Corte costituzionale

Sentenza n. 185/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/07/1986 · relatore Renato Dell'Andro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 5, primo

comma (in relazione all'art. 6 secondo comma) della legge 1 dicembre

1970 n. 898 ("Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio") e

708 codice procedura civile (in relazione all'art. 155 codice civile)

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 26 gennaio 1982 dal Tribunale di Genova nel

procedimento civile vertente tra Casagrande Adriana e Gorla Alfredo

iscritta al n. 376 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 297 dell'anno 1982;

2) ordinanza emessa il 19 giugno 1984 dal Tribunale di Genova nei

procedimenti civili riuniti vertenti tra Giovannetti Maddalena e Ghio

Pietro iscritta al n. 1217 del registro ordinanze 1984 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 68 bis dell'anno 1985.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 aprile 1986 il Giudice relatore

Renato Dell'Andro;

udito l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento civile avente ad oggetto lo

scioglimento degli effetti civili del matrimonio e l'affidamento della

figlia minore, il Tribunale di Genova, con ordinanza del 26 gennaio

1982, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 24, comma secondo, 30 e 3, commi primo e

secondo, Cost., dell'art. 5, comma primo (in relazione all'art. 6,

comma secondo), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, nella parte in cui

non prevede la nomina di un curatore speciale che rappresenti in

giudizio il minore figlio delle parti, in ordine alla pronuncia

sull'affidamento e ad ogni altro provvedimento che lo riguardi.

Il Tribunale premette che negli ultimi tempi, a seguito di una

differente lettura dei principii costituzionali secondo una coerente

linea di tendenza che dagli artt. 2 e 3 conduce agli artt. 29, 30 e 31

Cost., vi è stata, da parte di dottrina e giurisprudenza, una più

attenta considerazione della posizione del minore, quale soggetto

titolare di diritti soggettivi perfetti, autonomi ed azionabili, membro

a tutti gli effetti della comunità sociale.

Le disposizioni costituzionali, quali gli artt. 30 e 31 Cost., che

più specificatamente attengono alla problematica familiare e minorile,

pertanto, vengono interpretate avendo presente che la tutela dei

diritti fondamentali, anche nelle formazioni sociali in cui si svolge

la personalità, e l'impegno pubblico a rimuovere ogni ostacolo allo

sviluppo della personalità stessa, sono previsioni che si indirizzano

anche al minore. Da un altro lato, viene sottolineato che, se i termini

"minore" e "minore età" non acquistano una posizione centrale nel

contesto costituzionale, ciò è indice non già di una scarsa

considerazione verso il fanciullo, ma al contrario di una inversione di

tendenza rispetto al precedente ordinamento ricco di riferimenti alla

"particolarità" e "specificità" della condizione minorile, e quindi

di una scelta a favore del fanciullo, non più oggetto di una assoluta

ed incondizionata volontà degli adulti, ma sicuramente "persona" alla

pari di ogni altro individuo.

