per i minorenni e i servizi dell'ente locale della decisione di affidamento dell'autorita' straniera e richiede alla Commissione, trasmettendo la documentazione necessaria, l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore o dei minori in Italia;
  • h)certifica la data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi;
  • i)riceve dall'autorita' straniera copia degli atti e della documentazione relativi al minore e li trasmette immediatamente al tribunale per i minorenni e alla Commissione;
  • l)vigila sulle modalita' di trasferimento in Italia e si adopera affinche' questo avvenga in compagnia degli adottanti o dei futuri adottanti;
  • m)svolge in collaborazione con i servizi dell'ente locale attivita' di sostegno del nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia su richiesta degli adottanti;
  • n)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151))
  • o)certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera l-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione.

Testo vigente dal 27 aprile 2001

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 347/2005

    Questione infondata
    29 luglio 2005

    È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 30 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, come introdotto dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, e delle norme collegate, individuate negli artt. 31, comma 2, 35, comma 1, 36, commi 1 e 2, e 44 della medesima legge n. 184 del 1983, nella parte in cui escludono la possibilità di ottenere la idoneità alla adozione internazionale, in casi particolari, alle persone singole e, quindi, di perfezionare la adozione internazionale in Italia. La questione risulta sollevata sulla base di un errato presupposto interpretativo, in quanto dalla normativa vigente non è evincibile il divieto del rilascio del certificato di idoneità all’adozione di stranieri in casi particolari, con la conseguenza che tale rilascio deve ritenersi consentito ogni qualvolta sussistano le condizioni di cui all’art. 44 ed essendo tale idoneità finalizzata ai casi particolari di adozione – secondo l’ordinamento italiano – descritti dall’art. 44, in fase di dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero di adozione deve essere compiuta la valutazione dei presupposti dell’adozione in casi particolari, come regolati dal Titolo IV, capo I, della legge n. 184 del 1983, sicché il sistema risulta ricondotto ad unità nel senso di ritenere ammissibile l’adozione internazionale negli stessi casi in cui è ammessa l’adozione nazionale legittimante o in casi particolari. - Sul principio per cui le norme di protezione valide per il minore italiano non possono non valere per lo straniero, v. la citata sentenza n. 199/1986.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 30 cost. · Art. 44 adozione

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 aprile 2001

Confronto con la versione in vigore dal 27 gennaio 1999 al 27 aprile 2001. 62 parole tolte, 10 parole aggiunte.

n) tolto: certifica la durata delle necessarie assenze dal lavoro, ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 39-quater, nel caso in cui le stesse non siano determinate da ragioni di salute del bambino, nonche' la durata del periodo di permanenza all'estero nel caso di congedo non retribuito ai sensi della lettera c) del medesimo comma 1 dell'articolo 39-quater; aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art31 · fonte del testo

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