Corte costituzionale

Sentenza n. 155/1980

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 02/12/1980 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 209,

comma secondo, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina del

fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata

e della liquidazione coatta amministrativa) promossi con ordinanze

emesse il 10 maggio 1975 dal Tribunale di Roma ed il 29, l'8 e il 22

gennaio (numero due ordinanze), il 18 marzo, il 28 e il 21 ottobre 1976

ed il 21 aprile 1977 dal Tribunale di Milano, rispettivamente iscritte

al n. 389 del registro ordinanze 1975, ai nn. 454, 651, 652 e 653 del

registro ordinanze 1976 ed ai nn. 4, 144, 145 e 428 del registro

ordinanze 1977 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 288 del 1975, nn. 232, 333 e 340 del 1976 e nn. 59, 113 e 306 del

1977.

Visti gli atti di costituzione della Compagnia Mediterranea di

Assicurazioni, di Bonfanti Carlo e della Banca Privata Italiana in

liquidazione coatta amministrativa;

udito nell'udienza pubblica del 29 ottobre 1980 il Giudice relatore

Virgilio Andrioli;

uditi l'avv. Michele Costa per Bonfanti, l'avv. Renato Scognamiglio

per la Compagnia Mediterranea di Assicurazioni in liquidazione coatta

amministrativa e l'avv. Giuseppe Guarino per la Banca Privata Italiana

in liquidazione coatta amministrativa.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nello stato passivo, depositato dal liquidatore della

Compagnia Mediterranea Assicurazioni nella Cancelleria del tribunale di

Roma sotto la data del 30 maggio 1967, Carlo Bonfanti, residente a

Robbiate, che vantava un credito di L.3.500.000, fu ammesso per

L.50.000.

Il Bonfanti, cui l'avviso del deposito pervenne il 1 giugno 1967,

provvide al deposito del ricorso per opposizione nella cancelleria del

competente Tribunale il 1 giugno 1967, e cioè il giorno successivo

alla scadenza del termine di quindici giorni, di cui all'art. 209,

comma secondo, r.d. 16 marzo 1942, n. 267.

La causa, iscritta a ruolo il 7 novembre 1967, fu spedita per

sentenza, nel contraddittorio della Compagnia, che eccepi la

inammissibilità del ricorso, e del Bonfanti che sollevò questione

d'incostituzionalità dell'art. 209 in riferimento agli artt. 3 e 24,

primo e secondo comma Cost., all'udienza collegiale del 5 febbraio

1975.

L'adito Tribunale di Roma, con ordinanza 10-31 maggio 1975,

comunicata e notificata nei modi di legge, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 288 del 29 ottobre 1975 e iscritta al n. 389 R.O. 1975, ha

giudicato rilevante e non manifestamente infondata la questione di

legittimità sollevata dal Bonfanti per contrasto con l'art. 24,

secondo comma Cost., e non per contrasto con l'art. 3, di cui il

Bonfanti aveva denunciato la violazione per l'identico trattamento

fatto ai creditori residenti nel circondario del tribunale, nella cui

cancelleria è depositato lo stato passivo, e agli altri creditori,

come il Bonfanti, residenti in luogo diverso. Ha il Tribunale ravvisato

la offesa inferta al diritto di difesa in ciò che il termine per la

opposizione decorrerebbe non già dalla data di comunicazione

dell'avviso del deposito dello stato passivo sibbene dalla data del

deposito stesso dal quale scaturirebbe una mera presunzione di

conoscenza, e nella brevità della durata del termine. Né - ha

proseguito il Tribunale - cederebbero le riassunte argomentazioni

dinanzi alla sentenza 157/1971, con cui la Corte costituzionale ebbe a

giudicare infondata la questione di legittimità dell'art. 98, che

disciplina l'analoga situazione dell'accertamento del passivo

fallimentare, perché diversa sarebbe la struttura della procedura di

verifica del passivo di impresa in l.c.a., la cui prima fase si svolge

avanti il liquidatone senza il rispetto del principio del

contraddittorio e delle regole procedurali.

Avanti la Corte si sono costituiti la Compagnia per mezzo dell'avv.

prof. Renato Scognamiglio, il quale, nell'atto depositato il 15

novembre 1975, si è richiamato alla sent. 157/ 1971 della Corte e ha

concluso per la dichiarazione di legittimità dell'art. 209, e il

Bonfanti per mezzo degli avv.ti Michele Costa e Arnaldo Maggi, i quali,

nella comparsa depositata il 18 novembre 1975, non si sono limitati a

richiamare le ragioni esposte nella ordinanza di rimessione, ma hanno

ravvisato l'espressione dell'evolversi della giurisprudenza della Corte

costituzionale nella sent. 139/1967 dichiarativa dell'illegittimità

dell'art. 305 c.p.c., nella sent. 89/1972 dichiarativa della parziale

incostituzionalità dell'art. 668 c.p.c. e, soprattutto, nella sent.

255/1974 dichiarativa della incostituzionalità degli artt. 183, primo

e terzo comma, e 131, primo e terzo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267.

Non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Nella memoria depositata il 14 ottobre 1980 la Compagnia richiama

la sent. 14 gennaio 1977, n. 26, con la quale la Corte costituzionale

ha ritenuto giustificato il trattamento riservato dall'art. 77 della

legge bancaria (fatto salvo dall'articolo 209, quarto comma) ai

creditori chirografari, di norma clienti delle banche, a favore dei

quali milita la garanzia del segreto bancario.

Alla pubblica udienza del 29 ottobre 1980, nella quale il Giudice

Andrioli ha svolto la relazione, il difensore della Compagnia ha

illustrato l'adeguatezza del diritto di difesa del creditore anche

nella procedura di accertamento del passivo di impresa soggetta a

l.c.a. in contrasto con le argomentazioni, basate dal codifensore del

Bonfanti, avv. Michele Costa, anche sulle sent. 14 e 15/1977 della

Corte e intese ad evidenziare le caratteristiche della procedura di

liquidazione coatta amministrativa rispetto al fallimento.

2. - Comune introduzione ai procedimenti 454/1976, 651/1976,

144/1977 e 428/1977 si è che la Banca Privata Italiana venne posta in

liquidazione coatta amministrativa con decreto 27 settembre 1974 del

Ministro per il Tesoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del

successivo 28 settembre, e che con provvedimento di pari data il

Governatore della Banca d'Italia nominò commissario liquidatore l'avv.

Giorgio Ambrosoli.