Tali orientamenti ed interpretazioni, prosegue il giudice a quo,

costituiscono il necessario presupposto per una ricostruzione

sistematica del c.d. diritto minorile, nella prospettiva di una tutela

preminente dell'interesse del fanciullo ed al fine di una compiuta

realizzazione dei suoi diritti, e trovano conferma in una serie di

disposizioni normative, soprattutto successive alla riforma del diritto

di famiglia, come quelle che impongono al giudice di tutelare

esclusivamente l'interesse materiale e morale dei figli nel decidere il

loro affidamento e nell'adottare gli altri provvedimenti ad essi

relativi in caso di separazione personale dei genitori o di

scioglimento del loro matrimonio. Queste enunciazioni, però, rischiano

di trasformarsi in mere clausole di stile ove non trovino precisi

riscontri in sede processuale. È quel che ad esempio accade, afferma

ancora il Tribunale di Genova, nel procedimento di divorzio, nel quale

il giudice deve appunto decidere dell'affidamento del minore e prendere

altri provvedimenti che possono avere effetti rilevanti sull'avvenire

del fanciullo e sullo sviluppo della sua personalità, senza che al

minore sia dato di stare in giudizio a mezzo di un curatore speciale

per la tutela dei suoi interessi, mentre in differenti situazioni (ad

esempio art. 320, ultimo comma, c.c.), quando si profili conflitto di

interessi, è sempre richiesta la nomina di un rappresentante. Non può

invero contestarsi che il minore, almeno limitatamente alle pronunce

che lo riguardano, sia titolare di specifici interessi morali e

patrimoniali, interessi che non sono adeguatamente protetti dalla

presenza in giudizio dei genitori, che non hanno alcuna rappresentanza

per i figli minori e difendono i propri interessi personali (tanto che

sovente la prole è usata come mezzo di pressione o di scambio ovvero i

suoi interessi sono comunque subordinati all'esigenza dei coniugi ad

una sollecita pronuncia). Né l'interesse dei minori pare

sufficientemente protetto dall'intervento obbligatorio del P. M., il

quale non sta in giudizio come sostituto processuale degli stessi, ma

per l'attuazione obiettiva della legge, ed in tal veste si preoccupa si

dell'interesse dei minori, ma non certo in modo esclusivo. In ogni

caso, la difesa del fanciullo non offre le medesime garanzie di quella

esercitata da un rappresentante privato direttamente impegnato in tale

ufficio, come è dimostrato dal confronto con altri procedimenti, quale

quello di opposizione al decreto di adottabilità, in cui accanto al P.

M. è pure presente un curatore del minore.

Analogamente, continua il Tribunale, non può essere sufficiente il

potere del collegio di andare ultra petitum sui provvedimenti

concernenti la prole e di disporre d'ufficio mezzi di prova, giacché

tali poteri non possono sostituire la presenza in giudizio, su un piano

di parità con le altre parti, di un rappresentante del minore che

adeguatamente tuteli l'interesse di questo in ordine all'affidamento e

agli altri conseguenziali provvedimenti.

La disposizione impugnata, conclude il giudice a quo, là dove non

prevede la nomina di un curatore speciale che rappresenti il minore nel

procedimento, limitatamente alle pronunce che lo riguardano, appare

pertanto in contrasto con l'art. 24 (per violazione del diritto di

difesa del minore, figlio delle parti, che non può far valere

adeguatamente il suo interesse nel giudizio), con gli artt. 3, comma

secondo, e 30 (perché nella specie la mancata tutela dell'interesse

del fanciullo costituisce potenzialmente grave ostacolo allo sviluppo

della personalità e all'adempimento degli obblighi di mantenimento,

istruzione ed educazione, posti a carico dei genitori o di altri

soggetti, in caso di loro incapacità) e con l'art. 3, comma primo,

Cost. (per violazione del principio di eguaglianza, riguardo ai

frequenti casi in cui è prevista la nomina di un curatore del minore

in ipotesi di conflitto di interessi con i genitori).

L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per il rigetto della questione.

Osserva l'Avvocatura che, se si considerano le norme sostanziali a

favore dei minori e gli strumenti di garanzia dei loro interessi sul

piano processuale, quali l'intervento obbligatorio del P. M. ed il

potere del giudice di andare ultra petitum e di disporre d'ufficio

indagini e mezzi di prova, emerge come l'adombrato difetto di

adeguatezza in realtà non sussiste. Infatti, essendo la nomina di un

curatore speciale che rappresenti i figli minori consentita solo in

talune ipotesi di conflitto di interessi patrimoniali (artt. 155, 320,

321 codice civile, 5 e 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898), la

mancata previsione di tale nomina nei giudizi di separazione o divorzio

costituisce una precisa scelta compiuta dal legislatore a seguito di

una discrezionale valutazione dei pro e dei contro e soprattutto in

considerazione degli inconvenienti cui potrebbe dar luogo, prima o poi,

sul piano degli interessi non patrimoniali del minore, l'opposta

soluzione. Il legislatore, invero, conclude l'Avvocatura, ha

individuato il giusto punto di equilibrio tra le diverse soluzioni

ipotizzabili col prevedere che le decisioni sull'affidamento devono

essere prese dal giudice pure in difformità dalle conclusioni delle

parti, facendo esclusivo riferimento agli interessi di ogni genere dei

minori e previo l'eventuale autonomo esercizio dei più ampi e

latamente intesi poteri istruttori.

