Codice penale

Art. 162 c.p. — Oblazione nelle contravvenzioni

[1]Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda, il contravventore e' ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento. 25

[2]Il pagamento estingue il reato.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 24 giugno 1961, n. 510, convertito con modificazioni dalla L. 28 luglio 1961, n. 769

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Il D.L. 24 giugno 1961, n. 510, convertito con modificazioni dalla L. 28 luglio 1961, n. 769, ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che "In deroga agli articoli 162 del Codice penale e 21 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, per le violazioni delle norme del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1952, n. 2385, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495, nonche' del presente decreto, costituenti delitti punibili con la sola multa, l'Intendente di finanza, su apposita istanza, puo' consentire che il trasgressore effettui il pagamento, oltre che del tributo dovuto, di una somma non inferiore al doppio e non superiore al decuplo del tributo stesso".

Testo vigente dal 28 giugno 1961

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

7 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 381/2003

    Questione infondata
    30 dicembre 2003

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 162 e 162-bis del codice penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che il giudice possa liquidare le spese alla parte civile in caso di estinzione del reato a seguito di oblazione. Ed invero, analoga questione, ancorché riguardante il solo art. 162 cod. pen., è stata già decisa, nel senso della manifesta infondatezza, con ordinanza n. 73 del 1993 e, in assenza di nuovi o diversi profili di incostituzionalità, anche la questione all’esame dev’essere decisa in egual modo. - Questione già sollevata nei confronti del solo art. 162 cod. pen. in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, e decisa con ordinanza n. 73/1993.

    Art. 162 c.p. · Art. 162-bis c.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 73/1993

    Questione infondata
    26 febbraio 1993

    La disciplina essenziale dell'istituto della oblazione è dettata dagli artt. 162 e 162 bis cod.pen., di guisa che la norma di cui il rimettente chiede l'introduzione - volta a prevedere la possibilità di condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile con la sentenza che dichiara estinto il reato per oblazione - ben potrebbe trovare collocazione nell'impugnato art. 162 cod.pen.. Deve perciò essere respinta l'eccezione di inammissibilità avanzata dall'Avvocatura dello Stato secondo cui il lamentato vizio di incostituzionalità non deriva dalla norma denunciata, ma da altre collocate nel codice di rito (artt. 538 e 541) le quali subordinano la pronuncia del giudice penale sulle questioni civili ad una pronuncia di condanna.

    Art. 162 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 129 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 89/1990

    Questione inammissibile
    26 febbraio 1990

    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale; Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 77, 53 e 57 della legge n. 689 del 1981 (Modifiche al sistema penale), sollevata dal Pretore di Alba, senza riferimento a pa…

    Art. 162 c.p. · Art. 162-bis c.p. · Art. 498 c.p. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (22)

Se ne mostrano 16 su 22, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Ho apportato alcune modificazioni alla disciplina della oblazione nelle contravvenzioni (art. 162). Anzitutto ho ritenuto conveniente non restringere l'ammissibilità dell'oblazione alle sole contravvenzioni prevedute dal codice penale, come invece faceva il progetto. Le regole del codice devono estendersi anche alle contravvenzioni represse da leggi speciali, quando queste non dispongono diversamente in modo espresso. In secondo luogo ho provveduto a facilitare l'applicazione dell'utile istituto, estendendo il limite edittale dell'ammenda (sino a lire diecimila, anzichè sino a lire seimila), e rendendo possibile l'oblazione sino all'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, con che viene ammessa la oblazione (salvo il suddetto limite di pena) anche per le contravvenzioni di competenza del tribunale.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 82

Che cosa è cambiato dal 28 giugno 1961

Confronto con la versione in vigore dal 18 novembre 1945 al 28 giugno 1961.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 24 giugno 1961, n. 510, convertito con modificazioni dalla L. 28 luglio 1961, n. 769

    Il D.L. 24 giugno 1961, n. 510, convertito con modificazioni dalla L. 28 luglio 1961, n. 769, ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che "In deroga agli articoli 162 del Codice penale e 21 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, per le violazioni delle norme del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1952, n. 2385, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495, nonche' del presente decreto, costituenti delitti punibili con la sola multa, l'Intendente di finanza, su apposita istanza, puo' consentire che il trasgressore effettui il pagamento, oltre che del tributo dovuto, di una somma non inferiore al doppio e non superiore al decuplo del tributo stesso".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art162 · fonte del testo

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