Con lettera racc. R.R. pervenuta al destinatario il 6 manzo 1975,

il liquidatore, richiamato l'art. 77 della legge bancaria (dal medesimo

individuata nel r.d. 12 manzo 1936, n. 375), dia a Ermanno Mundo

notizia di aver depositato nella cancelleria del Tribunale di Milano

l'elenco dei creditori privilegiati e di aver presentato alla Banca

d'Italia l'elenco dei creditori ammessi e delle somme a ciascuno

riconosciute in via chirografaria; informò inoltre il Mundo di averlo

- vista la domanda di ammissione da lui presentata - riconosciuto ed

iscritto in via privilegiata per IVA per L.78.306 e in via

chirografaria per capitale per L. 1.083.550, di cui L.652.550 soggette

a ritenuta d'acconto.

Con ricorso, depositato nella cancelleria del Tribunale di Milano

il 20 marzo 1975 e notificato, in una con il decreto presidenziale di

designazione del giudice istruttore e di fissazione dell'udienza di

comparizione, al liquidatore il successivo 7 maggio, il Mundo fece

opposizione alla ammissione del credito di L.1.083.550 in via

chirografaria chiedendone l'ammissione in via privilegiata.

Si costituì la Banca eccependo in via preliminare

l'inammissibilità dell'opposizione del Mundo perché depositata nella

cancelleria del Tribunale oltre il termine di quindici giorni dal

deposito dell'elenco, fissato nell'art. 209, secondo comma r.d. 16

manzo 1942, n. 267, e negando l'applicabilità al caso dell'art. 209,

ultimo comma, il quale farebbe salva l'applicazione dell'art. 77 della

legge bancaria 7 marzo 1938, n. 141 per l'accertamento dei soli crediti

chirografari, e chiedendone nel merito il rigetto.

Dal suo canto il Mundo obiettò nella conclusionale che il

liquidatore, nella inserzione dei crediti vantati da esso Mundo

nell'elenco dei creditori privilegiati ammessi, non aveva tenuto conto

della lettera 20 dicembre 1974 n. 400.160 in cui aveva riconosciuto la

natura privilegiata di tutto il credito, e, pertanto, non riusciva

applicabile alla specie il termine di quindici giorni dal deposito in

cancelleria dello stato passivo, di cui agli artt. 98 e 209, secondo

comma, r.d. 267/1942, e denunciò l'incostituzionalità degli artt. 98

e 209, secondo comma dello stesso decreto in relazione all'art. 77 e in

riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. Lo stesso Mundo, infine, sollevò,

nella comparsa di replica, questione di costituzionalità dell'art.

209, ultimo comma, a motivo del diverso trattamento riservato ai

creditori chirografari e privilegiati, per violazione degli artt. 3 e

24 Cost.

Replicò a sua volta la Banca che al creditore, il quale contesta

il mancato riconoscimento del privilegio, è applicabile non il quarto

ma il secondo comma dell'art. 209 che il Mundo non aveva rispettato

per aver depositato il reclamo in violazione del termine di quindici

giorni ed aveva provveduto successivamente alla notifica del medesimo

al liquidatone.

Nel fascicolo di merito della Banca è inserito documento,

intestato al Tribunale di Milano, nel quale il liquidatore dichiarava,

tra l'altro, di depositare gli elenchi dei creditori privilegiati e dei

titolari di diritti reali nella cancelleria il 27 febbraio 1975 (data,

di cui non è menzione nella lettera raccomandata R.R. pervenuta al

Mundo il 6 marzo 1975).

Con ordinanza 29 gennaio - 1 marzo 1976, comunicata e notificata a

sensi di legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 1

settembre 1976, e iscritta al n. 454 R.O. 1976, l'adito Tribunale,

prese in esame le due questioni di Costituzionalità denunciate dal

Mundo, reputò irrilevante la questione di costituzionalità dell'art.

209 ultimo comma perché il Mundo aveva impugnato l'elenco dei

creditori privilegiati dolendosi di non esservi stato incluso anche per

il secondo dei crediti, di cui si assumeva titolare, e, pertanto,

identificò la norma impugnata nell'art. 209 cap. r.d. 267/1942, che

fissa il termine, non rispettato dall'opponente, di quindici giorni dal

deposito dell'elenco dei crediti ammessi o no nella cancelleria del

Tribunale per opposizione; la questione, in tal guisa identificata,

giudicò non manifestamente infondata a) in riferimento all'art. 3,

primo comma, sul duplice riflesso della disparità di trattamenti

riservati ai creditori privilegiati, per i quali il termine per

l'opposizione sarebbe di quindici giorni decorrenti dalla data del

deposito dell'elenco, e ai creditori chirografari, per i quali il

termine è di un mese dalla data della comunicazione del deposito, e

delle diversità procedurali intercorrenti tra l'accertamento del

passivo di imprenditori falliti e l'accertamento dei passivo delle

imprese soggette alla liquidazione coatta amministrativa, e b) in

riferimento all'art. 24 Cost. sulla base della sent. 85/1968, a stregua

della quale il termine di quindici giorni, decorrente dal deposito

dell'elenco, potrebbe non garantire il diritto di difesa del creditore

in un procedimento di natura amministrativa come la liquidazione coatta

delle imprese.

Avanti la Corte si sono costituiti per la Banca Privata Italiana

gli avv.ti Arturo Dalmartello, Carlo Majno e Giuseppe Guarino giusta

procura in margine all'atto di deduzioni, depositato il 17 settembre

1976, in cui hanno eccepito in via preliminare la irrilevanza della

questione perché a) l'articolo 77 della legge bancaria non è

incompatibile con l'articolo 209 r.d. 267/1942 e, pertanto, riesce

applicabile anche dopo l'entrata in vigore di quest'ultimo, b) l'avv.

Mundo è un creditore chirografario, al quale quindi riesce

applicabile, traverso l'art. 209 ultimo comma, l'art. 77, che consente

di proporre opposizione entro un mese dalla comunicazione del deposito

in cancelleria dell'elenco mediante atto da depositarsi in cancelleria

dopo la notificazione al curatore, c) sol in ipotesi subordinata l'art.

209. secondo comma sarebbe applicabile anche al creditore

chirografario, e hanno chiesto quindi disporsi la restituzione degli

atti al Tribunale perché proceda all'apprezzamento della rilevanza

della questione, della quale hanno argomentato per la infondatezza.

Il Presidente del Consiglio dei ministri non ha spiegato

intervento.

Nella memoria, depositata il 15 ottobre 1980, la Compagnia richiama

la sent. 157/1971, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato

infondata la questione di legittimità dell'art. 98, primo comma,

soggiunge che le esigenze di speditezza, postevi in rilievo, valgono

anche nel campo della liquidazione coatta amministrativa, e nega, per

contro, fondamento al richiamo della sent. 255/1974 perché non

sussisterebbe identità di ragione tra il termine fissato nell'articolo

183, primo comma r.d. 267/1942, dichiarato incostituzionale, e il

termine, indicato nell'art. 209, secondo comma, de quo agitur.

