Legge sull’adozione

Art. 30 adozione

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I coniugi i quali intendano adottare un minore straniero debbono richiedere al tribunale per i minorenni del distretto la dichiarazione di idoneita' all'adozione. Il tribunale, previe adeguate indagini, accerta la sussistenza dei requisiti previsti nell'articolo 6. Nel caso di coniugi cittadini italiani residenti nello Stato straniero il tribunale potra' avvalersi delle autorita' diplomatiche e consolari e dei servizi locali delle localita' dove gli adottanti sono vissuti in Italia. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono emessi in camera di consiglio con decreto motivato, sentito il pubblico ministero, e sono impugnabili ai sensi degli articoli 739 e 740 del codice di procedura civile.

Testo in vigore dal 17 maggio 1983 al 27 gennaio 1999

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Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 283/1999

    Illegittimità dichiarata
    9 luglio 1999

    Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre l'adozione, valutando esclusivamente l'interesse del minore, quando l'età dei coniugi adottanti superi di oltre quaranta anni l'età dell'adottando, pur rimanendo la…

    Art. 6 adozione · Art. 30 adozione

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 10/1998

    Questione infondata
    5 febbraio 1998

    Non è fondata, con riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 31 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 30 l. 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori)- i quali stabiliscono che i coniugi, che intendono adottare un minore straniero, debbono richiedere la dichiarazione di idoneità all'adozione al tribunale per i minorenni (art. 30), che accerta la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 6 della stessa legge per permettere l'adozione, tra i quali il divario massimo di età tra adottanti ed adottando - interpretati nel senso di escludere che il giudice possa, nel rilasciare l'attestato di idoneità all'adozione internazionale, specificare che quest'ultima si riferisce esclusivamente a minori nati non più di quaranta anni prima del più anziano dei coniugi dichiarati idonei, in quanto - posto che nel sistema normativo dell'adozione dei minori, pur essendo comuni i principi sia di quella interna che di quella internazionale, è necessariamente differenziata; che solo nella prima il collegamento tra coniugi adottanti e minore da adottare è tale da consentire l'immediata valutazione, da parte del tribunale per i minorenni, dell'idoneità di quei coniugi ad offrire la famiglia di accoglienza adatta al minore per il quale si pronuncia, dopo il periodo di affidamento, il provvedimento di adozione; che diversa è la scansione degli atti per l'adozione di minori stranieri, nel cui complessivo procedimento la valutazione unitaria dell'opportunità di inserimento del minore nella famiglia di adozione si articola in fasi distinte eppur collegate; che in questa articolata procedura la dichiarazione di idoneità dei coniugi all'adozione costituisce solo una valutazione preliminare e generica, non correlata ad un minore già individuato, il cui interesse dovrà essere in primo luogo valutato dall'autorità straniera, che provvede, in ordine all'adozione, tenendo conto delle caratteristiche della famiglia di accoglienza e giudicando se questa è idonea a soddisfare in concreto le specifiche esigenze del fanciullo; e che, al fine di una efficace tutela del preminente interesse del minore, le caratteristiche della famiglia adottante, rilevanti per il giudizio di adozione, devono essere rese note, perché possano essere tenute presenti dall'autorità straniera che emana il provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo - le disposizioni impugnate devono essere intrpretate, conformemente alla funzione dell'istituto dell'adozione dei minori e ai principi costituzionali invocati, nel senso che il provvedimento che dichiara l'idoneità dei coniugi ad adottare deve precisare e rendere esplicite le caratteristiche della famiglia di accoglienza e quelle del minore, comprendenti anche quelle rilevanti per la disciplina relativa al divario di età tra adottanti e minore, che l'ordinamento italiano prevede perché, nell'interesse del minore medesimo, possa essere pronunciata l'adozione. red.: S. Di Palma

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 10 cost. · Art. 31 cost.

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  • Ordinanza n. 362/1996

    Altra decisione
    24 ottobre 1996

    Deve ordinarsi la restituzione al Tribunale per i minorenni di Catania dagli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 30 l. 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori) per il riesame della rilevanza alla luce della sentenza, dichiarativa di illegittimità costituzionale dell'art. 6 l. n. 184 del 1983, n. 303 del 1996. - S. n. 303/1996; O. nn. 50/1996, 510/1995, 386/1995. red.: S. Di Palma

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 10 cost. · Art. 31 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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