Corte costituzionale

Sentenza n. 197/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/1986 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 79 della

legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e

dell'affidamento dei minori), promosso con ordinanza emessa il 15

ottobre 1984 dal Tribunale per minorenni di Torino sul ricorso proposto

da Santanera Francesco ed altri, iscritta al n. 6 del registro

ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 125 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di costituzione di Santanera Francesco ed altri

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 aprile 1986 il Giudice relatore

Ugo Spagnoli,

uditi l'avv. Bianca Guidetti Serra per Santanera Francesco ed altri

e l'Avvocato dello Stato Ignazio Francesco Caramazza per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Decidendo sul ricorso dell'11 gennaio 1984 con cui coniugi

Santanera Francesco e Gilardi Maria avevano chiesto che nei confronti

delle proprie figlie Elisabetta e Annamaria, adottate nel 1968 con

adozione speciale (di cui alla legge 431/ 1967) venisse disposta

l'estensione degli effetti della adozione, come disciplinata dalla

legge 4 maggio 1983, n. 184, il Tribunale per minorenni di Torino -

premesso che nella specie sussistevano requisiti di fatto previsti per

tale estensione dall'art. 79 della citata 1. 184/83 - osservava che,

peraltro, detta norma la prevede espressamente per soli "affiliati o

adottati ai sensi dell'art. 291 C.C." e non anche per gli adottati ex

1. 431/1967.

Il Tribunale escludeva, in via interpretativa, che tale omessa

menzione potesse essere determinata da un'automatica estensione

all'adozione speciale (ex l. 431/1967) degli effetti della "nuova

adozione" osservando che se è vero "che l'adozione prevista dalla

legge n. 184/1983 si pone come perfezionamento e compimento della

"adozione speciale" senza alcuna soluzione di continuità con essa" "è

vero del pari che - in assenza di esplicite disposizioni in tal senso -

non è consentito all'interprete (oltre che di dubbia legittimità

costituzionale) ricollegare ad un istituto giuridico, al di fuori della

volontà degli interessati, conseguenze diverse e ulteriori rispetto a

quelle previste dalla norma nel momento in cui di tale istituto si è

fatta applicazione".

Ciò posto, il Tribunale, con ordinanza del 15 ottobre 1984 (r.o.

6/85), sollevava, in riferimento all'art. 3 Cost., una questione di

legittimità costituzionale del citato art. 79, assumendo che la

diversità di trattamento riservata agli adottati ex lege n. 431/1967

rispetto agli afflliati e agli adottati ex art. 291 del c.c. -

nonostante che primi godessero, prima dell'entrata in vigore della

legge 184/1983, di una disciplina più favorevole - sarebbe priva di

razionale giustificazione: basterebbe, a dimostrarlo, la circostanza

"che affiliati ed adottati ex art. 291 del c.c., una volta esperita la

procedura di cui all'art. 79 della legge n. 184/1983, assumono in toto

lo status di figli legittimi, mentre questa possibilità è preclusa

agli adottati ex lege n. 431/ 1967, quali - pur avendo assunto sin ab

initio lo stato di figli legittimi - restano nella impossibilità di

estendere questo status anche ai rapporti con parenti collaterali degli

adottanti (vds. art. 314/26, primo comma, seconda parte del c.c.)".

Tale disciplina si tradurrebbe, inoltre, in una insufficiente (e

comunque comparativamente ridotta) tutela accordata ai minori inseriti

in una famiglia in forza di adozione speciale ex lege n. 431/1967: il

che, oltre a sottolineare ulteriormente la violazione del principio di

uguaglianza, darebbe luogo, ad avviso del Tribunale, ad un autonomo

profilo di incostituzionalità, sub sp cie di violazione degli artt.

30, terzo (rectius: secondo) comma e 31, secondo comma Cost.. In punto

di rilevanza, il giudice a quo escludeva, infine, che l'estensione

degli effetti dell'adozione ex 1. 184/1983 nei confronti degli adottati

ex 1. 431/1967 potesse essere ritenuta in via interpretativa ai sensi

dell'art. 12, secondo comma, preleggi: "e ciò per difetto non della

"somiglianza" tra l'ipotesi de qua e quelle contemplate nell'art. 79,

primo comma (sussiste certamente sotto questo profilo l'eadem ratio) ma

del coessenziale presupposto della "impossibilità di decidere la

controversia con una precisa disposizione" (l'art. 79 è infatti

disposizione suscettibile di applicazione al caso di specie; il suo

vizio non riguarda la precisione ma la - sospetta - legittimità

costituzionale)".

