L'obbligo, ai sensi degli articoli ((315-bis e 316-bis)) del codice civile, di mantenere, educare ed istruire i figli nati o adottati durante il matrimonio di cui sia stato pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili, permane anche nel caso di passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi i genitori. (( Il Tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio applica, riguardo ai figli, le disposizioni contenute nel capo II, del titolo IX, del libro primo, del codice civile. )) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)). L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore eta'. In ogni caso ai fini dell'assegnazione il giudice dovra' valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge piu' debole. L'assegnazione, in quanto trascritta, e' opponibile al terzo acquirente ai sensi dell'articolo 1599 del codice civile. Il tribunale da' inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli e, nell'ipotesi in cui l'esercizio della ((responsabilita' genitoriale)) sia affidato ad entrambi i genitori, circa il concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto legale. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)).
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Sentenza n. 185/1986
Parametro
14 luglio 1986
La valutazione relativa al modo ed al grado di effettiva tutela, in giudizio, di determinati interessi, spetta al legislatore ordinario, il quale non è vincolato a prevedere la qualità di parte per i titolari degli stessi. È pertanto da escludere che sia costituzionalmente illegittima l'omessa previsione della nomina di un curatore speciale per la rappresentanza in giudizio dei figli minori, nei procedimenti contenziosi relativi allo scioglimento (od alla cessazione degli effetti civili) del matrimonio ed alla separazione dei coniugi, spiegabile, d'altro canto, per non essere stata ravvisata l'opportunità di istituzionalizzare un conflitto tra genitori e figli minori con l'attribuire ai secondi la qualità di parte, ne' tantomeno di concedere agli stessi - in quanto non abilitati ad incidere sullo status di coniugi dei genitori - il potere (negato anche al Pubblico Ministero) di impugnare le sentenze concernenti i coniugi medesimi; con ciò, dovendosi ritenere idonee e sufficienti alla tutela degli interessi dei predetti minori nei procedimenti suindicati, le misure già previste in loro favore (intervento obbligatorio in giudizio del Pubblico Ministero, amplissime facoltà istruttorie del giudice, potere del collegio di decidere, in ordine ai provvedimenti relativi alla prole, ultra petitum), rimanendo per le ipotesi di concreto conflitto tra genitori e figli minori, l'esperibilità dei normali strumenti (compresa la nomina di un curatore speciale, a sua volta prevista nei giudizi attinenti allo status dei minori) contemplati in via generale dagli artt. 320, 321, 330 e 333 cod. civ.. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 24, secondo comma, e 30 - delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, primo comma (in relazione all'art. 6, secondo comma) della legge 1 dicembre 1970, n. 898 e 708 cod. proc. civ. (in relazione all'art. 155 cod. civ.), nella parte in cui non prevedono - rispettivamente, nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio e in quello di separazione personale dei coniugi - la nomina di un curatore speciale che rappresenti il minore, figlio delle parti, in ordine alla pronuncia sull'affidamento e ad ogni altro provvedimento a lui pertinente).
Confronto con la versione in vigore dal 12 marzo 1987 al 7 febbraio 2014. 413 parole tolte, 107 parole aggiunte.
L'obbligo, ai sensi degli articolitolto: 147 e 148aggiunto: 315-bis e 316-bis del codice civile, di mantenere, educare ed istruire i figli nati o adottati … caso di passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi i genitori. Iltolto: tribunaleaggiunto: Tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimoniotolto: dichiara a quale genitore i figli sono affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Ove il tribunale lo ritenga utile all'interesse dei minori, anche in relazione all'eta' degli stessi, puo' essere disposto l'affidamento congiunto o alternato. In particolare il tribunale stabilisce la misura ed il modo con cui il genitore non affidatario deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli, nonche' le modalita' di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi. Il genitore cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del tribunale, ha l'esercizio esclusivo della potesta' su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal tribunale. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non siano affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e puo' ricorrere al tribunale quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. Qualora il genitore affidatario non si attenga alle condizioni dettate, il tribunale valutera' detto comportamento al fine del cambio di affidamentoaggiunto: applica, riguardo ai figli, le disposizioni contenute nel capo II, del titolo IX, del libro primo, del codice civile. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154. L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i … inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli e, nell'ipotesi in cui l'esercizio dellatolto: potesta'aggiunto: responsabilita' genitoriale sia affidato ad entrambi i genitori, circa il concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto legale.tolto: In caso di temporanea impossibilita' di affidare il minore ad uno dei genitori, il tribunale procede all'affidamento familiare di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184. Nell'emanare i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e al contributo per il loro mantenimento, il giudice deve tener conto dell'accordo fra le parti: i provvedimenti possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo, ed emessi dopo l'assunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti d'ufficio dal giudice, ivi compresa, qualora sia strettamente necessario anche in considerazione della loro eta', l'audizione dei figli minori. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito, e, nel caso previsto dal comma 8, anche d'ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento e' trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare. Nel fissare la misura dell'assegno di mantenimento relativo ai figli il tribunale determina anche un criterio di adeguamento automatico dello stesso, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. 12. In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori e' obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficolta' di reperire il soggettoaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
FunzionalitàFanno funzionare il sitoSempre attive
StatisticheMisurano chi visitaNon usate
EsperienzaContenuti su misuraNon usata
Annunci su GoogleMisura se funzionanoSolo se acconsenti
Banner animatiAnnunci del circuito AwinSolo se acconsenti
Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari