Corte costituzionale

Sentenza n. 337/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/07/1998 · relatore Annibale Marini

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 44, secondo comma, e 200 del regio decreto 16 marzo 1942,

n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,

dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa), promossi con ordinanze emesse: 1) il 14 ottobre 1997

dal giudice istruttore del Tribunale di Terni nel procedimento civile

vertente tra soc. coop. a r.l. Molino Cooperativo Intercomunale di

Amelia in l.c.a. e Mignini s.p.a., iscritta al n. 882 del registro

ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 53, prima serie speciale, dell'anno 1997; 2) il 6 novembre 1997

dal giudice istruttore del Tribunale di Terni nel procedimento civile

vertente tra soc. coop. a r.l. Molino Cooperativo Intercomunale di

Amelia in l.c.a. e Agripan s.r.l. iscritta al n. 906 del registro

ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1998;

Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1998 il giudice

relatore Annibale Marini.

Motivazione

Ritenuto in fatto Nel corso di due giudizi aventi ad oggetto la declaratoria di

inefficacia di pagamenti effettuati ad enti posti in liquidazione

coatta amministrativa, il giudice istruttore presso il Tribunale di

Terni, con due ordinanze del 14 ottobre e del 6 novembre 1997, ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale degli artt. 44, secondo comma, e 200 del

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), nella parte

in cui non prevedono che nel procedimento di liquidazione coatta

amministrativa la produzione degli effetti sostanziali rispetto ai

terzi sia temporalmente collegata alla conoscibilità del

provvedimento di liquidazione coincidente con la sua pubblicazione

nella Gazzetta Ufficiale.

Secondo quanto ritenuto dal rimettente, l'art. 44 della legge

fallimentare, applicabile alla liquidazione coatta amministrativa in

virtù dell'espresso richiamo operato dall'art. 200 della stessa

legge, disporrebbe l'inefficacia rispetto ai creditori dei pagamenti

ricevuti dall'ente in liquidazione sin dalla data del provvedimento

di liquidazione e, quindi, prima che lo stesso sia pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 197 della legge fallimentare.

Siffatta disciplina si porrebbe, secondo il giudice a quo, in

contrasto con l'art. 3 della Costituzione, per l'irragionevole

disparità di trattamento che si verrebbe a determinare, a fronte di

una identica posizione, tra i terzi coinvolti nella procedura

fallimentare e i terzi coinvolti nella procedura di liquidazione

coatta amministrativa.

Mentre, infatti, nel fallimento, il dies a quo degli effetti

sostanziali rispetto ai terzi, ed in specie dell'inefficacia dei

pagamenti ricevuti dal fallito, coinciderebbe con il deposito in

cancelleria della sentenza dichiarativa di fallimento, che in tal

modo diverrebbe suscettibile di potenziale conoscenza da parte dei

terzi, nella liquidazione coatta amministrativa l'inefficacia dei

pagamenti si verificherebbe sin dalla data del provvedimento che

ordina la liquidazione ed indipendentemente dalla astratta

possibilità di conoscenza del provvedimento medesimo. Considerato in diritto

1. - Il giudice istruttore presso il Tribunale di Terni dubita, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, della legittimità

costituzionale degli artt. 44, secondo comma, e 200 del regio decreto

n. 267 del 1942 (legge fallimentare), nella parte in cui non

prevedono che nel procedimento di liquidazione coatta amministrativa

il momento di produzione degli effetti sostanziali rispetto ai terzi

sia collegato a quello della conoscibilità del provvedimento di

liquidazione coincidente con la sua pubblicazione nella Gazzetta

Ufficiale.

2. - I giudizi, avendo ad oggetto identiche questioni, devono

essere riuniti e decisi con unica sentenza.

3. - L'assunto che sorregge il dubbio di costituzionalità avanzato

dal rimettente consiste nel differente grado di conoscibilità per i

terzi della sentenza dichiarativa di fallimento rispetto al decreto

di liquidazione coatta amministrativa e, quindi, nella maggiore

tutela accordata, sotto tale aspetto, ai terzi coinvolti nella

procedura fallimentare rispetto ai terzi coinvolti nella procedura di

liquidazione coatta amministrativa.

E ciò in quanto mentre la sentenza, con il deposito in

cancelleria, diverrebbe suscettibile di potenziale conoscenza da

parte dei terzi, il decreto resterebbe, prima della sua

pubblicazione, un atto interno all'amministrazione privo, in quanto

tale, di astratta conoscibilità.

La premessa interpretativa, riassuntivamente esposta, è erronea e,

conseguentemente, infondato è il dubbio di costituzionalità che ne

costituisce la logica conclusione.

Il decreto di liquidazione, in quanto atto giuridico, viene,

infatti, ad esistenza, come la sentenza, solo con la sua

"esteriorizzazione" che si realizza secondo la disciplina propria

dell'atto amministrativo.

Resta, allora, da stabilire se il terzo interessato abbia quella

possibilità di accesso e, quindi, di conoscenza del decreto di

liquidazione che il rimettente riferisce alla sentenza. E la risposta

al riguardo è senz'altro affermativa, ben potendo il debitore di una

impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa assumere, prima

di pagare, le opportune informazioni, presso la competente

amministrazione, circa l'esistenza e il contenuto di un eventuale

decreto di liquidazione dell'impresa ed ottenerne copia, ai sensi

degli artt. 22 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche

eventualmente in via d'accesso informale (art. 3 del d.P.R. 27 giugno

1992, n. 352). In compiuta analogia a quanto previsto per la sentenza

ed in attuazione dei principi di trasparenza che devono informare

l'azione della pubblica amministrazione.

Sotto un diverso aspetto, occorre, altresì, considerare che, come

è noto, il decreto di liquidazione può essere successivo alla

sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza (art. 195 della legge

fallimentare). Ipotesi quest'ultima nella quale i terzi coinvolti

nella liquidazione coatta amministrativa possono avere conoscenza,

prima del decreto di liquidazione, della sentenza dichiarativa dello

stato di insolvenza.

Eguale essendo, in ogni caso, la conoscibilità in capo ai terzi

della sentenza e del decreto, deve escludersi l'esistenza di

qualsiasi discriminazione, sotto tale aspetto, tra i terzi coinvolti

nel fallimento ed i terzi coinvolti nella liquidazione coatta

amministrativa e, quindi, la fondatezza della questione di

costituzionalità sollevata dal rimettente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 44, secondo comma, e 200 del

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del

concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dal giudice istruttore presso il

Tribunale di Terni con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1998:337 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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