2. - Intervenendo nel giudizio così instaurato in rappresentanza

del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato

osservava che, se è vero che l'impugnato art. 79 è inapplicabile alla

fattispecie in questione, è anche vero che la "nuova adozione speciale

prevista dalla legge 184/83" sostituisce integralmente l'adozione

speciale prevista dalla precedente 1. 431/1967 (abrogata ai sensi

dell'art. 67 1.184/83); non introduce cioè un nuovo istituto, ma

conserva il vecchio istituto dell'adozione speciale, modificandone

disciplina ed effetti.

Ne consegue che gli effetti della adozione speciale effettuata

secondo la previgente disciplina devono ritenersi integralmente

disciplinati dalla nuova normativa; sicché gli adottati ex 1. 4311

1967 hanno lo status disciplinato dall'art. 271.184/1983, senza che sia

necessario alcun procedimento di estensione degli effetti dell'adozione

ex art. 79 stessa legge.

3. - Le parti private Santanera Francesco, Elisabetta ed Annamaria

e Gilardi Maria - costituitesi a mezzo degli avv.ti Bianca Guidetti

Serra e Giuseppe Mattina - sostenevano che un'interpretazione

teleologica dell'impugnato art. 79, anche alla luce delle norme

costituzionali richiamate e dello stesso art. 12 preleggi, avrebbe

dovuto condurre il Tribunale a ritenere che la norma, "laddove usa il

termine di "adottati", pur accompagnato dalla locuzione "a sensi

dell'art. 291 c.c.", debba intendersi come una indicazione di genere (e

cioè tutti gli istituti adottivi così come regolati dalle vecchie

leggi), e pertanto estendersi nella sua efficacia anche alla "adozione

speciale"". In subordine chiedevano che la proposta questione venisse

accolta. Considerato in diritto :

1. - Il Tribunale per minorenni di Torino dubita, in riferimento

agli artt. 3,30, terzo (rectius: secondo) comma e 31, secondo comma

Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 79, primo comma,

della legge 4 maggio 1983, n. 184 recante la "Disciplina dell'adozione

e dell'affidamento dei minori", in quanto tale disposizione, stabilendo

che "entro tre anni dall'entrata in vigore" della legge medesima possa

essere - a determinate condizioni - dichiarata "l'estensione degli

effetti dell'adozione nei confronti degli affiliati o adottati ai sensi

dell'art. 291 del codice civile, precedentemente in vigore" (c.d.

adozione ordinaria), non prevede che analoga estensione degli effetti

della adozione ex lege 184/1983 possa avvenire nei confronti di coloro

che sono stati adottati ai sensi della legge 5 giugno 1967, n. 431

(adozione speciale).

2. - Nel sollevare la questione, il Tribunale rimettente muove

esplicitamente dal presupposto secondo cui non sarebbe possibile

ritenere che gli effetti dell'adozione disciplinata dalla legge n. 184

del 1983 siano automaticamente applicabili ai rapporti adottivi insorti

nel vigore della legge n. 431 del 1967. Tale presupposto interpretativo

è peraltro erroneo; e, di conseguenza, la questione sollevata va

dichiarata non fondata.

3. - Al riguardo, occorre innanzitutto rilevare che l'adozione,

quale disciplinata dalla legge 184/1983, non è istituto nuovo rispetto

all'adozione c.d. speciale di cui alla legge 431/ 1967. Il legislatore,

al contrario, nel fondato convincimento che la disciplina dell'adozione

dei minori contenuta in tale legge corrispondesse, in linea generale

alle direttive costituzionali in materia (cfr. in tal senso, la sent.

n. 11/1981), ha inteso mantenerla in vita nei suoi tratti fondamentali,

elevandola a modello generale di adozione e prevedendo discipline

diverse solo per taluni casi particolari, tassativamente indicati.

