Corte costituzionale

Sentenza n. 27/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/01/1991 · relatore Ugo Spagnoli

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44, lettera b),

della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e

dell'affidamento dei minori), promosso con ordinanza emessa il 19

giugno 1990 dalla Corte d'appello di Torino - Sezione speciale per i

minorenni, nel ricorso proposto da Mora Patrizio ed altra, iscritta

al n. 523 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno

1990.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 19 giugno 1990, la Corte d'appello di

Torino, Sezione speciale per i minorenni, ha sollevato, in

riferimento all'art. 29, secondo comma, Cost., una questione di

legittimità costituzionale dell'art. 44, primo comma, lettera b),

della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui, "prevedendo

l'adozione di un minore da parte del coniuge del genitore biologico

del minore stesso, non consente di dichiarare efficace nella

Repubblica italiana un provvedimento adozionale straniero con cui si

pronunci l'adozione, da parte di entrambi i coniugi, di un minore che

è figlio biologico di uno di essi".

Nel caso di specie, la Corte era investita della richiesta di

delibazione di un provvedimento svizzero che aveva sancito l'adozione

da parte di cittadino italiano e della di lui moglie, cittadina

italiana di originaria nazionalità elvetica, del figlio biologico di

quest'ultima, minore d'età, che porta il cognome della madre.

Ad avviso della Corte rimettente, un simile provvedimento, in

quanto sostituisce, o quanto meno sovrappone il rapporto di

filiazione adottiva a quello di filiazione biologica, sarebbe

contrario all'ordine pubblico italiano, dato che la legge italiana

non conosce casi in cui il genitore biologico diventi genitore

adottivo, prevede la prevalenza del primo rapporto sul secondo solo

nei casi di abbandono da parte dei genitori biologici o morte di essi

e vieta a costoro di adottare i figli nati fuori del matrimonio (art.

293 cod. civ.).

La legislazione svizzera - osserva peraltro la Corte - mira ad

assicurare la parità tra i coniugi, evitando che il genitore

adottivo venga a trovarsi in condizioni di inferiorità (giuridica e

morale) rispetto a quello biologico; ed allo stesso obiettivo sono

ispirate anche altre legislazioni europee, come quella inglese o

quella austriaca, nella quale l'adozione ha, nel caso in esame,

carattere legittimante.

Lo stesso ordinamento italiano, d'altra parte, non considera il

rapporto biologico di per sé sufficiente ai fini dell'inserimento

del bambino nella famiglia in quanto figlio, ed anzi tende a far

prevalere sul fattore biologico quello della "responsabilità" che è

proprio della filiazione adottiva, pur se connota anche quella

biologica. Tale prevalenza sarebbe dimostrata dall'inefficacia del

riconoscimento di figlio naturale quando sia intervenuta la

dichiarazione di adottabilità e l'affidamento preadottivo e

dall'estinzione del giudizio per la dichiarazione di paternità o

maternità naturale quando l'adozione sia divenuta definitiva (art.

11, settimo comma, legge n. 183 del 1984). Nello stesso senso

deporrebbe poi la riconosciuta possibilità di ridurre la differenza

minima di età tra adottante e adottato - ispirata al principio di

adoptio imitatur naturam - quando lo richieda il superiore interesse

dell'unità familiare (Corte cost., sent. n. 44 del 1990).

La disposizione impugnata - che ad avviso della Corte rimettente

costituisce un insuperabile ostacolo alla delibazione del

provvedimento svizzero - continua, invece, a privilegiare il dato

biologico: ed essa sarebbe perciò in contrasto col principio

dell'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, in quanto non dà

luogo ad un'adozione legittimante.

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto tramite

l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata

inammissibile o comunque infondata.

Sotto il primo profilo, l'Avvocatura osserva che, essendo la

declaratoria di efficacia di provvedimenti stranieri correlata al

rispetto dei "principi fondamentali" della materia (art. 32, lettera

c), legge cit.), - tra i quali necessariamente rientrano quelli

costituzionali - è contraddittorio ritenere che le norme straniere

poste a base del provvedimento sub iudice siano coerenti con

l'ordinamento costituzionale italiano e che ciononostante a tale

declaratoria non possa pervenirsi se non previa rimozione di norme di

legge ordinaria. E proprio perché la verifica demandata al giudice

nazionale va fatta alla stregua dei suddetti principi, e non di

singole norme - come quella impugnata - sarebbe erroneo ritenere che

questa impedisca la dichiarazione d'efficacia. Né d'altra parte

sarebbe consentito prospettare l'incostituzionalità di tale

disposizione, dato che di essa non deve farsi diretta applicazione

nel giudizio principale.

Nel merito, l'Avvocatura rileva che l'art. 293 cod. civ. -

richiamato dall'art. 55, legge n. 184 cit., ai fini della disciplina

dell'"adozione in casi particolari" - non è oggetto di censura, e

che il richiamo alla sentenza n. 44 del 1990 di questa Corte è

improprio, dato che, essendosi con essa dilatato l'ambito di

applicabilità della disposizione impugnata (adozione da parte del

coniuge non genitore), la si è implicitamente riconosciuta idonea a

salvaguardare l'unità familiare.