All'udienza pubblica del 29 ottobre 1980, nella quale il giudice

Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. prof. Giuseppe Guarino,

codifensore della Banca, ha ampiamente illustrato sia la eccezione

d'irrilevanza, sia la richiesta di restituzione degli atti al giudice a

quo, sia l'infondatezza della proposta questione di costituzionalità.

3. - Con lettera raccomandata 23 dicembre 1974, l'avv. Adriano

Aureli chiese di essere ammesso al passivo della Banca Privata Italiana

in l.c.a. per il suo credito di L.45.241.204 al lordo da ritenute

d'acconto, per spese, competenze e onorari relativi a prestazioni

professionali rese a favore della Banca.

Con lettera raccomandata R.R. inoltrata il 3 marzo 1975 e pervenuta

al destinatario il successivo 5, il liquidatone informò l'Aureli di

avere, a sensi dell'art. 77 del r.d.l. 12 manzo 1936, n. 375,

depositato nella cancelleria del Tribunale di Milano l'elenco dei

creditori privilegiati e di aver presentato alla Banca d'Italia

l'elenco dei creditori ammessi e delle somme riconosciute in via

chirografaria e dichiarò di aver riconosciuto ed iscritto il credito

dell'Aureli nell'elenco in via privilegiata per L.3.101.175.

Con atto depositato il 4 aprile 1975 nella cancelleria del

Tribunale e notificato, in una con il decreto presidenziale di

designazione del giudice istruttore e di fissazione dell'udienza di

comparizione, al liquidatore il 30 aprile 1975, l'Aureli chiese che gli

si riconoscesse dovuta per prestazioni professionali la somma di

L.45.241.204, ivi inclusa l'IVA, oltre gli interessi a partire dal 23

dicembre 1974, e non dovuti da esso Aureli alla Banca gli interessi

sullo scoperto dei conti correnti nn. 3660 e 3661 a partire dal 28

settembre 1974, e, in subordine, dal 23 dicembre 1974.

(Sebbene la data non risulti dagli atti liquidatore e creditore

sono concordi nell'affermare avvenuto il 28 febbraio 1975 il deposito

nella cancelleria del Tribunale dell'elenco dei creditori privilegiati;

data che peraltro non risulterebbe confermata dalla lettura degli atti

del procedimento 474/1976, in cui è parte la Banca Privata Italiana).

Si costituì la Banca eccependo l'improcedibilità della domanda

attrice per essere applicabile all'Aureli, il quale intendeva far

valere un suo credito privilegiato, non l'art. 77 della legge

bancaria, ma l'art. 209 r.d. 267/1942, a tenor del quale la

opposizione deve essere proposta con ricorso al presidente del

tribunale, da depositarsi entro quindici giorni dal deposito

dell'elenco in cancelleria, e chiedendo in subordine la reiezione della

domanda attrice.

L'Aureli eccepì che il deposito dell'elenco era stato effettuato

il 28 febbraio 1975, non già entro il 26 gennaio 1975 (e cioè entro

cinque mesi dalla nomina del liquidatore) e pertanto non era idoneo a

far decorrere il termine per l'opposizione, e denunciò la

illegittimità dell'art. 209 r.d. 267/1942 per contrasto con gli artt.

3 e 24 Cost., provocata dal diverso trattamento riservato ai creditori

chirografari e privilegiati.

Con ordinanza 8 gennaio-28 giugno 1976, comunicata e notificata ai

sensi di legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 333 del 15

dicembre 1976, e iscritta al n. 651 R.O. 1976, l'adito Tribunale

ritenne, in contrasto con l'Aureli, applicabile (non l'art. 77, ma)

l'art. 209, secondo comma, del quale giudicò non manifestamente

infondata la questione di costituzionalità nella parte in cui fa

decorrere il termine per l'opposizione dal deposito dell'elenco nella

cancelleria del tribunale, in riferimento agli artt. 3, primo comma e

24, secondo comma Cost.

Nessuna delle parti si è costituita in questa sede, né ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

All'udienza pubblica del 29 ottobre 1980 il Giudice Andrioli ha

svolto la relazione.

4. - Il dott. Icano Perelli, assunto alle dipendenze della Banca

Privata Italiana il 19 novembre 1970, fu licenziato dal liquidatone

della Banca il 14 dicembre 1974 con sei mesi di preavviso.

Essendo stato inserito nell'elenco dei creditori privilegiati,

depositato nella cancelleria del Tribunale di Milano il 27 febbraio

1975, per L. 12.540.000, il Perelli spiegò, a sensi dell'art. 77 della

legge bancaria, opposizione, con ricorso notificato al liquidatore il

12 marzo 1975, depositato il 22 marzo 1975, nuovamente notificato, in

una con il decreto presidenziale di designazione del giudice istruttore

e di fissazione della udienza di comparizione, al liquidatore il 2

aprile 1975, chiedendo che fosse riconosciuto e ammesso al passivo il

credito privilegiato di L.20.279.580.

Si costituì la Banca chiedendo in via preliminare dichiararsi

l'improponibilità della opposizione del Perelli per inosservanza

dell'art. 209, secondo comma, r.d. 267/1942, in cui il Perelli sarebbe

incorso per aver depositato il reclamo nella cancelleria del Tribunale

il 22 manzo 1975, e respingersi nel merito la domanda attrice.

Con ordinanza 28 ottobre-1 dicembre 1976, comunicata e notificata

nei modi di legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 27

aprile 1977 e iscritta al n. 144 R.O. 1977, l'adito Tribunale di

Milano, senza verificare se e quando il liquidatone avesse dato

comunicazione al Perelli del deposito dell'elenco dei creditori

privilegiati in cancelleria ha reputato effettuata la opposizione con

le modalità previste nell'art. 209, secondo comma senza peraltro

rispettarne il termine di quindici giorni, ma non ne ha dichiarato

l'inammissibilità per non essere manifestamente infondata la questione

di costituzionalità dell'art. 209, secondo comma, per contrasto con

gli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma Cost. (contrasto con

l'art. 3 desunto dal diverso trattamento riservato ai creditori

privilegiati e ai creditori chirografari).

Nessuna delle parti si è costituita in questa sede, né ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Alla pubblica udienza del 29 ottobre 1980 il giudice Andrioli ha

svolto la relazione.

