Corte costituzionale

Sentenza n. 383/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/10/1999 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 44, lettere a) e

c), della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e

dell'affidamento dei minori), promossi con le ordinanze emesse il 15

gennaio 1998 dal Tribunale per i minorenni di Ancona; l'11 novembre

1998 dal Tribunale per i minorenni di Roma (n. 2 ordinanze),

rispettivamente iscritte ai nn. 130, 901 e 905 del registro ordinanze

1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima

serie speciale, n. 10 dell'anno 1998 e n. 2 dell'anno 1999.

Udito nella camera di consiglio del 28 aprile 1999 il giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1.- Nell'ambito di un giudizio promosso dagli zii per chiedere

l'adozione in casi particolari - ex art. 44, lettera c), della legge

4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento

dei minori) - di una minore, loro affidata a tempo indeterminato ai

sensi dell'art. 10 di tale legge, rimasta orfana di padre e la cui

madre è stata dichiarata decaduta dalla potestà genitoriale, il

Tribunale per i minorenni di Ancona, con ordinanza emessa il 15

gennaio 1998, ha sollevato questione di legittimità costituzionale -

per violazione degli artt. 3 e 30, secondo comma, della Costituzione

- dell'art. 44, lettere a) e c), della predetta legge n. 184, nella

parte in cui non consente ai parenti entro il quarto grado l'adozione

in casi particolari dei minori i cui genitori siano stati dichiarati

decaduti dalla loro potestà.

2.- Con due ordinanze dall'identico tenore emesse l'11 novembre

1998, anche il Tribunale per i minorenni di Roma ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3

della Costituzione, dell'art. 44, lettera c), della citata legge 4

maggio 1983, n. 184, nella parte in cui subordina alla constatata

impossibilità di affidamento preadottivo l'adozione dei minori da

parte dei parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto con

loro significativi rapporti. Nei casi di specie i minori sono stati

richiesti in adozione in casi particolari, ex art. 44, lettera c),

della legge n. 184, da parenti entro il quarto grado (in un caso lo

zio materno e sua moglie, nell'altro la zia paterna e suo marito) -

ai quali erano stati affidati fin dalla più tenera età (in un caso

a sette mesi, nell'altro ad un solo mese di vita) - a seguito della

dichiarazione di decadenza dei genitori dalla potestà parentale

ovvero con il consenso del genitore superstite.

3.- I due giudici a quibus osservano che, per accogliere le domande

loro formulate, devono preliminarmente constatare l'impossibilità

dell'affidamento preadottivo, il che presuppone necessariamente

l'esistenza di uno stato di adottabilità già definitivamente

dichiarato, in quanto solo nei confronti dei minori adottabili

sarebbe possibile disporre detto affidamento e constatarne

l'eventuale impossibilità (ai sensi del combinato disposto degli

artt. 9, penultimo comma, 11 cpv., 12 cpv. e 16 della citata legge n.

184 del 1983).

Tuttavia, tutti e tre i minori non sono stati dichiarati

adottabili, né potrebbero esserlo: infatti di loro si stanno

validamente occupando gli zii, cioè parenti entro il quarto grado,

il che esclude giuridicamente l'esistenza dello stato di abbandono

che possa legittimare la dichiarazione dello stato di adottabilità.

4.- I tribunali rimettenti danno atto di interpretare rigorosamente

la norma impugnata, mentre parte della giurisprudenza segue una

diversa interpretazione: in base a quest'ultima, l'adozione ai sensi

del citato art. 44, lettera c), è ammessa anche quando manchi la

dichiarazione di adottabilità, ove sussista una previsione negativa

sulla possibilità di affidamento preadottivo (come nel caso del

minore affetto da grave handicap) o sia stata accertato un valido

rapporto affettivo già instaurato tra il minore ed i richiedenti

l'adozione.