D'altro canto, la previsione di un'adozione da parte del genitore

biologico contestuale all'adozione da parte del di lui coniuge non

risponde, secondo l'Avvocatura, ad alcuna esigenza costituzionale,

sicché la diversa scelta del legislatore non è censurabile.

Tale mutamento del rapporto del genitore biologico non sarebbe

imposto, infatti, né dall'esigenza - perseguita dalla norma

impugnata - di tutelare l'interesse del minore alla ricostruzione

della coppia genitoriale ed all'inserimento nel nucleo familiare

costituito da detto genitore; né da quella di garantire

l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, dato che nel caso in

esame la potestà sul minore ed il relativo esercizio spettano ad

entrambi (art. 48, primo comma, legge cit.). Considerato in diritto

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di

Torino, Sezione speciale per i minorenni, dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 44, primo comma, lettera b), della legge 4

maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei

minori), sostenendo che tale disposizione, in quanto configura come

adozione non legittimante quella effettuata dal coniuge del genitore

biologico del minore - facendo con ciò prevalere il dato biologico

su quello della "responsabilità" proprio della filiazione adottiva -

violerebbe il principio di uguaglianza morale o giuridica dei coniugi

sancito dall'art. 29, secondo comma, Cost.

2. - In punto di rilevanza, presupposto dell'impugnativa è che la

suddetta disposizione osti alla delibazione di un provvedimento

straniero (nella specie, svizzero) che pronuncia l'adozione da parte

di entrambi i coniugi di un minore che è figlio biologico di uno di

essi (cioè da lui generato).

Riferendosi a tale assunto, l'Avvocatura dello Stato contesta

l'ammissibilità della questione, sostenendo che sarebbe erroneo

ritenere che la norma in questione impedisca la declaratoria

d'efficacia del provvedimento straniero di adozione, dato che la

relativa valutazione va fatta alla stregua dei principi fondamentali

della materia ( ex art. 32, lettera c), legge cit.) e non di singole

norme. Poiché, quindi, della disposizione impugnata la Corte

rimettente non dovrebbe fare diretta applicazione, non potrebbe per

ciò stesso sospettarla d'incostituzionalità.

Anche a prescindere dal rilievo che il giudizio principale ha ad

oggetto non la dichiarazione d'efficacia di cui al citato art. 32, ma

la delibazione di cui agli artt. 796 ss. cod. proc. civ. - con la

conseguenza che non si tratta della costituzione di un effetto nuovo

sulla base del provvedimento straniero, ma del riconoscimento di

questo con gli effetti suoi propri - l'eccezione non può essere

accolta.

Essa, invero, comporta che si valuti se dalla norma impugnata sia

o meno ricavabile un principio fondamentale rientrante nella nozione

di ordine pubblico: ciò che sicuramente la Corte non può fare,

trattandosi di questione eminentemente interpretativa, per di più

riferita ad un concetto assai elastico ed indeterminato quale quello

di cui all'art. 797, n. 7, cod. proc. civ.

3. - Nel merito, la questione non è fondata.

Questa Corte ha più volte sottolineato che, alla stregua delle

direttive costituzionali (artt. 2 e 30, primo e secondo comma,

Cost.), l'istituto dell'adozione deve avere il proprio centro di

gravità nella tutela del preminente interesse del minore, rispetto

al quale devono essere subordinati tanto gli interessi degli

adottanti (o aspiranti tali), quanto quelli della famiglia di origine

(sentenze nn. 11 del 1981, 197 e 198 del 1986, 182 del 1988). In

quest'ottica, la disciplina predisposta deve tendere alla soluzione

che sia "in concreto" ottimale per il minore, e quindi, da un lato,

conferire al giudice poteri idonei alla sua individuazione e,

dall'altro, tenere in adeguata considerazione i legami che il minore

abbia instaurato in precedenza (sentenze nn. 11 del 1981 e 198 del

1986). Di conseguenza, ove manchi il basilare presupposto per

l'adozione piena costituito dallo stato di abbandono, non può dirsi

precluso il ricorso all'istituto dell'adozione ordinaria, sempreché

nella sua regolamentazione sia salvaguardata l'esigenza di tutela dei

fondamentali interessi del minore (cfr. sentenza n. 11 del 1981).

L'adozione del figlio del coniuge è indubbiamente un "caso

particolare" di adozione, e come tale è stata considerata dal

legislatore del 1983: in linea, del resto, con quasi tutte le

legislazioni europee, che, pur nella varietà delle soluzioni, le

hanno riservato una regolamentazione autonoma quanto a presupposti ed

effetti.

La particolarità del caso sta nella congiunta esigenza, per un

verso, di consolidare l'unità familiare, agevolando l'inserimento in

essa del minore che sia figlio (anche adottivo) di uno solo dei

coniugi, ed in particolare evitando il disagio sociale e le

disarmonie nella formazione morale e psicologica che possono

derivargli dal restare estraneo all'altro coniuge - pur se a lui

affettivamente legato - e dal portare un cognome diverso da quello

degli altri figli facenti parte del medesimo nucleo familiare (cfr.

sentenza n. 44 del 1990); per altro verso, di evitare che

l'instaurazione del nuovo rapporto comporti la rottura di quello

esistente con l'altro genitore biologico e/o con i di lui parenti,

pur quando con costoro il minore abbia instaurato e mantenga legami

significativi.

