Corte costituzionale

Sentenza n. 234/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/1998 · relatore Annibale Marini

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44 del regio

decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del

concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa il

18 novembre 1996 dalla Corte di cassazione nel procedimento civile

vertente tra la CIT Turin s.r.l. e il Fallimento Di Perna Leonardo

iscritta al n. 79 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale,

dell'anno 1997.

Visto l'atto di costituzione della CIT Turin s.r.l;

Udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1998 il giudice relatore

Annibale Marini;

Udito l'avvocato Stefano Traldi per la CIT Turin s.r.l.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio avente ad oggetto la inefficacia di

un pagamento eseguito nei confronti di un fallito, la Corte di

cassazione, con ordinanza del 18 novembre 1996, ha sollevato, in

riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 44 del regio decreto 16 marzo

1942, n. 267 (legge fallimentare).

2. - Secondo la Corte rimettente, la norma denunciata, nel

disporre che i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la pubblicazione

(attraverso il deposito in cancelleria) della sentenza dichiarativa

di fallimento sono immediatamente inefficaci nei confronti dei

creditori anche prima dell'affissione (alla porta esterna del

Tribunale) ai sensi dell'art. 17 della legge fallimentare e senza che

rilevi l'eventuale buona fede del solvens, si porrebbe in contrasto

con l'art. 3 della Costituzione in quanto: a) non discriminerebbe,

quanto meno nel periodo tra la pubblicazione e l'affissione della

sentenza dichiarativa di fallimento, tra coloro che abbiano avuti

rapporti con il fallito quelli consapevoli e quelli non consapevoli

di detta dichiarazione; b) discriminerebbe, senza ragionevole motivo,

coloro che abbiano avuti rapporti col fallito dopo la dichiarazione

di fallimento e coloro i quali abbiano avuti rapporti con il fallito

prima della dichiarazione di fallimento. È ben vero, aggiunge la

Corte, "che tra le due categorie si interpone la dichiarazione di

fallimento, ma appare analoga la posizione di entrambe sotto il

profilo psicologico - l'una rispetto alla consapevolezza dello stato

di insolvenza l'altra rispetto alla consapevolezza della

dichiarazione di fallimento - e solo nei confronti della prima si

prende in considerazione (ai fini della revocatoria fallimentare) lo

stato psicologico soggettivo del terzo".

2.1 - La questione viene infine ritenuta rilevante in quanto solo

l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della

disposizione denunciata potrebbe consentire l'accoglimento del

ricorso.

3. - È intervenuta la parte privata, CIT Turin s.r.l., ricorrente

per cassazione, che, facendo propria la motivazione contenuta

nell'ordinanza di rimessione, ha concluso per l'accoglimento della

questione.

3.1 - Evidenzia la interveniente di aver acquistato in buona fede,

ignorando la situazione economica del venditore, partite di carni

dopo la dichiarazione di fallimento ma prima della affissione della

relativa sentenza ex art. 17 della legge fallimentare. Trattandosi di

contratti di vendita di merce deperibile con una quasi contestualità

tra "l'offerta, la consegna (della merce) ed il pagamento del

prezzo", l'acquirente potrebbe solo verificare l'effettiva

appartenenza del venditore agli usuali operatori commerciali del

settore, nonché il legittimo possesso delle merce venduta. Ma ciò

solo su basi intuitive o di esperienze settoriali essendogli inibita

- per le esigenze stesse di tale attività imprenditoriale - ogni

possibilità di accertare l'eventuale incapacità del venditore e la

conseguente invalidità ed inefficacia del pagamento. L'accertamento

dell'intervenuto fallimento del venditore sarebbe dunque possibile

per l'acquirente solo dopo l'affissione - ai sensi dell'art. 17 della

legge fallimentare - della relativa sentenza, restando invece il mero

deposito della stessa non conoscibile.

