Codice civile

Art. 438 c.c. — Misura degli alimenti

[1]Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non e' in grado di provvedere al proprio mantenimento.

[2]Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto pero' riguardo alla sua posizione sociale.

[3]Il donatario non e' tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 438 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 25618/2025

    18 settembre 2025

    In tema di divorzio, la componente compensativa dell'assegno non va riconosciuta in caso di mancato contributo - ancorché incolpevole, perché dipeso dallo stato di salute del richiedente - alla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale dell'ex coniuge; tuttavia, la circostanza che l'avente diritto soffra di patologie può incidere sul quantum della componente assistenziale, determinandone l'aumento in ragione di questa peculiare condizione e delle necessità ad essa connesse. (In applicazione di tali principi, la S.C., pur cassando con rinvio la sentenza della corte d'appello, che non aveva correttamente ricostruito la condizione economico- patrimoniale del soggetto obbligato, ha confermato il riconoscimento della componente assistenziale dell'assegno, con esclusione di quella compensativa, dal momento che si trattava di una donna non più giovane, con invalidità al 75%, priva di competenze spendibili sul mercato del lavoro).

    Art. 438 c.c. · Art. 5 divorzio

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 15986/2025

    15 giugno 2025

    In tema di assegno divorzile, ove non sia possibile accertare, o non ricorra, la componente perequativa-compensativa del sopravvenuto depauperamento dell'ex coniuge richiedente, si impone il rigoroso accertamento dei presupposti fondanti, con carattere di prevalenza, la finalità assistenziale, che ricorrono in presenza di un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto, da valutare con indici significativi, in modo da poter, altresì, escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storia coniugale e familiare; in questi casi, la quantificazione dell'assegno divorzile dovrà tendenzialmente effettuarsi sulla base dei criteri di cui all'art. 438 c.c., salvi gli opportuni adattamenti, a seconda della maggiore o minore importanza degli apporti ricevuti o goduti dall'ex coniuge onerando.

    Art. 438 c.c. · Art. 5 divorzio

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 10490/2025

    22 aprile 2025
    • Alimenti

    Nel giudizio relativo alla prestazione di alimenti si deve tenere conto dei mutamenti delle circostanze verificatisi in corso di causa che, in base all'art. 440 c.c., possono incidere sulla quantificazione. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito che, nel quantificare l'assegno dovuto dal coniuge separato e donatario, aveva tenuto conto della condotta aggressiva tenuta dall'altro coniuge).

    Art. 438 c.c. · Art. 440 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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Citate insieme nelle massime

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Si è ritenuto superfluo specificare nell'art. 438 che l'impossibilità, di provvedere al proprio mantenimento può dipendere da qualsiasi causa. È ovvio infatti che, non facendosi distinzione tra le varie cause, l'interprete non può essere autorizzato a limitare la portata della norma, la quale intende riferirsi tanto all'impossibilità dovuta ad incapacità fisiche, quanto all'impossibilità estrinseca desunta dal fatto che l'alimentando non riesca a trovare un'occupazione. Non si è creduto opportuno stabilire che il bisogno dell'alimentando deve essere valutato alla stregua, non soltanto dei suoi bisogni personali, ma anche di quelli della sua famiglia infatti, se nella valutazione del bisogno si dovesse tener conto delle persone che sono a carico di colui che deve essere alimentato, si verrebbe a estendere l'obbligo degli alimenti a favore di persone verso le quali non si è tenuti. Se, invece, si intende riferirsi soltanto ai componenti del nucleo familiare in senso stretto, e cioè alla moglie e ai figli, non occorre un'espressa precisazione, poichè non si è mai dubitato che il bisogno della moglie e dei figli a carico sia inscindibile da quello della persona dell'alimentando. Nel capoverso dello stesso articolo è stata sostituita alla locuzione «sostanze», che era usata dal progetto, l'altra «condizioni economiche», poichè la capacità contributiva può risultare dai proventi dell'attività lavorativa in genere e non soltanto da compendi patrimoniali. Riguardo alla disposizione del progetto, secondo la quale la misura degli alimenti deve essere tale da assicurare all'alimentando una vita, modesta, è stato osservato che essa potrebbe autorizzare il giudice a determinare gli alimenti nella misura dello stretto necessario, con un criterio restrittivo che non è nel codice del 1865. La preoccupazione è infondata, poichè il progetto connetteva il concetto di vita modesta con la posizione sociale dell'alimentando. Comunque per eliminare ogni dubbio in proposito è stata emendata la formula, che fa ora menzione di ciò che è necessario per la vita dell'alimentando, avuto riguardo alla sua posizione sociale. In tal modo e posta in risalto la differenza tra la misura normale degli alimenti (il necessario) e quella speciale per determinati casi, come tra fratelli e sorelle (stretto necessario art. 439). In ordine all'obbligazione del donatario, è stato mantenuto, siccome più equo, il testo del progetto definitivo, il quale affermava il principio che il presupposto dell'obbligazione alimentare è la esistenza attuale nel patrimonio dei donatari, del valore delle donazioni. Nè pare che con questa formula possa ritenersi esclusa l'obbligazione del donatario nel caso in cui la cosa donata sia stata venduta, perchè in questa ipotesi alla cosa si sostituisce il prezzo, e questo rappresenta un valore che aumenta il patrimonio del donatario. Nè può dirsi, infine, che le cose donate possono non avere alcuna utilità economica, poichè, anche se si tratti, ad esempio, di biblioteche, castelli, o altri beni non redditizi, si ha pur sempre un valore capitale innegabile.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 214

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art438 · fonte del testo

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