Legge sul divorzio

Art. 5 divorzio

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 agosto 1978 al 12 marzo 1987. Leggi il testo vigente →

Il tribunale adito, in contraddittorio delle parti e con l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, accertata la sussistenza di uno dei casi di cui all'articolo 3, pronuncia con sentenza lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordina all'ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della sentenza. La moglie riacquista il cognome che essa aveva antecedentemente al matrimonio. La sentenza e' impugnabile da ciascuna delle parti. Il pubblico ministero puo', ai sensi dell'articolo 72 del codice di procedura civile, proporre impugnazione limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci. Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale dispone, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e delle ragioni della decisione, l'obbligo per uno dei coniugi di somministrare a favore dell'altro periodicamente un assegno in proporzione alle proprie sostanze e ai propri redditi. Nella determinazione di tale assegno il giudice tiene conto del contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di entrambi. Su accordo delle parti la corresponsione puo' avvenire in una unica soluzione. L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze. ((Il coniuge, al quale non spetti l'assistenza sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto nei confronti dell'ente mutualistico da cui sia assistito l'altro coniuge. Il diritto si estingue se egli passa a nuove nozze)).

Testo in vigore dal 31 agosto 1978 al 12 marzo 1987

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Corte di cassazione

8 pronunce che riguardano l’art. 5 divorzio, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 13152/2026

    7 maggio 2026

    La funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile presuppone che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, restando irrilevanti le motivazioni soggettive che abbiano portato a compiere tale scelta, che è stata comunque accettata e condivisa dal coniuge, perché l'assegno di divorzio, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente all'impiego delle proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale produttive di reddito, indipendentemente dal fatto che alla base di tale scelta vi fossero ragioni affettive o di semplice opportunità economico- relazionale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto l'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, pur avendo quest'ultimo ricevuto da parte del marito, in sede di accordi di separazione, il trasferimento della quota di comproprietà indivisa su una casa di abitazione, escludendo che attraverso detta liberalità i coniugi avessero voluto regolare i propri rapporti patrimoniali futuri, tenuto conto della successiva alienazione di detto immobile e della donazione del ricavato al figlio).

    Art. 5 divorzio · Art. 2697 c.c.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 34405/2025

    28 dicembre 2025

    Le somme corrisposte a titolo di assegno divorzile da cittadino italiano, residente in Italia, in favore dell'ex coniuge residente in Svizzera è imponibile solo in quest'ultimo Paese, ai sensi dell'art. 21 della Convenzione tra Italia e Svizzera contro le doppie imposizioni, approvata a Roma il 9 marzo 1976 e ratificata con l. n. 943 del 1978, trattandosi di redditi che, non essendo disciplinati da altri articoli della medesima Convenzione, sono imponibili soltanto nello Stato di residenza.

    Art. 5 divorzio · Art. 117 cost. · Art. 23 t.u.i.r. · Art. 3 t.u.i.r.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 32910/2025

    17 dicembre 2025

    In tema di assegno divorzile, l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge e dell'impossibilità di procurarsi redditi adeguati per ragioni oggettive, superato il riferimento al tenore di vita familiare, si muove in una ambito nel quale il principio di responsabilità è destinato a contemperarsi con quello di solidarietà, con la conseguenza che, in un'ottica prognostica, è ben possibile che il giudice - anche sulla base di elementi presuntivi - possa superare l'elemento contrario rappresentato dalla giovane età lavorativa del coniuge economicamente più debole, così da riconoscere a quest'ultimo un assegno di carattere assistenziale in presenza di un oggettivo squilibrio economico-reddituale.

    Art. 5 divorzio · Art. 2729 c.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 25556/2025

    18 settembre 2025

    L'assegno di mantenimento e l'assegno divorzile hanno un'autonomia non solo processuale ma anche sostanziale, in quanto il primo risponde all'esigenza di garantire, in sede di separazione personale, un contributo al coniuge economicamente più debole, nella permanenza del vincolo matrimoniale e dei doveri che ne discendono, mentre il secondo ha natura assistenziale e compensativo-perequativa, in un contesto di cessazione definitiva del vincolo, e si fonda su differenti presupposti valutativi; ne consegue che non può ritenersi sussistente un conflitto di giudicati ex art. 2909 c.c. tra le determinazioni assunte, al riguardo, nella sentenza di separazione e le statuizioni della sentenza di divorzio, posto che la preclusione del giudicato opera esclusivamente nell'ambito di giudizi identici quanto a soggetti, petitum e causa petendi.

    Art. 5 divorzio · Art. 151 c.c. · Art. 156 c.c. · Art. 2909 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 agosto 1978

Confronto con la versione in vigore dal 3 dicembre 1970 al 31 agosto 1978. 35 parole aggiunte.

… dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze. aggiunto: Il coniuge, al quale non spetti l'assistenza sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto nei confronti dell'ente mutualistico da cui sia assistito l'altro coniuge. Il diritto si estingue se egli passa a nuove nozze.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1970-12-01;898~art5 · fonte del testo

Iuspedia

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