Tuttavia i giudici a quibus ritengono di non poter aderire a tale

interpretazione senza stravolgere il senso della norma ed il suo

significato letterale: l'impossibilità dell'affidamento preadottivo

deve, infatti, essere "constatata" (e non solamente "immaginata"),

per cui occorre "tentare senza esito" detto affidamento. Ma ciò

sarebbe possibile solo quando sussista una situazione di abbandono,

il che non avviene nei casi di specie.

5. - In tal modo vi sarebbero, però, due situazioni uguali che

ricevono dalla legge un diverso trattamento, in violazione del

principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione:

quella dell'orfano di padre e di madre, regolata dalla lettera a)

dell'art. 44 della legge n. 184 del 1983, e quella del minore

affidato a parenti entro il quarto grado ma di cui uno o entrambi i

genitori sono ancora in vita, pur se decaduti dalla potestà

parentale (oppure consenzienti all'adozione), regolata dalla lettera

c) del medesimo articolo. In entrambi i casi i minori sono privi di

rapporti con i genitori e sono validamente assistiti da parenti, i

quali, però, potrebbero adottarli solo se ricadono nella previsione

della lettera a) (che non richiede di constatare l'impossibilità

dell'affidamento preadottivo) e non in quella della lettera c).

Il solo Tribunale per i minorenni di Ancona ritiene che sia la

lettera a), sia la lettera c) dell'art. 44 contrastino anche con

l'art. 30, secondo comma, della Costituzione: la legge, infatti, nel

suesposto caso di incapacità dei genitori non provvederebbe a che

siano assolti i loro compiti, in quanto si limiterebbe a prevedere la

nomina del tutore. Ma quest'ultimo non assolve tutti i compiti dei

genitori (occupandosi prevalentemente degli aspetti patrimoniali),

tanto è vero che, nell'ipotesi del minore orfano in cui si procede

alla nomina di un tutore, il legislatore ha previsto in aggiunta la

possibilità dell'adozione non legittimante di cui al citato art.

44, lettera a).

6.- Nei giudizi davanti alla Corte costituzionale non si sono

costituite le parti private, né è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri. Considerato in diritto

1. - Le tre questioni di legittimità costituzionale sollevate dai

Tribunali per i minorenni di Ancona e di Roma sono del tutto analoghe

e possono essere riunite in un unico giudizio.

I giudici a quibus ritengono, infatti, che l'art. 44, lettera c),

della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e

dell'affidamento dei minori) non consenta ai parenti entro il quarto

grado l'adozione stessa, poiché la subordina alla constatata

impossibilità di affidamento preadottivo (affidamento che nei casi

di specie non potrebbe nemmeno essere tentato, dato che i minori sono

già assistiti dagli zii e non possono essere dichiarati adottabili).

E perciò denunciano che, in violazione dell'art. 3 della

Costituzione, tale situazione verrebbe trattata in modo differente

rispetto a quella, ad essa analoga, dell'orfano di padre e di madre,

regolata dalla lettera a) del citato art. 44, che invece consente

l'adozione da parte di parenti entro il quarto grado.

Il Tribunale per i minorenni di Ancona estende la sua censura anche

alla lettera a) del medesimo art. 44 per gli stessi motivi per i

quali denuncia la lettera c), e lamenta la violazione pure dell'art.

30, secondo comma, della Costituzione in quanto la legge, non

consentendo l'adozione nel suesposto caso di incapacità dei

genitori, non provvederebbe a che siano assolti i loro compiti. Ma la

maggiore ampiezza della questione sollevata da detto giudice a quo

non ha una autonomia tale da giustificare l'esame distinto dalle

altre.

2.- Le questioni non sono fondate.

Va premesso che l'art. 44 della legge n. 184 del 1983 si sostanzia

in una sorta di clausola residuale per i casi speciali non

inquadrabili nella disciplina dell'adozione "legittimante",

consentendo l'adozione dei minori "anche quando non ricorrono le

condizioni di cui al primo comma dell'art. 7". In questa logica di

apertura, la lettera c) fornisce un'ulteriore "valvola" per i casi

che non rientrano in quelli più specifici previsti dalle lettere a)

e b).