3. - Nel corso di un altro procedimento civile avente ad oggetto la

separazione personale dei coniugi e l'affidamento della figlia minore,

il Tribunale di Genova, con ordinanza del 19 giugno 1984, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24,

comma secondo, 30 e 3, commi primo e secondo, Cost., dell'art. 708

codice procedura civile (in relazione all'art. 155 c.c.) nella parte

in cui non prevede la nomina di un curatore speciale che rappresenti in

giudizio il minore figlio delle parti, in ordine alla pronuncia

sull'affidamento e ad ogni altro provvedimento che lo riguardi.

Nel merito il Tribunale riporta le argomentazioni svolte nella

precedente ordinanza, osservando che esse valgono a maggior ragione per

il procedimento di separazione giudiziale, in cui il minore si trova,

se possibile, ancor meno fornito di adeguate garanzie, nell'ambito di

un vasto e talora spietato contenzioso tra i coniugi, che spesso si

servono di lui come di un'arma per prevalere l'uno sull'altro.

L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

4. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

svolgendo nel merito considerazioni identiche a quelle svolte nel

precedente giudizio e concludendo per il rigetto della questione. Considerato in diritto :

1. - Le ordinanze in epigrafe sollevano analoghe questioni di

legittimità costituzionale e, pertanto, i relativi giudizi possono

essere riuniti e decisi con unica sentenza.

Le ordinanze di rimessione, premesso che un'attenta lettura della

Costituzione induce a concludere che la tutela dei diritti

fondamentali, anche nelle formazioni sociali nelle quali si svolge la

personalità dei singoli e l'impegno statale a rimuovere gli ostacoli

che si frappongono allo sviluppo di quest'ultima, si indirizzano anche

ai minori, pur ammettendo che non poche garanzie sono dettate dalla

legislazione ordinaria a favore dei figli minori in tema di giudizi per

lo scioglimento del matrimonio e per la separazione fra coniugi,

lamentano l'insufficienza delle predette garanzie ed assumono essere la

previsione d'un curatore speciale, rappresentante in giudizio dei figli

minori, l'unica strada per un'efficace, completa tutela processuale dei

medesimi.

La Corte deve preliminarmente dar atto che l'esame dei principii

costituzionali, secondo una linea di tendenza che dagli artt. 2 e 3

conduce agli artt. 29, 30 e 31 Cost., costituisce una delle

fondamentali chiavi di lettura delle problematiche relative alla vita

dei minori nella famiglia. E deve altresì riconoscere che le

ordinanze in epigrafe tendono, nelle intenzioni dei giudici a quibus,

alla massima tutela, in sede processuale, di principii e valori,

relativi alla formazione ed alla crescita umana, ampiamente affermati

dalla vigente costituzione: dal fatto che quest'ultima

nominalisticamente poco si soffermi sui minori o sulla minore età va,

infatti, dedotta, tenuto conto dell'ordinamento precostituzionale tanto

prodigo di riferimenti alla "particolarità" della condizione minorile,

una scelta di sostanza a favore del minore, considerato, ad ogni

consentito effetto, persona umana al pari di ogni altro soggetto, senza

alcun bisogno di esplicite quanto sovrabbondanti enunciazioni in

proposito.