Afferma significativamente, al riguardo, la relazione al Senato sul

testo unificato: "L'adozione già definita come "speciale" assume la

denominazione di adozione, essendo essa ormai nella cultura e nel

costume considerata e vissuta come tale". Il legislatore ha così

provveduto a redigere un testo organico comprensivo di tutta la materia

(ivi compresa la nuova disciplina dell'adozione internazionale),

nell'ambito del quale, al titolo secondo, è stata integralmente

trasfusa, salvo rettifiche e adattamenti, la previgente disciplina

dell'adozione speciale; e correlativamente, il capo III del titolo VIII

del libro del codice civile, in cui tale disciplina era stata inserita,

è stato espressamente abrogato con l'art. 67 1. cit..

4. - Per quanto in particolare attiene alla disciplina, che qui

interessa, degli effetti dell'adozione, il legislatore, ispirandosi

alla fondamentale esigenza di tutela dell'interesse del minore, ha

mantenuto la scelta già operata nel 1967 di garantire il diritto dello

stesso ad avere un'unica famiglia, ove risulti necessario sostituirne

una nuova a quella d'origine. Tale scelta, corrispondente alle

direttive di cui agli artt. 30, secondo comma, e 31, terzo comma Cost.,

è stata anzi rafforzata e perfezionata: sia nel senso di sancire la

definitiva parificazione dello status del figlio adottivo a quella del

figlio legittimo a titolo originario, sia nel senso di recidere residui

legami del minore adottato con la famiglia di origine. Sotto il primo

profilo, è stata perciò soppressa, nell'art. 27, primo comma, la

disposizione - contenuta nel corrispondente primo comma dell'art.

314/26, cod. civ. - che limitava l'acquisizione di un pieno status di

figlio legittimo escludendo l'instaurazione di rapporti di parentela

tra l'adottato ed parenti collaterali degli adottanti. Sotto il secondo

profilo, col terzo comma del medesimo art. 27 è stata esclusa la

rilevanza del vincolo dell'adottato con la famiglia di origine per

quanto attiene agli effetti penali previsti dall'art. 540 c.p.,

eliminando il rinvio alle "norme penali fondate sul rapporto di

parentela" contenuto nel secondo comma del citato art. 314/26 e

lasciando inalterata solo per divieti matrimoniali la rilevanza di tale

rapporto. La tutela del diritto del minore ad avere un'unica famiglia

è stata, poi, ulteriormente rafforzata sia attraverso una più

appropriata formulazione della disciplina delle certificazioni

attinenti al rapporto adottivo (art. 281.184/1983, modificativo e

integrativo dell'art. 314/28 c.c.), sia attraverso la configurazione

di un'apposita previsione incriminatrice per qualsiasi rivelazione di

notizie concernenti lo status di figlio legittimo per adozione (art.

73).

5. - Il Tribunale per minorenni di Torino, pur ammettendo che

"l'adozione prevista dalla legge n. 184/1983 si pone come

perfezionamento e compimento della "adozione speciale" senza alcuna

soluzione di continuità con essa", fonda la tesi dell'inapplicabilità

della suesposta normativa ai rapporti adottivi sorti nel vigore della

legge n. 431/1967 sull'assunto che - "in assenza di esplicite

disposizioni in tal senso - non è consentito all'interprete (oltre che

di dubbia legittimità costituzionale) ricollegare ad un istituto

giuridico, al di fuori della volontà degli interessati, conseguenze

diverse e ulteriori rispetto a quelle previste dalla norma nel momento

in cui di tale istituto si è fatta applicazione".

Tale tesi, però, non tiene conto né della natura e funzione della

normativa disciplinante l'adozione dei minori, né delle

caratteristiche del fenomeno di successione di leggi verificatosi nella

specie.

6. - Sotto il primo aspetto, l'assunto secondo cui la piena

espansione dello status di figlio legittimo dell'adottato ex lege

431/1967 non potrebbe verificarsi "al di fuori della volontà degli

interessati", suppone evidentemente una concezione privatistica

dell'istituto dell'adozione che non solo è sfornita - nella

motivazione dell'ordinanza - di qualsiasi aggancio normativo o supporto

argomentativo, ma contrasta nettamente con la funzione pubblicistica

che a tale istituto va assegnata (cfr. esplicitamente, in tal senso, la

già citata relazione al Senato sul testo unificato).

Questa Corte invero ha già avuto modo di sottolineare, nella

sentenza n. 11 del 1981, che dai principi costituzionali di cui agli

artt. 2 e 30, primo e secondo comma, Cost., discende che l'adozione

deve trovare nella tutela dei fondamentali interessi del minore il

proprio centro di gravità; il che significa, tra l'altro, che a questi

interessi vadano subordinati tanto quelli degli adottanti (o aspiranti

tali) quanto quelli della famiglia di origine.