A differenza di quella "legittimante", la particolare adozione del

citato art. 44 non recide i legami del minore con la sua famiglia di

origine, ma offre allo stesso la possibilità di rimanere nell'ambito

della nuova famiglia che l'ha accolto, formalizzando il rapporto

affettivo instauratosi con determinati soggetti che si stanno

effettivamente occupando di lui: i parenti o le persone che hanno con

lui rapporti stabili e duraturi preesistenti alla perdita dei

genitori, ovvero il nuovo coniuge del genitore.

3.- Le ordinanze di rimessione ritengono di dover trarre dal

riferimento letterale della disposizione impugnata alla "constatata

impossibilità di affidamento preadottivo" il presupposto

interpretativo secondo cui, per far ricorso all'ipotesi prevista

dalla lettera c) della norma, occorre necessariamente la previa

dichiarazione dello stato di abbandono del minore e quindi la

declaratoria formale di adottabilità, nonché il vano tentativo del

predetto affidamento. In realtà, l'art. 44 è tutto retto dalla

"assenza delle condizioni" previste dal primo comma del precedente

art. 7 della medesima legge n. 184: pertanto, gli stessi principi

relativi alle prime due ipotesi dell'art. 44 valgono anche per le

fattispecie ricadenti sotto la lettera c).

Sarebbe invero assurdo pensare, come fanno i giudici a quibus che

dalla disciplina impugnata discenda l'impossibilità di far luogo

all'adozione in casi particolari da parte di parenti che già si

prendono cura del minore. Ma l'interpretazione logica e sistematica

della lettera c) del citato art. 44 della legge n. 184 non conduce a

tale conclusione.

Infatti, qualora vi siano parenti entro il quarto grado, i quali

prestino al minore l'assistenza materiale e morale che i genitori non

sono più in grado di offrire, la legge, in mancanza del presupposto

dell'abbandono, non esige la dichiarazione dello stato di

adottabilità (artt. 8 e 11 della legge n. 184 del 1983): si

realizza, così, uno dei casi in cui - esistendo già un nucleo con

vincoli di parentela disposto ad accogliere stabilmente il minore per

fornirgli l'ambiente adatto alla sua crescita - non è necessario

tentare di trovarne altri, né si deve formalmente constatare

l'impossibilità di un affidamento diverso da quello già in atto.

Una ulteriore conferma della adottabilità dei minori in tutti i

casi rientranti nelle tre lettere dell'art. 44 anche quando non sono

stati o non possono essere formalmente dichiarati adottabili si trae

dal disposto del primo comma del precedente art. 11, il quale

stabilisce che quando "risultano deceduti i genitori del minore e non

risultano esistenti parenti entro il quarto grado, il tribunale per i

minorenni provvede a dichiarare lo stato di adottabilità, salvo che

esistano istanze di adozione ai sensi dell'art. 44". È evidente

allora che, nelle ipotesi considerate, il legislatore ha voluto

favorire il consolidamento dei rapporti tra il minore ed i parenti o

le persone che già si prendono cura di lui, prevedendo la

possibilità di un'adozione, sia pure con effetti più limitati

rispetto a quella "legittimante", ma con presupposti necessariamente

meno rigorosi di quest'ultima. Ciò è pienamente conforme al

principio ispiratore di tutta la disciplina in esame: l'effettiva

realizzazione degli interessi del minore.

Deve quindi concludersi che l'art. 44, lettera c), non esige che

sia concretamente tentato l'affidamento preadottivo e ne sia

constatata l'impossibilità quando il minore venga richiesto in

adozione da parenti entro il quarto grado idonei a fornirgli

l'assistenza materiale e morale di cui ha bisogno.

4.- Resta così superato anche il profilo di costituzionalità

relativo alla lettera a) della stessa disposizione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 44, lettere a) e c), della

legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e

dell'affidamento dei minori), sollevate, in riferimento agli artt. 3

e 30, secondo comma, della Costituzione, dai Tribunali per i

minorenni di Ancona e di Roma con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 settembre 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 7 ottobre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:383 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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