Corte costituzionale

Sentenza n. 44/1990

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 02/02/1990 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44, ultimo

comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e

dell'affidamento dei minori), promosso con ordinanza emessa il 28

aprile 1989 dalla Corte d'appello di Venezia, sezione per i

minorenni, sul ricorso proposto da Dal Colle Franco, iscritta al n.

330 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione di Dal Colle Franco nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1989 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Uditi l'avv. Ezio Adami per Dal Colle Franco e l'Avvocato dello

Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Corte d'appello di Venezia, sezione per i minorenni, con

ordinanza emessa il 28 aprile 1989, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 30, primo, secondo e terzo comma, della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, ultimo comma,

della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui subordina la

possibilità di adottare un minore alla condizione che l'adottante

abbia un'età di almeno diciotto anni maggiore, anziché di sedici,

"come è stabilito invece per il riconoscimento di paternità e

maternità ex art. 250 c.c. e per la legittimazione ex art. 284

c.c.".

Il giudice a quo ravvisa nella predetta limitazione una

discriminazione in danno del minore adottando rispetto al minore che

debba essere riconosciuto o legittimato dal genitore che abbia

compiuto sedici anni. E ritiene che la differenza di sedici anni

anche per i "casi particolari", contemplati dalla norma denunziata,

non solo risponderebbe ad un criterio biologico, ma varrebbe anche a

garantire un'applicazione più estesa della norma in linea con

l'evoluzione del costume, segnatamente nel caso in cui il minore

adottando sia figlio dell'altro coniuge, come nella specie.

A ciò si aggiunga - osserva il giudice a quo - che nel

sottosistema costituito dai capi I e II del titolo IV (artt. 44-57)

della legge n. 183 del 1984 l'adottante non deve esprimere un

convincimento che richieda quella maturità che deve avere chi scelga

d'accordo col coniuge di voler intraprendere l'adozione legittimante

di un minore ai sensi dell'art. 22 della legge n. 183 del 1984.

Il giudice a quo ricorda infine come questa Corte, nella sentenza

n. 183 del 10 febbraio 1988, abbia sostenuto che il motivo che

condizionò il legislatore del 1983 a fissare il divario di età fra

adottanti e adottando nel minimo di diciotto anni e nel massimo di

quaranta fu dettato dalla necessità di adeguare la legislazione in

materia di adozione agli artt. 7, numero 1, e 8, numero 3, della

Convenzione di Strasburgo.

2. - Si è costituita la parte privata aderendo alle

argomentazioni del giudice rimettente e depositando altresì,

nell'imminenza dell'udienza, una memoria in cui si osserva come il

legislatore da un lato, consentendo ai genitori sedicenni di

riconoscere e legittimare il figlio naturale, abbia riconosciuto la

loro idoneità fisiologica alla procreazione, dall'altro

contraddittoriamente non abbia ritenuto tale scarto di anni

sufficiente a consentire al minore l'attribuzione di uno status

familiare. Secondo la difesa, i princìpi del favor minoris e della

parificazione della filiazione adottiva a quella naturale consentono

di verificare l'irrazionalità della norma impugnata, che violerebbe

l'art. 3 della Costituzione "per manifesta diversità di

regolamentazione di ipotesi analoghe".

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato la quale ha concluso per la

declaratoria d'inammissibilità ovvero d'infondatezza, osservando

come il giudice a quo abbia posto a raffronto situazioni non omogenee

ed abbia altresì confuso la differenza minima di età tra adottante

ed adottando con l'età minima necessaria per avere la capacità di

riconoscere il proprio figlio o di richiedere la legittimazione. Considerato in diritto

1. - La Sezione per i minorenni della Corte d'appello di Venezia

dubita della legittimità costituzionale dell'art. 44, ultimo comma,

della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e

dell'affidamento dei minori), in relazione agli artt. 3 e 30, primo,

secondo e terzo comma, della Costituzione "nella parte in cui prevede

per colui che voglia adottare un minore la differenza minima di età

di diciotto anni anziché sedici, come è stabilito invece per il

riconoscimento di paternità e maternità ex art. 250 c.c. e per la

legittimazione ex art. 284 c.c.".

2. - Non sono invocabili i tertia comparationis di cui agli artt.