4. - Nella non facile composizione di tali esigenze, il

legislatore del 1983 ha costruito un istituto che, esaminato nelle

sue linee essenziali (a prescindere, cioè da aspetti particolari che

qui non rilevano), non solo è ben lontano dall'adozione ordinaria di

tipo tradizionale (ove era prevalente l'interesse di chi si continua

attraverso un figlio-erede) ma è effettivamente improntato alla

tutela del preminente interesse del minore. È sulla realizzazione in

concreto di questo che si incentra infatti la verifica demandata al

Tribunale, cui è fatto carico di indagare, tra l'altro,

sull'idoneità dell'adottante sul piano educativo, sulla rispondenza

all'interesse del minore dei motivi che lo spingono a desiderarne

l'adozione e sulla possibilità di idonea convivenza tra i due (art.

57).

Nella medesima prospettiva si colloca - dopo quanto deciso da

questa Corte con la sentenza n. 182 del 1988 - anche la disciplina

dei presupposti dell'adozione.

Il consenso dell'adottante e dell'adottando (art. 45) non ha

infatti carattere negoziale, ma è solo un dato della procedura

equivalente a due concorrenti domande di pronuncia dell'autorità

giudiziaria; e quello del legale rappresentante del minore non ha

più carattere dirimente, essendo degradato a mero parere non

vincolante. L'assenso del genitore dell'adottando, poi, ha valore

decisivo solo se costui eserciti la potestà sul minore, ed il

Tribunale può invece prescinderne non solo se egli sia incapace o

irreperibile, ma anche quando il rifiuto risulti ingiustificato o

contrario all'interesse dell'adottando; ed anche l'eventuale coniuge

di questi può impedire l'adozione solo se sia convivente (art. 46).

Sul piano degli effetti, il legislatore ha inteso, da un lato,

garantire la pienezza dei rapporti personali tra minore e coniuge del

genitore, attribuendo a costui (art. 48) l'esercizio della piena

potestà - con i connessi obblighi di mantenimento, educazione e

istruzione - e stabilendo che il minore ne assuma il cognome, da

anteporre al proprio (art. 55, che richiama l'art. 299 cod. civ.);

dall'altro, però, assicurare che il rapporto adottivo, nella sua

origine e nel suo svolgersi, sia scevro da interessi di altra natura.

Ha disposto, perciò, che l'adottante abbia bensì l'amministrazione

dei beni dell'adottato, con obbligo di inventario, ma non abbia

l'usufrutto legale sui medesimi e non possa perciò destinarli al

mantenimento proprio e degli altri membri della famiglia od

all'educazione e istruzione degli altri figli. Coerentemente a ciò,

i diritti successori sono regolati a senso unico: l'adottato, cioè,

succede pienamente all'adottante, mentre questi non partecipa in

alcun modo alla successione del primo (art. 55, che richiama l'art.

304 cod. civ.).

Per converso, all'esigenza che non siano artificiosamente troncati

i rapporti del minore con la famiglia di origine - cioè con

l'"altro" genitore biologico e con i suoi parenti - risponde la

statuizione per cui il minore, da un lato, mantiene nei confronti di

costoro, tutti i diritti (anche successori) ed i corrispondenti

doveri; dall'altro, non instaura rapporti con i parenti

dell'adottante né partecipa alla loro successione (art. 55, che

richiama l'art. 300 cod. civ.).

5. - Certo, una regolamentazione più analitica della materia, che

cioè tenesse conto del vario atteggiarsi dei rapporti del minore col

genitore biologico non convivente, avrebbe forse potuto suggerire

soluzioni parzialmente diverse e magari far propendere, in alcune

peculiari situazioni, per l'instaurazione di un rapporto di adozione

piena. Ma nella valutazione generale dell'istituto che la Corte è

chiamata a compiere in questa sede, deve escludersi che le scelte

compiute dal legislatore in ordine al bilanciamento degli interessi

in gioco siano meritevoli di censura.

Va negato, in particolare, che ne resti violato il principio di

parità morale e giuridica tra i coniugi (art. 29, secondo comma,

Cost.). Sul piano dei rapporti personali, una sostanziale parità è,

infatti, assicurata dall'attribuzione ad entrambi della piena

potestà sul minore e dei correlativi diritti ed obblighi; su quello

dei rapporti patrimoniali, le differenze si connettono, come si è

visto, non all'intento di privilegiare il genitore biologico ma a

quello di meglio garantire l'interesse del minore, nei cui confronti

quello del genitore adottivo deve cedere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 44, primo comma, lettera b), della legge 4 maggio 1983, n.

184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori),

sollevata in riferimento all'art. 29, secondo comma, della

Costituzione, dalla Corte d'appello di Torino, Sezione speciale per i

minorenni, con ordinanza del 19 giugno 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:27 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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