Corte costituzionale

Sentenza n. 228/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/06/1995 · relatore Renato Granata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44, in

relazione all'art. 42, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,

dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa) promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio 1994 dal

Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra la curatela

del Fallimento della "3E s.p.a." e la Banca Agricola milanese s.p.a.

iscritta al n. 427 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale,

dell'anno 1994;

Visti l'atto di costituzione della Banca Agricola milanese s.p.a

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 2 maggio 1995 il Giudice relatore

Renato Granata;

Uditi l'avv. Massimo Luciani per la Banca Agricola Milanese s.p.a.

e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto In un giudizio civile tra la curatela del Fallimento della "3E

s.p.a." e la Banca Agricola Milanese s.p.a. - nel quale si

controverteva sull'efficacia di pagamenti effettuati dalla convenuta

per conto della "3E", sua correntista, dopo la sentenza dichiarativa

di fallimento ma prima della sua affissione ex art. 17 del regio

decreto del 1942, n. 267 - il Tribunale di Milano adito, ritenutane

la rilevanza e la non manifesta infondatezza in riferimento all'art.

24 della Costituzione, ha sollevato, con ordinanza del 17 febbraio

1994, questione incidentale di legittimità dell'art. 44, in

relazione all'art. 42, del regio decreto n. 267 del 1942 (legge

fallimentare) "nella parte, in cui non è previsto che gli effetti

del fallimento rispetto ai terzi decorrano dall'affissione, salvo

prova contraria della conoscenza da parte del terzo della sentenza di

fallimento".

Secondo il giudice a quo, la normativa denunciata - nella

consolidata interpretazione giurisprudenziale costituente il diritto

vivente, secondo cui gli atti compiuti dal fallito ed i pagamenti da

lui, o per conto di lui, eseguiti dopo la pubblicazione (attraverso

il deposito in cancelleria) della sentenza dichiarativa di fallimento

sono immediatamente inefficaci nei confronti dei creditori anche

prima dell'affissione (alla porta esterna del Tribunale) ai sensi del

citato art. 17 della legge fallimentare, e senza che rilevi

l'eventuale buona fede dei terzi - comporterebbe, in danno di questi,

una sostanziale privazione del diritto della difesa "che vive proprio

nella esclusione di una responsabilità senza colpa". Dal che appunto

l'ipotizzato vulnus all'art. 24 della Costituzione.

Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituita la Banca Agricola

Milanese, svolgendo considerazioni adesive a quelle contenute

nell'ordinanza di rinvio ed, in particolare, sostenendo che la

pertinenza del parametro costituzionale, ivi richiamato, risulterebbe

confermata dalle recenti sentenze della Corte nn. 32, 47 e 110 del

1995, nelle quali questioni analoghe, a quella odierna, sarebbero

state esaminate in relazione al citato art. 24.

In senso opposto ha concluso l'Avvocatura dello Stato, per

l'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri, escludendo la

fondatezza della proposta impugnativa, in considerazione soprattutto

della "non conferenza del richiamo all'art. 24 Cost.", non venendo in

questo caso in gioco l'esercizio della tutela giurisdizionale. Considerato in diritto Il Tribunale di Milano dubita che l'art. 44 della legge

fallimentare, che fa decorrere gli effetti della sentenza di

fallimento, di cui al precedente art. 42, dalla data della sua

pubblicazione, contrasti con l'art. 24 della Costituzione, nella

parte in cui considera tali effetti opponibili anche al terzo di

buona fede, che abbia contrattato con (o per) il fallito dopo il

fallimento, ma prima della affissione della correlativa pronunzia ai

sensi dell'art. 17 della stessa legge.

La questione così prospettata non è fondata, per la non

pertinenza del riferimento all'art. 24 Cost., così come eccepito

dall'Avvocatura dello Stato.

Occorre, invero, distinguere tra i profili processuali

dell'esecuzione concorsuale - in relazione ai quali la conoscenza o

la conoscibilità della sentenza, o di altro connesso provvedimento

decisorio della procedura, assumono rilievo ai fini della correlativa

impugnazione - e profili, invece, sostanziali, come quelli che

vengono nella specie in considerazione per quanto attiene

all'automatismo degli effetti del fallimento con aggancio ad un

momento temporale unico.

I profili processuali della disciplina fallimentare coinvolgono

all'evidenza il diritto della difesa; e ad essi hanno appunto

(direttamente o per taluni aspetti) riguardo la sentenza n. 110 del

1995 (sul dies a quo del termine per l'azione revocatoria, ex art. 67

legge fallimentare) e l'ordinanza n. 32 del 1995 (sulla posizione dei

crediti anteriori all'amministrazione controllata, ai fini della

formazione dello stato passivo, nel fallimento conseguente, e della

correlativa opponibilità), richiamate dalla Banca come precedenti in

relazione all'art. 24 della Costituzione (mentre nella sentenza n.

47/1995, pure essa a tal fine richiamata dalla parte, la censura per

violazione del diritto di difesa risulta viceversa assorbita).

Diversamente, nel caso di specie, l'art. 24 non può essere

invocato, perché il combinato contesto delle norme denunciate non

attiene al regime delle impugnazioni della sentenza di fallimento, ma

al momento di produzione di taluni suoi effetti, che il legislatore

ha inteso ricollegare, con immediatezza ed unità temporale,

direttamente alla pubblicazione, con il deposito in cancelleria (che

segna la prima esteriorizzazione di quella pronunzia quale

espressione di imperatività giurisdizionale, suscettibile di

potenziale conoscenza): così individuando - sul piano sostanziale -

e con esercizio di discrezionalità legislativa, il punto di

equilibrio tra le contrapposte istanze di garanzia dei creditori

(contro atti che ne alterino la par condicio a ridosso della

pronuncia di fallimento) e di tutela dei terzi coinvolti nella

procedura, in modo che volutamente prescinde dalle ulteriori forme di

pubblicità previste, ad altri fini, dall'art. 17. Il coinvolgimento

di detta ultima disposizione nell'odierna impugnativa - che concerne,

si ripete, la dimensione temporale degli effetti sostanziali del

fallimento - è quindi, a sua volta, fuori luogo; né può valere,

come si pretenderebbe, ad agganciare il parametro dell'art. 24 Cost.,

per la dimostrata arbitrarietà di una siffatta contaminazione tra

effetti sostanziali e profili processuali del fallimento.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 42, 44 e 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,

dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa) sollevata, in riferimento all'art. 24 della

Costituzione, dal Tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:228 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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