La connotazione pubblicistica dell'istituto trovava già

sostanziale riconoscimento nella legge 431/1967, come nella stessa

sentenza non si mancò di evidenziare; ed ora essa è stata per più

versi accentuata e rafforzata con la disciplina introdotta con la legge

184/1983.

Ora, è evidente che tra preminenti interessi del minore rientra,

innanzitutto, l'acquisizione dello status di figlio legittimo pleno

iure: sicché, sotto questo profilo, è quanto meno arduo comprendere -

né il giudice rimettente lo spiega - per quali motivi il conseguimento

di tale status per legge ed "al di là della volontà degli

interessati" sarebbe "di dubbia legittimità costituzionale".

Il rilievo, poi, che si pretende di attribuire alla volontà degli

interessati - ove per tali si intendano, come sembra, gli adottanti -

è in netta contraddizione con la struttura dell'istituto, quale

configurato sia nella legge 431/67 che nella legge 184/1983.

L'adozione, invero, pur traendo origine da un atto di autonomia degli

adottanti, non si perfeziona con la mera domanda dei medesimi, bensì

solo con un provvedimento giudiziario rispetto al cui contenuto il

rilievo attribuito alla volontà degli istanti soggiace alla preminente

considerazione dell'interesse del minore.

Inoltre, ed è ciò che più conta, le situazioni giuridiche che da

tale provvedimento discendono - cioè gli status, le potestà, diritti,

le facoltà, gli obblighi, ecc. degli interessati e dei terzi - sono

interamente predeterminate dalla legge. Il legislatore perciò, così

come è libero - nel rispetto dei principi costituzionali - di

configurare in un certo modo tali situazioni, altrettanto è libero -

sempre nel rispetto dei medesimi principi - di modificarle.

Ove, poi, per "interessati" il Tribunale rimettente abbia inteso

parenti collaterali degli adottanti, nei cui confronti l'adottato

acquisisce con la nuova legge un rapporto di parentela, è agevolmente

osservabile che essi, allo stesso modo in cui subiscono le conseguenze

dell'altrui filiazione legittima o naturale, non possono non subirle

ove trattisi di filiazione per adozione: tant'è che nessun ruolo

specifico è ad essi riservato nel relativo procedimento.

7. - Sotto il secondo degli aspetti considerati, occorre ricordare

che la legge 184 del 1983 ha non solo regolato l'intera materia già

disciplinata dalla legge 431/1967 ma ha, altresi, espressamente

abrogato, con l'art. 67, l'intera normativa posta con quest'ultima

(cfr. art. 15 preleggi).

A fronte di tale duplice fenomeno, - e tenuto conto che esso verte

in materia di status, regolati con una normativa ispirata ad esigenze

pubblicistiche - il dato che occorrerebbe desumere da esplicite

disposizioni legislative non è quello dell'attitudine della nuova

disciplina a regolare per il futuro gli effetti di rapporti

anteriormente insorti, bensì quello dell'idoneità in tal senso della

normativa abrogata, che comporterebbe una sorta di ultrattività di

essa.

A convincere che quest'ultimo fenomeno non si verifichi nel caso in

esame, basta considerare la singolarità - oltre che l'evidente

contrasto con l'intento legislativo - delle conseguenze implicate dalla

tesi prospettata dal Tribunale rimettente: la quale condurrebbe, ad

esempio, ad ipotizzare, in relazione all'epoca di insorgenza del

rapporto adottivo, un doppio regime di certificazione anagrafica e

differenti doveri al riguardo degli ufficiali di stato civile e di

anagrafe (cfr. art. 28 cit.); ed a ritenere la non configurabilità del

reato di cui al l'art. 73 1. 184/1983 ove le notizie e rivelazioni

vietate da tale disposizione concernano un minore adottato

anteriormente all'entrata in vigore di tale legge.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 79 della legge 4 maggio 1983,

n. 184 sollevata, in riferimento agli artt. 3, 30, terzo (rectius:

secondo) comma e 31, secondo comma, Cost. dal Tribunale per minorenni

di Torino con ordinanza del 15 ottobre 1984.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - GIUSEPPE SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:197 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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