Tutto ciò spiega le ragioni per le quali il legislatore, nei

giudizi in esame, ha disposto che i provvedimenti relativi alla prole

vengano assunti dal giudice nell'esclusivo interesse morale e materiale

della medesima. Ed a tal proposito non va dimenticato che, nel corso

dei lavori preparatori per la riforma del diritto di famiglia, venne

respinto un emendamento che, in materia, prevedeva una norma in base

alla quale i provvedimenti relativi alla prole dovevano essere assunti

non nell'esclusivo interesse dei figli ma anche nell'interesse della

famiglia e dei genitori.

2. - Senonché, la questione qui in discussione attiene, più

specificatamente, alla legittimità costituzionale degli artt. 5, primo

comma (in relazione all'art. 6, secondo comma) della legge 1 dicembre

1970 n. 898 e 708 codice procedura civile (in relazione all'art. 155

codice civile) in quanto non prevedono la nomina d'un curatore speciale

che rappresenti in giudizio il minore figlio delle parti, in ordine

alla pronuncia sull'affldamento e ad ogni altro provvedimento che lo

riguardi. Va, pertanto, qui esaminato se, particolarmente, la mancanza

della scelta, da parte del legislatore ordinario, della nomina del

preindicato curatore speciale costituisca violazione degli artt. 3,

primo e secondo comma, 24, secondo comma e 30 Cost.

Va premesso che, nelle preindicate deliberazioni relative ai figli

minorenni, il giudice, a differenza delle decisioni da lui assunte nei

procedimenti contenziosi, non si pronuncia su quale dei litiganti ha

ragione e quale ha torto bensì sceglie la soluzione migliore per un

terzo (appunto il figlio minorenne) nell'esclusivo suo interesse. Nei

procedimenti contenziosi relativi allo scioglimento del matrimonio ed

alla separazione dei coniugi s'inserisce, pertanto, un giudizio che

autorevole dottrina non ha esitato a definire di volontaria

giurisdizione: comunque, a parte ogni questione di classificazione,

certo è che, nei procedimenti innanzi indicati, gli accertamenti e le

decisioni relative ai figli minorenni costituiscono il risultato di

valutazioni autonome, disciplinate da norme sostanziali e processuali

distinte e certamente diverse da quelle che vanno applicate dal giudice

nel procedimento principale contenzioso.

Deve, poi, qui sottolinearsi che, nelle leggi impugnate e nel

sistema attualmente vigente, gli interessi dei minori figli delle

parti, nei giudizi in discussione, non solo non rimangono senza tutela

ma sono garantiti da una serie non indifferente di misure, che il

legislatore ha ritenuto idonee e sufficienti in materia.

L'intervento obbligatorio in giudizio del P. M. che, se certamente

non agisce in veste di sostituto processuale dei minori, deve,

nell'assicurare la legalità della decisione della controversia,

preoccuparsi della tutela degli interessi dei predetti, nell'esercizio

di tutte le attività processuali a lui consentite (ad esempio:

deduzione di prove, conclusioni ed impugnazioni della sentenza, ai

sensi del terzo comma dell'art. 5 della legge 1 dicembre 1970 n. 898);

le amplissime facoltà istruttorie del giudice; il potere del collegio

di decidere, in ordine ai provvedimenti relativi alla prole, ultra

petitum, costituiscono, come le stesse ordinanze di rimessione

riconoscono, misure certamente dirette alla tutela, in giudizio, degli

interessi dei minori.

3. - Le ordinanze di rimessione non ritengono, tuttavia, le

predette misure soluzioni "ottimali" (così esplicitamente l'ordinanza

del 19 giugno 1984) ai fini di una completa tutela dei minori figli

delle parti nei giudizi in discussione.

La valutazione relativa al modo ed al grado di effettiva tutela, in

giudizio, di determinati interessi spetta al legislatore e non a questa

Corte.

Va qui, comunque, ricordato che il legislatore ordinario non è

vincolato, in tutti i casi di riconosciuti interessi al giudizio o nel

giudizio, a prevedere la qualità di parte per i titolari degli stessi

interessi.

