Legge sul divorzio

Art. 2 divorzio

Nei casi in cui il matrimonio sia stato celebrato con rito religioso e regolarmente trascritto, il giudice, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non puo' essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3, pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio.

Testo vigente dal 3 dicembre 1970

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Corte costituzionale

7 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 87/1995

    Questione infondata
    17 marzo 1995

    Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), novellato dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte di appello d…

    Art. 3 cost. · Art. 9 Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio · Art. 13 Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio · Art. 2 divorzio

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  • Ordinanza n. 193/1975

    Questione infondata
    8 luglio 1975

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, recante "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio", sollevata in riferimento all'art. 7 della Costituzione dal tribunale di Lecce con l'ordinanza di cui in epigrafe e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 176 del 1973 e manifestamente in…

    Art. 7 cost. · Art. 2 divorzio · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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  • Ordinanza n. 169/1974

    Questione infondata
    6 giugno 1974

    È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 7 e 138 della Costituzione ed all'art. 34 del Concordato tra l'Italia e la Santa Sede, nonché agli artt. 5 e 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, recante "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio", già dichiarata non fondata con la sentenza n. 176 del 6 dicembre 1973 e manifestamente infondata con l'ordinanza n. 127 del 2 maggio 1974.

    Art. 7 cost. · Art. 138 cost. · Art. 2 divorzio · Art. 34 Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929 - VII

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1970-12-01;898~art2 · fonte del testo

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