5. - Con lettera 20 dicembre 1974, diretta al liquidatore della

Banca Privata Italiana, Valaperta Antonio chiese di essere riconosciuto

creditore privilegiato della Banca per l'importo di L. 12.600.000 per

prestata opera professionale di consulente ma il liquidatore, con

lettera racc. R.R. pervenuta al destinatario il 3 marzo 1975, lo

informò di avere, a sensi dell'art. 77 della legge bancaria,

depositato nella cancelleria del Tribunale di Milano l'elenco dei

creditori privilegiati e di aver presentato alla Banca d'Italia

l'elenco dei creditori ammessi e delle somme riconosciute a ciascuno in

via chirografaria, e di non aver accolto la richiesta del Valaperta

perché la pretesa doveva essere rivolta nei confronti di terzi.

Con atto notificato il 27 marzo 1975 il Valaperta chiese che il

credito, per il quale aveva rivolto richiesta al liquidatore, fosse

inserito nell'elenco dei creditori privilegiati ammessi al passivo con

gli interessi. Il Presidente della 2 Sezione civile dell'adito

Tribunale di Milano, delegato con decreto 4 aprile 1975 dal Presidente

Capo, designò il giudice istruttore e fissò l'udienza di comparizione

con decreto 22 settembre 1975; a seguito di che, l'atto, in una con i

due decreti stilati in calce, venne di bel nuovo notificato il 17

ottobre 1975 al liquidatore, il quale, costituitosi in giudizio,

eccepì in via preliminare l'inammissibilità della opposizione per

essere stata proposta oltre il termine fissato nell'art. 209, secondo

comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, che sarebbe scaduto il 15 marzo

1975.

Con ordinanza 21 aprile-12 maggio 1977, comunicata e notificata nei

modi di legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 9

novembre 1977, e iscritta al n. 428 R.O. 1977, l'adito Tribunale, sulla

premessa che l'elenco dei creditori privilegiati fosse stato depositato

in cancelleria il 27 febbraio 1975 e che la inammissibilità

dell'opposizione fosse sancita dall'art. 209, secondo comma, ritenuto

applicabile al caso, ha giudicato non manifestamente infondata la

questione di legittimità di detta norma in riferimento agli artt. 3 e

24 Cost.

Nessuna delle parti si è costituita in questa sede, né ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Alla pubblica udienza del 29 ottobre 1980 il giudice Andrioli ha

svolto la relazione.

6. - Con lettera racc. R.R. pervenuta il 20 giugno 1975, il

commissario liquidatore del Banco di Milano in l.c.a. dié notizia, a

sensi dell'art. 77 della legge bancaria, all'avv. Vincenzo Fasano di

aver provveduto a formare lo stato passivo e di non aver accolto le

richieste del destinatario, il quale, con atto notificato il 30 giugno

1975 al liquidatore e rinotificato, in una con il decreto 12 luglio

1975 di delega del Presidente della Sezione 2 civile, emesso dal

Presidente Capo del Tribunale di Milano, il successivo 31 luglio,

chiese di essere ammesso in via privilegiata, per L. 31.558.360 e

accessori, che assumeva dovutigli per prestazioni professionali.

Il Banco eccepì l'inammissibilità della opposizione per

inosservanza del termine di cui all'art. 209, secondo comma, r.d. 16

marzo 1942, n. 267 e, in subordine, chiese respingersi nel merito la

domanda attrice.

Acquisito agli atti certificato 7 giugno 1976 con cui il

cancelliere della Sezione 2 civile attesta che lo stato passivo

privilegiato della Banca era stato depositato dal liquidatore in

cancelleria il 14 giugno 1975, l'adito Tribunale ha giudicato non

manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e

24, secondo comma Cost., la questione di legittimità dell'art. 209,

secondo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, ritenuto applicabile al

caso, nella parte in cui fissa la decorrenza del termine per proporre

opposizione all'elenco dei creditori formato dal commissario

liquidatore dal suo deposito in cancelleria.

L'ordinanza di rimessione, deliberata il 21 ottobre 1976 e

depositata il successivo 23 dicembre, è stata comunicata e notificata

nei modi di legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 7

aprile 1977 e iscritta al n. 145 R.O. 1977, ma nessuna delle parti si

è costituita in questa sede, né ha spiegato intervento il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Alla pubblica udienza del 29 ottobre 1980 il giudice Andrioli ha

svolto la relazione.

7. - Il prof. Francesco Torneo, nominato con provvedimento 4 luglio

1974 dal Governatore della Banca d'Italia commissario liquidatore della

Interfinanza s.p.a. Generale Finanziaria, con lettera raccomandata R.R.

timbrata il 28 maggio 1975 in Milano, "in relazione al disposto

dell'art. 77 del r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375 (legge bancaria)"

comunicò "che in data odierna è stato depositato lo stato passivo

della procedura", che "il vostro credito è stato escluso, in quanto

non esiste agli atti la documentazione relativa alla posizione

amministrativa, né autorizzazione alcuna del legale rappresentante

della Società"; avvertì che "contro tale decisione potrà essere

proposta formale opposizione con regolare istanza documentata, da

depositare presso la cancelleria della 2 Sezione fallimentare del

Tribunale civile e penale di Milano, entro un mese dalla data di

ricezione della presente comunicazione, previa notifica al sottoscritto

commissario liquidatore" e che "il reclamo dovrà contenere la elezione

di domicilio in Milano, in conformità alle norme di legge che regolano

la materia".

I destinatari Greco Angelo, Gambino Francesco, Lattuca Vincenzo,

Laida Salvatore, Jacono Salvatore Maria, Laiola Vittorio, Macello

Gioacchino, Merulla Giovanni e Gambino Luigi proposero separati reclami

(peraltro diversi sol per le generalità dei reclamanti e per

l'ammontare pecuniario delle richieste) avverso il provvedimento di

esclusione del credito dallo stato passivo della Interfinanza chiedendo

il riconoscimento della sussistenza del rapporto di lavoro alle

dipendenze della stessa e il pagamento di quanto monetizzato per

mensilità non corrisposte, differenza paga ed indennità di

anzianità, oltre gli interessi legali e l'indennità per svalutazione

monetaria.

I reclami risultano iscritti a ruolo il 24 giugno 1975 e notificati

al commissario liquidatore il 30 giugno 1975.

La posizione di Caruana Alfonso differisce dalle altre passate in

rassegna sol in ciò che il reclamo venne notificato al commissario

liquidatore il 1 luglio 1975.