Su tali premesse la parte privata sottolinea:

come sia pacifico in giurisprudenza che i pagamenti effettuati in

buona fede dall'imprenditore al creditore apparente comportino la

liberazione del debitore il cui comportamento sia stato

caratterizzato, oltre che dalla ignoranza della difformità tra

realtà ed apparenza, anche dalla scusabilità ed incolpevolezza;

come la norma denunciata ignori i principi della buona fede del terzo

e dell'affidamento, diversamente da quanto disposto dall'art. 67

della stessa legge fallimentare per i pagamenti compiuti nell'anno

anteriore alla dichiarazione di fallimento; come la norma censurata,

nel determinare la inefficacia dei pagamenti ricevuti dal fallito

dopo la pubblicazione - mediante deposito - della sentenza

dichiarativa di fallimento indipendentemente dal compimento delle

formalità previste dall'art. 17 della legge fallimentare e dalla

buona o mala fede del solvens, discrimini ingiustamente la posizione

dei terzi in buona fede rispetto ad altre identiche posizioni

tutelate dall'ordinamento;

come del tutto negative, sotto il profilo economico, sarebbero

per gli imprenditori commerciali, operanti nel mercato a pronti o al

minuto, le conseguenze di un mancato accoglimento della questione,

dovendo costoro fare necessario affidamento sul principio

dell'apparenza. Considerato in diritto

1. - La Corte di cassazione dubita - in riferimento all'art. 3,

primo comma, della Costituzione - della legittimità costituzionale

dell'art. 44 della legge fallimentare nella parte in cui non esclude

che gli effetti del fallimento - quanto meno nel periodo

intercorrente tra la pubblicazione e l'affissione della relativa

sentenza - si riflettano sui terzi che, in buona fede, siano stati

destinatari degli atti compiuti dal fallito o autori di pagamenti

ricevuti dallo stesso.

2. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 della

legge fallimentare è stata dichiarata non fondata da questa Corte

per la non pertinenza del parametro di riferimento allora individuato

nell'art. 24 della Costituzione (sentenza n. 228 del 1995). La stessa

norma viene ora denunciata per contrasto con l'art. 3 della

Costituzione, prospettandosi, in tal modo, una questione

sostanzialmente diversa da quella già esaminata e decisa.

3. - Come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, nel

sistema della legge fallimentare l'inopponibilità alla massa dei

creditori dei pagamenti ricevuti dal fallito dopo la pubblicazione

della sentenza dichiarativa di fallimento, diversamente

dall'inefficacia conseguente all'utile esercizio dell'azione

revocatoria fallimentare, si ricollega al principio generale secondo

cui la dichiarazione di fallimento priva il fallito, dalla data di

deposito della relativa sentenza, dei poteri di amministrazione e

disposizione del suo patrimonio trasferendoli agli organi della

procedura fallimentare. Principio finalizzato nella sua assolutezza

ad una efficace e diretta tutela della massa dei creditori.

L'irrilevanza, agli effetti dell'inopponibilità alla massa dei

creditori dei pagamenti ricevuti dal fallito, dello stato soggettivo

di conoscenza del solvens, proprio in quanto necessario riflesso

dell'assolutezza del suddetto principio, trova, dunque,

giustificazione nell'esigenza di tutela della massa dei creditori.

Trattasi, all'evidenza, di una scelta del legislatore non

manifestamente irragionevole e, perciò stesso, non censurabile sul

piano della legittimità costituzionale.

4. - Infondata è anche la censura di violazione dell'articolo 3

della Costituzione formulata in base al differente rilievo che assume

lo stato soggettivo di coloro che hanno avuto rapporti col fallito

prima della dichiarazione di fallimento e di coloro che tali rapporti

hanno avuto dopo detta dichiarazione.

La non omogeneità delle situazioni poste a raffronto,

caratterizzate, come riconosce la stessa Corte rimettente,

rispettivamente dalla mancanza e dall'esistenza della sentenza

dichiarativa di fallimento, vale, infatti, a legittimare la

diversità di disciplina che il legislatore detta in relazione alle

stesse.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 44 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del

fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione

controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata in

riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dalla Corte

di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1998.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1998:234 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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