Va, inoltre, particolarmente sottolineato che i giudizi di

cessazione degli effetti civili del matrimonio e di separazione

personale dei coniugi, non attengono né si riflettono, quale che sia

l'esito dei giudizi stessi, sullo stato dei figli. Ed il legislatore,

nei giudizi che attengono allo status dei minori (situazioni diverse,

pertanto, rispetto a quelle qui in esame) come ad esempio nel giudizio

per il disconoscimento di paternità ed in quello di opposizione al

decreto di adottabilità, prevede la nomina d'un rappresentante del

minore. Come, soltanto quando sorge un conflitto di interessi

(situazione, anche questa, diversa da quelle qui in esame)

nell'amministrazione dei beni dei figli, il giudice tutelare nomina, ai

sensi dell'art. 320 codice civile, un curatore speciale.

Vero è che il legislatore non ha ravvisato, nella specie,

l'opportunità d'istituzionalizzare un conflitto tra genitori e figli:

ciò avverrebbe certamente con l'attribuzione della qualità di parte

ai minori - figli, nei procedimenti qui in discussione, e con la nomina

d'un curatore per la rappresentanza in giudizio dei medesimi. Mentre,

non potendo i figli minori, nei giudizi in esame, incidere sullo status

di coniugi dei loro genitori, non è stato ritenuto dal legislatore

opportuno, fra l'altro, consentire ai figli minorenni un potere

d'impugnazione della sentenza relativa ai coniugi, potere negato, come

tale, peraltro, allo stesso pubblico ministero.

Non avendo il legislatore ritenuto d'istituzionalizzare la

situazione di conflittualità tra genitori e figli minorenni,

rimangono, per le ipotesi di concreta conflittualità tra i medesimi, i

normali strumenti (ed anche, a volte, la nomina di un curatore

speciale) previsti in via generale dal codice civile (oltre al già

ricordato art. 320, cfr. gli artt. 321,330 e 333) come la Corte di

Cassazione ha rilevato.

4. - La normativa impugnata non contrasta, in conseguenza di tutto

quanto osservato, con l'art. 24, secondo comma, né con gli artt. 30 e

3, primo e secondo comma, Cost.

La predetta normativa non viola l'art. 24, secondo comma, Cost. in

quanto, non esiste in materia, una particolare situazione giuridica

soggettiva di diritto sostanziale, tale da essere necessariamente

garantita, nei giudizi in esame, attraverso l'attribuzione della

qualità di parte ai figli - minori e, conseguentemente, attraverso la

nomina d'un curatore in giudizio; non viola gli artt. 3, secondo comma,

e 30 Cost. permanendo, quale che sia l'esito dei giudizi in

discussione, nei genitori gli obblighi di mantenimento, istruzione ed

educazione dei figli; né viola l'art. 3, primo comma, Cost., in

quanto, ribadito che la scelta tra la nomina d'un curatore in giudizio

dei figli minori e gli strumenti attualmente previsti, dal sistema, per

la difesa degli interessi dei predetti, spetta al legislatore, va

conclusivamente aggiunto che l'opzione operata dal medesimo nei

procedimenti di cui qui si discute non è da ritenersi, per le ragioni

innanzi enunciate, irrazionale, in relazione alle certamente diverse

ipotesi in cui è prevista la nomina del predetto curatore.

Le sollevate questioni di legittimità costituzionale devono,

pertanto, esser dichiarate non fondate.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi proposti con le ordinanze del Tribunale di Genova

del 26 gennaio 1982 e del 19 giugno 1984;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale,

sollevate, con riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 24,

secondo comma, e 30 Cost., dalle predette ordinanze, degli artt. 5,

primo comma (in relazione all'art. 6, secondo comma) della legge 1

dicembre 1970, n. 898 e 708 codice procedura civile (in relazione

all'art. 155 codice civile).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:185 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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