Il commissario liquidatore si costituì nei dieci procedimenti

eccependo la tardività delle opposizioni, e, in ipotesi, chiedendone

la reiezione, ma non produsse gli avvisi di ricevimento delle

raccomandate, anzi la sua difesa sostenne che del deposito dello stato

passivo non doveva essere data comunicazione ai reclamanti perché

riusciva applicabile a costoro, in qualità di creditori privilegiati,

l'art. 209, secondo comma, r.d. 16 marzo 1942 n. 267, per il quale

l'opposizione va proposta mediante ricorso al presidente del tribunale

entro quindici giorni dal deposito nella cancelleria dell'elenco dei

crediti ammessi o respinti. Peraltro, il Greco e il Lattuca han

dichiarato nelle scritture defensionali di aver ricevuto le

raccomandate il 28 maggio 1975 e la difesa del commissario liquidatore,

a p. 7 della comparsa di costituzione 28 ottobre 1975, ha scritto che

la racc. R.R. 28 maggio 1975 pervenne al Caruana "il 31 maggio 1975

come risulta dal timbro postale".

Riunite le cause, per le quali era stato designato il giudice

istruttore, l'adito Tribunale ha sollevato d'ufficio e giudicato non

manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art.

209 secondo comma, r.d. 16 marzo 1942 n. 267, nella parte in cui fissa

la decorrenza del termine per proporre opposizione all'elenco dei

crediti formato dal commissario liquidatore dal suo deposito in

cancelleria, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3, primo

comma Cost.

La ordinanza di rimessione, deliberata il 22 gennaio 1976 e

depositata il successivo 28, è stata comunicata e notificata nei modi

di legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 333 del 15 dicembre

1976, e iscritta al n. 652 R.O. 1976, ma nessuna delle parti si è

costituita in questa sede né ha spiegato intervento il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Alla pubblica udienza del 29 ottobre 1980 il giudice Andrioli ha

svolto la relazione.

8. - Il commissario liquidatore della Interfinanza s.p.a. Generale

Finanziaria, con lettera pervenuta al destinatario il 30 maggio 1975 di

cui non risultano agli atti né l'originale né la copia, comunicò al

dott. Enrico Avogadro la esclusione, dallo stato passivo depositato

nella cancelleria del Tribunale di Milano il 28 maggio 1975, del

credito di lavoro fatto valere per mancanza di prove.

Con atto notificato il 26 giugno 1975 al liquidatore, l'Avogadro

chiese in via principale - previo accertamento della sussistenza del

rapporto di lavoro a far tempo dal 10 aprile 1974 e della attuale sua

vigenza - condannarsi la Interfinanza all'immediato versamento della

somma di L.7.936.054 a titolo di omessa retribuzione, ratei

tredicesima, quattordicesima e quindicesima, ferie non godute e, previa

integrazione del contraddittorio con gli enti a ciò preposti, al

versamento degli omessi contributi assicurativi e previdenziali a far

tempo dal 10 aprile 1974, e formulò conclusioni di merito in via

subordinata e istruttorie.

Sull'originale dell'atto, depositato nella cancelleria del

Tribunale, il Presidente Capo, con decreto 28 giugno 1975, delegò per

i provvedimenti di giustizia il Presidente della Sezione 2 civile, che,

con decreto 31 luglio 1975, designò il giudice istruttore e fissò per

la comparizione delle parti l'udienza del 14 novembre 1975 assegnando

il termine di sessanta giorni dal 31 luglio 1975 per le notificazioni

di rito.

Le "notificazioni di rito" non risultano eseguite; peraltro la

causa fu iscritta a ruolo a cura dell'Avogadro il 2 ottobre 1975 e la

difesa del liquidatore si costituì mediante comparsa depositata il 25

ottobre 1975, in cui eccepì in via principale la inammissibilità

della domanda attrice perché, sebbene, essendo il credito

dell'Avogadro di natura privilegiata, dovesse il ricorso essere

notificato al liquidatore e depositato entro quindici giorni dal

deposito nella cancelleria dello stato passivo, non era stato

tempestivamente eseguito tale deposito né era stata effettuata entro

lo stesso termine la notifica ad esso liquidatore del decreto di nomina

del giudice delegato e di fissazione della udienza di comparizione,

laddove erasi l'Avogadro limitato a far notificare con il rispetto del

termine di trenta giorni il solo ricorso; nel merito chiese respingersi

la domanda attrice.

All'udienza del 14 novembre 1975 il giudice istruttore, sostituito

con decreto 10 novembre 1975, in cui si rescriveva rimaner ferma la

data della udienza collegiale del 14 novembre 1975, al magistrato in

precedenza designato, rinviò le parti costituite per la precisazione

delle conclusioni all'udienza del 28 novembre 1975, nella quale la

difesa dell'Avogadro, in linea preliminare alle conclusioni spiegate

nell'atto notificato il 26 giugno 1975, chiese dichiararsi

l'incompetenza dell'adito Tribunale per essere in sua vece competente

il pretore in funzione di giudice del lavoro e, di conseguenza,

sospendersi il procedimento in attesa della definizione della

controversia già instaurata avanti il Pretore di Milano in funzione di

giudice del lavoro.

Nelle comparse conclusionali e di replica le parti si diffusero con

particolare insistenza sulla inammissibilità o meno della proposta

opposizione: in particolare l'Avogadro rilevò che la opposizione, in

aderenza a quanto indicato dal liquidatore nella lettera pervenutagli

il 30 maggio 1975, era stata notificata e depositata nel termine di

trenta giorni dal deposito dello stato passivo nella cancelleria del

tribunale, che, anche a non seguire le indicazioni del liquidatore, il

termine di quindici giorni, di cui all'art. 209, secondo comma, r.d. 16

marzo 1942, n. 267, è privo di carattere perentorio e che, comunque,

era dubbia la conformità, agli artt. 3, primo comma, 25 primo comma e

102, primo e secondo comma Cost., dell'intero art. 209 (dubbio esteso

all'art. 77 della legge bancaria per contrasto con l'art. 3 Cost.); dal

suo canto, la difesa del liquidatore obiettò che la controversia

avanti il Pretore del lavoro di Milano era stata cancellata dal ruolo,

e che il termine indicato dal liquidatore nella lettera di

comunicazione del deposito dello stato passivo nella cancelleria del

Tribunale e di esclusione del credito dell'Avogadro "era quello

genericamente prospettato dalla legge bancaria, senza che tale

indicazione potesse valere come esclusione dell'applicabilità del

termine previsto dall'art. 209 legge fallimentare per i casi da questo

contemplati" (p. comp. repl. 14 gennaio 1976).