250 e 284 del codice civile, in quanto regolano situazioni non

omogenee, con la conseguenza che su di essi non può argomentarsi

violazione del principio di eguaglianza contenuto nel precetto

dell'art. 3 della Costituzione.

Non è sufficiente infatti che la norma impugnata e quelle

richiamate a confronto abbiano a denominatore comune l'acquisto di

uno status familiare di filiazione riconosciuta, legittimata,

adottiva. Le tre norme sono ispirate ciascuna da una peculiare ratio,

e le due, artt. 250 e 284 del codice civile, che richiedono il

compimento del sedicesimo anno d'età per i genitori che intendono

procedere al riconoscimento o alla legittimazione della prole

naturale, stabiliscono un dato temporale iniziale concettualmente non

assimilabile al dato temporale di distanza quale quello di diciotto

anni richiesto dalla norma impugnata come differenza d'età tra

adottante e adottando.

L'impostazione erronea del rapporto tra soglia minima d'età per

il riconoscimento o per la legittimazione della prole generata e

distanza d'età tra adottante e adottando deriva da una non corretta

quanto tradizionale interpretazione del criterio "adoptio imitatur

naturam". Tale criterio, innanzi tutto, non assume la consistenza di

un principio giuridico, per cui l'istituto dell'adozione debba essere

regolato come species artificiale della filiazione e modellarsi, al

pari di questa, sugli stessi presupposti di natura, tra i quali la

maturità fisiologica alla generazione.

La formula riflette piuttosto una esigenza etico-sociale avvertita

già prima del diritto giustinianeo, che l'adottivo non fosse più

anziano dell'adottante, così come il figlio generato non può

esserlo per natura rispetto al proprio padre. E tuttavia, che non si

trattasse di una regola di diritto, lo prova il dibattito interno al

diritto romano classico se l'adottante potesse essere più giovane

dell'adottando, come è attestato essere alcune volte realmente

accaduto. È Giustiniano ad imporre la regola che l'età

dell'adottante preceda di almeno diciotto anni quella dell'adottando.

E siffatta regola, attraverso il diritto comune, ha raggiunto le

legislazioni moderne.

L'indicazione giustinianea dei diciotto anni come plena pubertas

non ha alcun riferimento biologico, intesa com'è ad utilizzare una

mera analogia nominis per definire un intervallo temporale più

esteso dei quattordici anni richiesti per la pubertà.

La fissazione della distanza d'età in diciotto anni deve

intendersi storicamente dettata da ragioni di opportunità sociale

ponderate dal legislatore senza giustificazioni naturalistiche

esterne alla sua volontà.

3. - Il legislatore italiano ha recepito dal Codice sardo del

1838, art. 188, l'intervallo dei diciotto anni nel codice civile del

1865, art. 202, e in quello del 1942, art. 291. In quest'ultimo, la

possibilità di deroga ("Quando eccezionali circostanze lo

consigliano, la Corte d'appello può autorizzare la adozione se

l'adottante ha raggiunto almeno l'età di anni quaranta e se la

differenza di età tra l'adottante e l'adottando è di almeno sedici

anni") non era prevista dal Progetto e nella Relazione del

Guardasigilli Grandi fu giustificata sia perché rimesso alla Corte

d'appello "il valutare le circostanze del caso" sia perché "la

differenza minima di sedici anni salva sempre il tradizionale

principio: adoptio imitatur naturam".

La legge n. 431 del 1967, art. 1, sull'adozione speciale,

ripristinava la differenza d'età di diciotto anni ("Quando

eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare

la adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'età di trenta anni,

ferma restando la differenza di età di cui al comma precedente

(scil. diciotto anni)").

La legge n. 184 del 1983, nel riordinare e innovare organicamente

la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, stabilisce

all'art. 6, secondo comma: "L'età degli adottanti deve superare di

almeno diciotto e di non più di quaranta anni l'età

dell'adottando".

Si tratta qui dell'adozione cosiddetta "legittimante", destinata a

dare ai minori in stato di abbandono una famiglia degli affetti

sostitutiva di quella del sangue. Come ha già rilevato questa Corte,

"il legislatore italiano, che nel codice civile si era limitato alla

regola romana, nella legge del 1983, stabilendo la distanza minima di

età, che coincide oggi con gli anni della maggiore età, si adegua

alla Convenzione europea: infatti ex art. 84 del codice civile, la

capacità matrimoniale si acquista con la maggiore età, cioè a 18

anni. Se si calcolano i tre anni di matrimonio richiesti ex art. 6,

primo comma, della legge n. 184 del 1983 perché i coniugi possano

adottare, si raggiunge il limite minimo dei 21 anni stabilito

dall'art. 7, n. 1, della Convenzione di Strasburgo.

