Legge sull’adozione

Art. 45 adozione

Nel procedimento di adozione nei casi previsti dall'articolo 44 si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando che abbia compiuto il quattordicesimo anno di eta'. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha una eta' inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacita' di discernimento. In ogni caso, se l'adottando non ha compiuto gli anni quattordici, l'adozione deve essere disposta dopo che sia stato sentito il suo legale rappresentante. 4. Quando l'adozione deve essere disposta nel caso previsto dall'articolo 44, comma 1, lettera c), deve essere sentito il legale rappresentante dell'adottando in luogo di questi, se lo stesso non puo' esserlo o non puo' prestare il proprio consenso ai sensi del presente articolo a causa delle sue condizioni di minorazione

Testo vigente dal 27 aprile 2001

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 182/1988

    Ha colpito questo articolo
    18 febbraio 1988

    La norma che - per l'adozione in casi particolari di cui al Titolo IV, l. n. 184 del 1983 - vincola il giudice a non pronunciare l'adozione in caso di rifiuto di consenso del legale rappresentante dell'adottando infraquattordicenne, viola i princi`pi di eguaglianza e di ragionevolezza, in quanto in tale ipotesi - diversamente da quella di consenso prestato - e` precluso al giudice quel potere di valutazione ultima e decisiva dell'interesse esclusivo del minore, cui e` ispirata la 'ratiò della nuova legge sull'adozione. Costituisce, anzi, principio generale nell'ordinamento civilistico, quello secondo cui l'atto di autonomia privata del soggetto adulto, chiamato a consentire al riconoscimento del figlio o ad assentire alla adozione legittimante, e` subordinato all'interesse preminente del minore, fino al punto che il suo mancato esercizio e` sostituito da una pronuncia giudiziale. Sono, pertanto, costituzionalmente illegittimi - per contrasto con l'art. 3 Cost. - gli artt. 45, comma secondo, e 56, comma secondo, l. 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui e` previsto il consenso anziche` l'audizione del legale rappresentante del minore. - v. S. nn. 11/1981, 197/1986.

    Art. 45 adozione · Art. 56 adozione · Art. 57 adozione

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 27 aprile 2001

Confronto con la versione in vigore dal 25 febbraio 1988 al 27 aprile 2001. 23 parole tolte, 102 parole aggiunte.

tolto: Per l'adozioneaggiunto: Nel procedimento di adozione nei casi previsti dall'articolo 44 si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottandotolto: . Se l'adottando non ha compiuto i quattordici anni il consenso e' dato dal suo legale rappresentante aggiunto: che abbia compiuto il quattordicesimo anno di eta'. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha una eta' inferiore tolto: puo', se opportuno, essere sentito.aggiunto: , deve essere sentito, in considerazione della sua capacita' di discernimento. In ogni caso, se l'adottando non ha compiuto gli anni quattordici, l'adozione deve essere disposta dopo che sia stato sentito il suo legale rappresentante. 4. Quando l'adozione deve essere disposta nel caso previsto dall'articolo 44, comma 1, lettera c), deve essere sentito il legale rappresentante dell'adottando in luogo di questi, se lo stesso non puo' esserlo o non puo' prestare il proprio consenso ai sensi del presente articolo a causa delle sue condizioni di minorazione

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art45 · fonte del testo

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