Il Tribunale, ritenuta la causa per la decisione all'udienza

collegiale del 22 gennaio 1976, ha, con ordinanza deliberata lo stesso

giorno e depositata il 28 giugno 1976, disposto la trasmissione degli

atti alla Corte costituzionale per la decisione sulla costituzionalità

dell'art. 209, secondo comma, nella parte in cui fissa la decorrenza

del termine per proporre opposizione all'elenco dei crediti formati dal

commissario liquidatore dal suo deposito nella cancelleria, con

riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma Cost.:

negata la pertinenza degli artt. 25, primo comma e 102, primo e

secondo comma, Cost. al fine di escludere la perentorietà del termine

per la opposizione, di cui all'art. 209, secondo comma, e disattesa la

concludenza del richiamo della legge bancaria, la quale riuscirebbe,

per consolidata giurisprudenza, applicabile ai soli creditori

chirografari, ha fatto propri gli argomenti, addotti in precedenti

incontri dallo stesso Tribunale per reputare non manifestamente

infondata la sollevata questione.

La ordinanza di rimessione è stata comunicata e notificata nei

modi di legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 340 del 22

dicembre 1976 e iscritta al n. 653 R.O. 1976, ma nessuna delle parti

si è costituita in questa sede, né ha spiegato intervento il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Alla pubblica udienza del 29 ottobre 1980 il giudice Andrioli ha

svolto la relazione.

9. - Con atto datato 19 giugno 1975 il rag. Filippo Di Francesco,

premesso che aveva prestato la propria attività lavorativa alle

dipendenze della Interfinanza dal 1 dicembre 1971 al 10 gennaio 1972

presso la filiale di Porto Empedocle con la qualifica di impiegato di

prima categoria, che dall'11 gennaio 1972 era stato assegnato presso la

filiale di Racalmuto con le mansioni di preposto, che, collocata in

l.c.a. la Interfinanza giusta decreto 1 luglio 1974 del Ministro per il

Tesoro, il commissario liquidatore, con raccomandata 9 giugno 1975,

aveva significato al Di Francesco che la richiesta, avanzata con

lettera raccomandata 28 maggio 1975, di conseguire quanto spettantegli

come funzionario preposto di filiale per il periodo di servizio

prestato alla filiale di Racalmuto, non poteva essere accolta, che

"quindi il credito che sarà stato ammesso allo stato passivo della

Interfinanza, che da notizie apprese risulta essere stato depositato,

è inferiore a quello spettante", propose reclamo avverso il

provvedimento di disconoscimento del proprio diritto alle differenze

paga dall'11 gennaio 1972 e alla liquidazione corrispondente alla

qualità di preposto di filiale, e chiese all'adito Tribunale di Milano

in via preliminare riconoscere il diritto al ripetuto trattamento

economico e condannare la Interfinanza al pronto pagamento della somma

da determinarsi dal consulente tecnico nominando, con gli interessi

legali e l'indennità per svalutazione monetaria.

L'atto venne notificato al liquidatore sotto la data del 20 (o 30?)

giugno 1975; a seguito di che, il Di Francesco presentò nota

d'iscrizione a ruolo, datata 24 giugno 1975, in calce alla quale

vennero stilati due decreti: l'uno in data 3 luglio 1975 con cui il

Presidente Capo assegnò la causa alla Sezione 2 civile; l'altro in

data 4 luglio 1975, con cui il Presidente di Sezione designò il

giudice, avanti il quale le parti sarebbero dovute comparire.

Altra copia dell'atto, in calce alla quale era stilato decreto

datato 9 luglio 1975 con cui il giudice delegato fissava per la

comparizione delle parti l'udienza del 14 novembre 1975 e il termine di

novanta giorni per la notifica al liquidatore, venne notificata al

liquidatore sotto la data del 19 luglio 1975.

All'udienza del 14 novembre 1975, alla quale comparvero il Di

Francesco e il liquidatore, che mediante comparsa 24 ottobre 1975

(depositata il successivo 25) aveva chiesto in via principale la

dichiarazione di litispendenza con le cause iscritte ai nn. 3220 e 1407

R.G. 1975 e conseguente cancellazione della causa dal ruolo, in via

subordinata la dichiarazione di inammissibilità della opposizione

perché tardivamente e irritualmente proposta e nel merito il rigetto

della domanda attrice, il giudice designato rinviò le parti per la

precisazione delle conclusioni all'udienza del 28 novembre 1975, ma

soltanto all'udienza del 9 febbraio 1976 la causa, alla presenza del

solo difensore del liquidatore che si riportò alle conclusioni

precedentemente formulate, fu rimessa alla udienza collegiale del 18

marzo 1976.

Con ordinanza, deliberata il 18 marzo 1976 e depositata il 18

ottobre 1976, comunicata e notificata nei modi di legge, pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 2 marzo 1977, iscritta al n. 4 R.O.

1977, l'adito Tribunale, premesso che l'elenco dei crediti ammessi o

esclusi con cause di prelazione era stato dal liquidatore depositato in

cancelleria il 28 maggio 1975, ha disatteso la eccezione di

litispendenza, e, pur constatando che la domanda era stata ritualmente

introdotta per avere il Di Francesco proceduto al deposito del ricorso

già notificato e ad altra notifica di sua copia, in calce alla quale

il giudice designato aveva stilato il decreto di fissazione della

udienza di comparizione, ha rilevato il ritardo, con cui il ricorso per

la prima volta notificato, sarebbe stato depositato in cancelleria a

cura del Di Francesco, ma non ha dichiarato inammissibile l'opposizione

perché ha giudicato non manifestamente infondata, per contrasto con

gli artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma, Cost., la questione di

legittimità dell'art. 209, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n.

267, nella parte in cui fissa la decorrenza del termine per proporre

opposizione all'elenco dei crediti, formati dal commissario

liquidatore, dalla data del suo deposito nella cancelleria.

Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita, né ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Alla pubblica udienza del 29 ottobre 1980 il giudice Andrioli ha

svolto la relazione. Considerato in diritto :

1. - Per l'art. 207 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, il commissario

liquidatore di impresa in l.c.a. entro un mese dalla nomina,

effettuata con il provvedimento ordinatario della liquidazione ovvero

con altro successivo (art. 198), comunica a ciascun creditore con

lettera raccomandata con avviso di ricevimento le somme risultanti a

credito secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa

(comunicazione fatta con riserva delle eventuali contestazioni); i

creditori entro quindici giorni dalla ricezione della raccomandata

possono far pervenire al commissario mediante raccomandata le loro

osservazioni e istanze (analogo trattamento è praticato dal secondo

comma dell'art. 207 a coloro che possono far valere domande di

rivendicazione, restituzione e separazione su cose mobili possedute

dall'impresa).

Per l'art. 208 dello stesso decreto, i creditori (e le altre

persone indicate nell'art. 207, secondo comma), che non hanno ricevuto

la comunicazione prevista nell'art. 207 possono chiedere mediante

raccomandata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta

Ufficiale del provvedimento di liquidazione, il riconoscimento dei loro

crediti (e la restituzione dei loro beni).

