Legge sull’adozione

Art. 46 adozione

Per l'adozione e' necessario l'assenso dei genitori e del coniuge dell'adottando. Quando e' negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, puo', ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che l'assenso sia stato rifiutato dai genitori esercenti la ((responsabilita' genitoriale)) o dal coniuge, se convivente, dell'adottando. Parimenti il tribunale puo' pronunciare l'adozione quando e' impossibile ottenere l'assenso per incapacita' o irreperibilita' delle persone chiamate ad esprimerlo.

Testo vigente dal 7 febbraio 2014

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 46 adozione, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 30786/2025

    24 novembre 2025
    • Adozione

    In tema di adozione in casi particolari, disciplinata dall'art. 44, comma 1, lett. d) della l. n. 184 del 1983, l'effetto ostativo del dissenso del genitore biologico all'adozione da parte del genitore sociale deve essere valutato esclusivamente sotto il profilo della conformità all'interesse del minore anche con riferimento alla salvaguardia della relazione tra quest'ultimo e chi abbia condiviso la nascita e lo sviluppo della sua personalità, essendo il giudice tenuto a verificare la consistenza di tale rapporto e la sua effettiva incidenza sullo sviluppo, in chiave prognostica e non meramente contingente, della personalità del minore e sul suo benessere psico-fisico; ne consegue che l'adozione deve essere esclusa solo in presenza di un radicale pregiudizio derivante dalla prosecuzione della relazione fondato sull'accertamento di concrete e gravi condotte del richiedente l'adozione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di appello con la quale l'adozione da parte della madre sociale è stata rigettata valorizzando, esclusivamente, l'accesa conflittualità tra questa e la madre biologica ed il rifiuto della minore, anche in conseguenza di tale conflittualità, ad avere rapporti con la prima, senza considerare le conseguenze derivanti, per la minore, dalla perdita radicale e definitiva del rapporto con la genitrice intenzionale).

    Art. 46 adozione · Art. 2 cost. · Art. 29 cost. · Art. 30 cost.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 16242/2025

    17 giugno 2025
    • Adozione

    In tema di adozione ex art. 44, comma 1, lett. d), della l. n. 184 del 1983, l'accertamento in concreto del superiore interesse del minore richiede una verifica giudiziale particolarmente rigorosa allorché, per le specifiche circostanze del caso, il nucleo familiare risulti disgregato ovvero caratterizzato da una significativa conflittualità tra i suoi componenti; tuttavia, tale accertamento non può tradursi in un'automatica presunzione di inidoneità genitoriale della parte richiedente che si trovi in contrasto con l'altro genitore, dovendo, invece, il giudice valorizzare, secondo un criterio orientato alla ricerca del "best interest of the child", la qualità del legame affettivo e la capacità di ciascuno dei partner di corrispondere appieno ai bisogni evolutivi e relazionali del minore.

    Art. 46 adozione · Art. 17 adozione · Art. 44 adozione

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 315/2007

    Questione infondata
    20 luglio 2007

    È inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, secondo comma, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui esclude che il tribunale possa superare il diniego di assenso del genitore del minore adottando, che sia nel pieno possesso della potestà genitoriale, quand'anche detto diniego sia contrario al primario interesse del minore, sollevata in riferimento agli artt 2 e 31, secondo comma, Cost., dal momento che il suo eventuale accoglimento non avrebbe alcun effetto nel giudizio a quo .

    Art. 3 cost. · Art. 2 cost. · Art. 31 cost. · Art. 44 adozione

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 7 febbraio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 17 maggio 1983 al 7 febbraio 2014. 1 parola tolta, 2 parole aggiunte.

… dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che l'assenso sia stato rifiutato dai genitori esercenti la tolto: potesta' aggiunto: responsabilita' genitoriale o dal coniuge, se convivente, dell'adottando. Parimenti il tribunale puo' pronunciare l'adozione quando e' impossibile ottenere l'assenso per incapacita' o irreperibilita' delle persone chiamate ad esprimerlo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art46 · fonte del testo

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