Legge sull’adozione

Art. 57 adozione

Il tribunale verifica:

  • 1)se ricorrono le circostanze di cui all'articolo 44;
  • 2)se l'adozione realizza il preminente interesse del minore. A tal fine il tribunale per i minorenni, sentiti i genitori dell'adottando, dispone l'esecuzione di adeguate indagini da effettuarsi, tramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza, sull'adottante, sul minore e sulla di lui famiglia. L'indagine dovra' riguardare in particolare:
  • a)l'idoneita' affettiva e la capacita' di educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica, la salute, ((nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo, e)) l'ambiente familiare degli adottanti;
  • b)i motivi per i quali l'adottante desidera adottare il minore;
  • c)la personalita' del minore;
  • d)la possibilita' di idonea convivenza, tenendo conto della personalita' dell'adottante e del minore.

Testo vigente dal 2 gennaio 2024

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 182/1988

    Illegittimità dichiarata
    18 febbraio 1988

    Dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 45, secondo comma, e 56, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 ("Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori"), nella parte in cui è previsto il consenso anziché l'audizione del legale rappresentante del minore. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbra…

    Art. 45 adozione · Art. 56 adozione · Art. 57 adozione

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 2 gennaio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 2001 al 2 gennaio 2024. 12 parole aggiunte.

a) l'idoneita' affettiva e la capacita' di educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica, la salute, aggiunto: nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo, e l'ambiente familiare degli adottanti;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art57 · fonte del testo

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