"Il limite massimo stabilito in 40 anni - 5 in più rispetto ai 35

della Convenzione europea - è dovuto alla elevazione dell'età degli

adottabili da 8 anni della legge del 1967 ai 18 della legge del 1983.

"La diminuzione del minimo da 20 a 18 e del massimo da 45 a 40 ha

la funzione di offrire al minore genitori adottivi giovani, in modo

che il modello della famiglia degli affetti sia non dissimile nel

divario generazionale da quello della famiglia del sangue" (sentenza

n. 183 del 1988).

Il criterio "adoptio imitatur naturam" liberato da vincolanti

riferimenti biologici e opportunamente collegato con usi sociali,

trova la sua traduzione moderna nell'art. 8, numero 3, della

Convenzione di Strasburgo: "En règle générale, l'autorité

compétente ne considérera pas comme remplies les conditions

précitées si la différence d'âge entre l'adoptant et l'enfant est

inférieure à celle qui sépare ordinairement les parents de leur

enfants".

Nel contesto della stessa legge n. 184 del 1983, per i casi

particolari sussunti nel titolo IV è richiesta ancora una volta la

distanza d'età di diciotto anni (art. 44, quinto comma: "In tutti i

casi l'adottante deve superare di almeno diciotto anni l'età di

coloro che intende adottare").

Il ricorrere del dato temporale dei diciotto anni nella tradizione

legislativa italiana, la lungamente meditata elaborazione della

vigente legge n. 184 del 1983, nonché la considerazione storicamente

innanzi dimostrata che il termine diciottennale è frutto di

ponderazione del legislatore senza immediato riferimento

naturalistico che valga ricerca di giustificazione esterna alla

voluntas legis, fanno sì che l'art. 3 della Costituzione, come non

risulta valido ai fini della individuazione di lesione del principio

di eguaglianza, non lo è del pari per fondare una valutazione di non

ragionevolezza.

4. - La questione è, invece, fondata con riferimento all'art. 30,

primo e terzo comma, della Costituzione, nel valore complessivo

espresso, che è quello dell'unità della famiglia. La particolare

specie di adozione prevista sub b), dal primo comma dell'art. 44 - il

coniuge che adotta il minore figlio anche adottivo dell'altro coniuge

- è ispirata al fine di consolidare l'unità familiare. Senza lo

strumento adozionale così impiegato, malgrado la coppia genitoriale

sia legata nel matrimonio, la prole riconosciuta o adottata da uno

dei coniugi resterebbe estranea all'altro coniuge, non porterebbe il

cognome dei fratelli uterini generati in costanza di matrimonio,

vivrebbe, anche in una forte coesione affettiva, il disagio sociale

della manifesta diversità di origine con possibili disarmonie nella

formazione psicologica e morale. Il ricorso all'adozione ex art. 44,

primo comma, lett. b), evitando le conseguenze dello scenario

descritto, agevola una più compiuta unione della coppia e della

prole.

Se però il non raggiunto divario d'età dei diciotto anni tra il

coniuge adottante e il minore adottando fosse considerato in ogni

caso inderogabile, la realizzazione del valore costituzionale

dell'unità della famiglia potrebbe risultarne compromessa. Affinché

la norma impugnata non risulti in contrasto con l'art. 30, primo e

terzo comma, della Costituzione, limitatamente all'ipotesi di cui

alla lett. b), dell'art. 44, primo comma, della legge n. 184 del

1983, il giudice competente, previo attento e severo esame delle

circostanze del caso, al fine di corrispondere all'indicato

preminente valore etico-sociale inscritto in Costituzione, può

accordare una ragionevole riduzione del termine diciottennale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 44, quinto

comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e

dell'affidamento dei minori), nella parte in cui, limitatamente al

disposto della lett. b) del primo comma, non consente al giudice

competente di ridurre, quando sussistano validi motivi per la

realizzazione dell'unità familiare, l'intervallo di età di diciotto

anni.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 31 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:44 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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