L'art. 209 - salvo il maggior termine stabilito in leggi speciali -

fissa il termine di novanta giorni dalla data del provvedimento di

liquidazione entro il quale il commissario liquidatore a) forma

l'elenco dei crediti ammessi o respinti (e delle domande indicate

nell'art. 207, secondo comma, accolte o respinte), b) lo deposita nella

cancelleria (del tribunale) del luogo dove l'impresa ha la sede

principale, c) dà notizia del deposito, con raccomandata con avviso di

ricevimento, a coloro la cui pretesa non sia stata in tutto o in parte

ammessa (primo comma).

Il secondo comma dello stesso art. 209 statuisce che le opposizioni

dei creditori esclusi (art. 98) e le impugnazioni dei crediti ammessi

(art. 100) sono proposte, entro quindici giorni dal deposito

dell'elenco, con ricorso al presidente del tribunale, nel quale il

creditore non domiciliato nel comune in cui ha sede l'impresa deve

eleggere domicilio nel comune stesso, pena l'esecuzione delle

posteriori notificazioni presso la cancelleria del tribunale.

Il presidente del tribunale nomina un giudice per l'istruzione e i

provvedimenti ulteriori - osservate (prosegue il terzo comma dell'art.

209) le disposizioni dell'art. 203 - sostituiti al giudice delegato il

giudice istruttore e al curatore il commissario liquidatore.

Sulla base della riassunta normativa il Tribunale di Roma non ha

giudicato inammissibile l'opposizione dall'assicurato depositata lo

stesso giorno in cui gli era pervenuta la notizia del deposito

dell'elenco ma a termine di quindici giorni dalla data del deposito

scaduto, perché ha ritenuto non manifestamente infondata la questione

di legittimità dell'art. 209, secondo comma per violazione (non

dell'art. 3 ma) dell'art. 24, secondo comma, Cost., ravvisata nella

identificazione del dies a quo con la data del deposito e non con la

ricezione della notizia del deposito stesso e della parziale esclusione

della pretesa dall'elenco.

2. - Gli altri otto incidenti di costituzionalità, sollevati tutti

dal Tribunale di Milano nei confronti di imprese creditizie (Banca

Privata Italiana, Banco di Milano, Interfinanza s.p.a. Generale

Finanziaria), sollecitavano l'interpretazione e l'applicazione

dell'ultimo comma dell'art. 209 ("Restano salve le disposizioni delle

leggi speciali relative all'accertamento dei crediti chirografari nella

liquidazione delle imprese che esercitano il credito"). Ma la

conformità di detta disposizione ai dettami costituzionali non è

sottoposta al giudizio di questa Corte perché il giudice a quo non

l'ha ritenuta applicabile alle otto fattispecie svolgendo motivazioni,

la cui fondatezza, sebbene non quadri in tutto con l'interpretazione

del quarto comma dell'art. 209 accolta dalla Corte di cassazione in

tempo successivo al rilievo dell'incidente ultimo in ordine di data,

sfugge al sindacato di questa Corte. Né la Corte può prendere in

esame le critiche rivolte dalla difesa del commissario liquidatore

della Banca Privata Italiana alla giuridica correttezza

dell'apprezzamento di rilevanza, compiuto dal Tribunale di Milano, vuoi

perché l'apprezzamento è stato pur effettuato, vuoi perché la

motivazione, di cui è materiato, s'intreccia con quell'interpretazione

dell'art. 209, quarto comma, la cui conformità alle direttive segnate

nell'art. 12 disp. prelim. cod. civ. sfugge - lo si ripete - al

giudizio della Corte.

È appena il caso di avvertire che, stante la forma di ordinanza di

cui i provvedimenti di rimessione alla Corte sono rivestiti, ben

potranno le sottostanti questioni essere riproposte nei giudizi di

merito se e nei limiti, in cui non ne sarà il riesame precluso dalla

presente sentenza che la Corte va a pronunciare (in tali sensi sent.

142/1980).

Un ultimo rilievo sui limiti obiettivi della disamina: dei due

rimedi procedurali, indicati nell'art. 209, secondo comma, viene in

considerazione la sola opposizione del creditore in tutto o in parte

escluso, e non anche l'impugnazione dei crediti ammessi, e, ancor meno,

la opposizione al provvedimento di rigetto delle domande, di cui

all'art. 207, secondo comma.

Ciò premesso, in tutto giustificata è la riunione dei nove

procedimenti, ad ostacolare la quale non giova la non assoluta

coincidenza dei parametri di costituzionalità, provocata da ciò che

il Tribunale di Milano non si è affiancato al Tribunale di Roma nel

disattendere il richiamo dell'art. 3, primo comma, Cost., sin troppo

noto essendo che la continenza non meno della identità giustifica la

riunione di più cause in unico procedimento. Semmai, la divergenza

tra i due tribunali spiega perché la Corte stia per riservare la

precedenza allo scrutinio di legittimità, nei termini obiettivi

precisati, dell'art. 209, secondo comma, in riferimento all'art. 24,

secondo comma, Cost. nella cui invocazione i due tribunali sono stati

concordi.

3. - Il secondo e il terzo comma dell'art. 209 di cui si è esposto

il contenuto, sono espressione di una scelta che non è sostenuta dalle

ragioni, che hanno indotto il legislatore ad operare, nel campo della

opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, analoga scelta

dando vita all'art. 18, primo comma dello stesso r.d. 267/1942.

La Corte, con sent. 151/1980, ha giudicato lesivo del diritto di

difesa in giudizio, garantito dall'art. 24, secondo comma, l'art. 18,

primo comma, nella parte in cui indica nella data dell'affissione il

dies a quo per proporre avverso la sentenza di fallimento l'opposizione

del solo debitore e non di interessato diverso dal fallito, perché

l'estrema difficoltà di identificare coloro, in danno dei quali si

produrranno gli effetti della sentenza di fallimento non appena

pronunciata (effetti, che neppure la sua revoca tocca nei limiti

segnati dall'art. 21, primo comma, r.d. 267/1942), non soccorre per il

fallito e, pertanto, non fornisce, nel gioco di compensazione dei

contrapposti interessi, persuasivo dato di bilanciamento rispetto

all'offesa, che alla sostanziale tutela dei diritti infligge

l'utilizzazione dell'affissione quale mezzo di propalazione dell'atto

(o dell'evento) che ne costituisce oggetto.

Nel solco, dunque, aperto con la or menzionata sentenza, con la

quale si registra, nel campo dominato dall'art. 18, primo comma,

mutamento giurisprudenziale che rinviene giustificazione anche in

sentenze dichiarative dell'illegittimità di altre norme procedurali

(da ultimo, sent. 14 e 15/1979), la Corte sanziona l'illegittimità,

per violazione dell'art. 24, secondo comma Cost. dell'art. 209, secondo

comma, nella parte, in cui fa decorrere il termine di quindici giorni

per proporre le opposizioni dei creditori in tutto o in parte esclusi,

dal deposito dell'elenco dei creditori ammessi o respinti nella

cancelleria del tribunale del luogo della sede principale dell'impresa

in liquidazione coatta amministrativa.

Ma le ragioni, che hanno indotto la Corte a non ravvisare nel

tessuto dell'art. 17 r.d. 267/1942 meccanismi di propalazione idonei a

sostituire l'affissione quale dies a quo per l'opposizione del debitore

non soccorrono nella specie, perché lo stesso art. 209 delinea nella

comunicazione della notizia del deposito dell'elenco effettuata

mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai creditori in tutto o

in parte esclusi un mezzo, che la qualità dell'organo, alla cui

diligenza è la comunicazione affidata, consente di utilizzare senza

far ricorso al codice di procedura civile e alle disposizioni di sua

attuazione, che disciplinano le comunicazioni di cancelleria.

Così giudicando, la Corte non si pone in contrasto con la sent.

157/1971, con la quale ebbe a dichiarare infondata la questione di

costituzionalità dell'art. 98, primo comma, che fissa nella data del

deposito dello stato passivo fallimentare in cancelleria il dies a quo

per le opposizioni dei creditori in tutto o in parte esclusi.

Non soccorre, per vero, tra l'art. 98, primo comma e l'art. 201,

secondo comma, la identità di ratio, che valga a trasferire a questo

le ragioni di conformità di quello al precetto costituzionale.

Invero il difetto di natura giurisdizionale della fase riservata

alla formazione dell'elenco affidata al liquidatore, non si risolve in

diatriba definitoria vuoi perché per un verso l'atto d 'insinuazione

al passivo fallimentare produce, a sensi dell'art. 94 r.d. 267/1942,

gli effetti della domanda giudiziale, a produrre i quali sono inidonee

le domande dei creditori dell'impresa in l.c.a., cui l'art. 207, primo

comma, riconosce soltanto il significato di mere denunce, vuoi perché

il procedimento amministrativo di formazione dello stato passivo,

descritto nel combinato disposto degli artt. 207 e 209, primo comma, è

privo delle garanzie del contraddittorio orale, che assistono

l'accertamento del passivo, il quale si articola nella prima fase della

formazione dello stato passivo provvisorio (art. 95) e dell'adunanza di

sua verificazione (art. 96).

Il fatto si è che le opposizioni (e le impugnazioni) di cui

all'art. 209, secondo comma - a differenza delle opposizioni e delle

impugnazioni allo stato passivo fallimentare, la cui affinità con

taluni processi a cognizione sommaria è stata sottolineata - non

rappresentano il secondo stadio di un procedimento uno ed unico, né

possono essere inquadrate nello schema della giurisdizione condizionata

per non essere l'inserzione nell'elenco subordinata ad un atto del

creditore, ma si definiscono come l'unica sollecitazione dell'esercizio

della funzione giurisdizionale a garanzia dei creditori dell'impresa in

l.c.a., che si caratterizza per il potere attribuito, in deroga

all'art. 4 legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, al giudice ordinario di

annullare atti dell'autorità amministrativa lesivi di diritti.

La circostanza che il mancato esercizio giudiziale del diritto di

credito finirebbe con l'attribuire all'atto dell'autorità

amministrativa, che lo comprime, efficacia estintiva del diritto

stesso, conferma l'esigenza che non all'affissione dell'elenco, ma alla

notizia della esclusione totale o parziale del credito comunicata al

singolo creditore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento,

sia riservata la capacità di porre in moto il termine, alla cui

inosservanza è alla fin fine collegata la perdita del diritto.

D'altro canto, la sostituzione di una pluralità di dies a quibus

all'unico dies a quo, indicato nell'art. 209, secondo comma, non

soffoca l'aspirazione del legislatore a riunire la pluralità di

opposizioni in unico processo, perché, a differenza delle opposizioni

di interessati diversi dal fallito alla revoca della sentenza

dichiarativa di fallimento, che si sperimentano mediante atti di

citazione ad udienza fissa che pongono le opposizioni stesse a contatto

prima dei legittimati passivi (curatore e, se vi siano, creditori

istanti) e poi dell'autorità giudiziaria competente, le opposizioni

dei creditori in tutto o in parte esclusi dall'elenco hanno forma di

ricorso al presidente del tribunale, al quale - ammonisce il terzo

comma dell'art. 209 - compete la nomina di un giudice per l'istruzione

e per i provvedimenti ulteriori, nel rispetto degli articoli 98 e 103

in quanto applicabili. Forma del ricorso, che consentirà al presidente

di tribunale di procedere alla nomina del giudice istruttore sol dopo

la restituzione alla cancelleria del tribunale degli avvisi di

ricevimento.

Certo - non se lo dissimula la Corte - il dispositivo, che si va ad

enunciare, potrà dar luogo a non lievi difficoltà nella ipotesi,

nella specie non ricorrente, di opposizioni e di impugnazioni, per le

quali ultime rimane ferma la data del deposito come dies a quo del

termine di quindici giorni, ma il principio della corrispondenza tra

chiesto e pronunciato e il rispetto delle prerogative del potere

legislativo inibiscono di escogitare i rimedi alla Corte, la quale,

peraltro, non può non segnalare i non tanto eventuali inconvenienti al

legislatore perché ponga mano agli opportuni rimedi.

La constatata violazione dell'art. 24, secondo comma, rende

superfluo il raffronto tra l'art. 3, primo comma, Cost. e la norma

impugnata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 389/1975, 454, 651, 652,

653/1976, e 4, 144, 145 e 428/1977, dichiara l'illegittimità

costituzionale dell'art. 209, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n.

267, nella parte in cui prevede che il termine per le opposizioni dei

creditori in tutto o in parte esclusi decorra dalla data del deposito,

nella cancelleria del tribunale del luogo dove l'impresa in

liquidazione coatta amministrativa ha la sede principale, dell'elenco

dei crediti ammessi o respinti, formato dal commissario liquidatore,

anziché dalle date di ricezione delle raccomandate con avviso di

ricevimento, con le quali il commissario liquidatore dà notizia

dell'avvenuto deposito ai creditori le cui pretese non sono state in

tutto o in parte ammesse.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO- ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:155 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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