Corte costituzionale

Sentenza n. 471/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1994 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 169 del regio

decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del

concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa il

10 dicembre 1993 dal Tribunale di Bolzano nel procedimento civile

vertente tra s.p.a. Banca Provinciale Lombarda e s.p.a. Edilmobiliare

iscritta al n. 420 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale,

dell'anno 1994;

Visti gli atti di costituzione della s.p.a. Edilmobiliare e della

s.p.a. Istituto Bancario S. Paolo di Torino (che ha incorporato la

Banca Provinciale Lombarda) nonché l'atto di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 1994 il Giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Uditi gli avvocati Arturo Giuliano e Piero Sandulli per la s.p.a.

Edilmobiliare e l'Avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio avente ad oggetto il pagamento di

somme dovute a titolo di interessi maturati nel corso delle procedura

concorsuale (nella specie concordato preventivo) vertente tra la

Banca Provinciale Lombarda s.p.a. e la Edilmobiliare s.p.a. ed i

liquidatori del concordato preventivo, il tribunale di Bolzano, con

ordinanza emessa il 10 dicembre 1993 (pervenuta alla Corte

costituzionale il 17 giugno 1994), ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 169 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,

dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa), ove fa richiamo all'art. 55 della stessa legge,

nella parte in cui prevede la sospensione del corso degli interessi

sui crediti chirografari verso il debitore concordatario maturati

durante il tempo di svolgimento della procedura.

Il tribunale rimettente, dopo aver premesso che gli effetti del

concordato comportano che "adempiuto il concordato nulla può più

chiedersi al debitore per debiti pregressi", lamenta che la

ragionevolezza della prevista sospensione del corso degli interessi

viene meno ove, come nel caso, i creditori siano stati interamente

soddisfatti e sia nel contempo residuata una disponibilità di denaro

che consentirebbe il pagamento degli interessi maturati nel corso

della procedura concordataria.

2. - Nel giudizio avanti alla Corte si è costituito l'Istituto

Bancario San Paolo di Torino s.p.a. rilevando la propria legittimità

ad essere ritenuto parte nel giudizio incidentale di legittimità

costituzionale per aver incorporato con atto 20 dicembre 1993 la

Banca Provinciale Lombarda s.p.a., parte nel giudizio a quo, ed

essendo così subentrato quale successore a titolo universale in

tutti i rapporti dei quali era già titolare la Banca incorporata.

Nel merito, ha osservato la difesa, che la sospensione del corso

degli interessi prevista dall'art. 169 della legge fallimentare

attraverso il richiamo all'art. 55 della stessa legge, "avviene agli

effetti del concorso e fino alla chiusura del fallimento".

Si dovrebbe pertanto ritenere che la norma regola solo i rapporti

tra i creditori all'interno della procedura e che non comporta, in

conseguenza, alcun esonero del debitore per gli interessi;

l'esclusione del pagamento degli interessi non potrebbe d'altra parte

ricavarsi né dall'art. 55 della legge fallimentare, né dalla natura

del concordato con cessione dei beni, nel quale non esiste una misura

vincolata di soddisfacimento dei creditori, essendo soltanto previsto

che essi si soddisferanno su quanto sarà ricavato dalla liquidazione

dei beni ceduti dal debitore; ciò tanto più quando, come nel caso

di specie, la somma disponibile è rappresentata dai frutti civili

maturati sulle somme ricavate dalle liquidazione dei beni e quindi su

somme già di spettanza dei creditori.

Ritiene pertanto la difesa che il riconoscimento degli interessi

in questione dovrebbe derivare già in via di interpretazione dalla

legge fallimentare mentre, se si dovesse ritenere che le norme

fallimentari impediscano il pagamento di tali somme, emergerebbe

evidente l'illegittimità costituzionale della norma sia, per la

disparità di trattamento tra i creditori dell'imprenditore fallito

ed i creditori dell'imprenditore che ha ceduto i suoi beni in quanto

nel primo caso si avrebbe solo una sospensione del decorso degli

interessi ai fini del concorso mentre nel secondo la sospensione

consisterebbe in un'immotivata liberazione del debitore dal debito

per interessi, sia sotto il profilo della irragionevolezza.

3. - Si è costituita anche la Edilmobiliare s.p.a. prospettando

in via preliminare un difetto di rilevanza della questione dal

momento che il giudizio a quo potrebbe essere definito

indipendentemente dalla risoluzione della sollevata questione di

legittimità costituzionale. Ha osservato in proposito la difesa che

nei riguardi delle parti private è stata resa, in data 27 gennaio

1984, sentenza di omologazione del concordato oramai passata in cosa

giudicata, in base alla quale nella liquidazione ci si doveva

attenere all'art. 1982 del codice civile secondo cui il residuo

spetta al debitore; l'eventuale accoglimento della questione, a

parere della difesa, "mai potrebbe retroagire nella nostra

fattispecie" essendo impeditiva la preclusione del giudicato

rappresentato dalla citata sentenza di omologazione.

Nel merito, ha rilevato la difesa che non sarebbe ravvisabile

alcuna disparità di trattamento dal momento che le situazioni poste

a raffronto dal giudice a quo, e cioè quella dei creditori

chirografari che non partecipano ad una procedura concorsuale e

quella dei creditori chirografari concordatari, non sono omogenee;

né potrebbe parlarsi di irragionevolezza atteso che una volta

intervenuto tra le parti il concordato con cessione dei beni il

debitore si espone al rischio di rimanere totalmente sprovvisto del

patrimonio pur di evitare il fallimento mentre i creditori

chirografari si espongono anch'essi al rischio di perdere parte del

capitale, pur di evitare la liquidazione fallimentare ritenuta più

dannosa.

4. - È pure intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato

concludendo per l'inammissibilità o per l'infondatezza della

questione. Ha rilevato in proposito che, poiché la giurisprudenza

della Cassazione collega strettamente il disposto dell'art. 55 della

legge fallimentare alle esigenze del concorso ammettendo l'azione del

creditore verso il debitore in fase post-fallimentare, la questione

apparirebbe risolvibile in sede interpretativa senza che sia

necessario un intervento della Corte costituzionale.

5. - In prossimità dell'udienza sia le parti private costituite

che l'Avvocatura generale dello Stato hanno presentato memoria

insistendo per l'accoglimento delle già formulate conclusioni.

In particolare l'Avvocatura generale dello Stato ha rilevato che

la questione andrebbe dichiarata inammissibile sul rilievo che la

preclusione al pagamento degli interessi sui crediti chirografari

maturati nel corso della procedura concordataria non dipenderebbe

dalle norme impugnate bensì da alcune non ben individuate

disposizioni della legge fallimentare che fanno del pactum de non

petendo un elemento essenziale del concordato preventivo. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Bolzano con ordinanza emessa il 10 dicembre

1993, pervenuta a questa Corte il 17 giugno 1994, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 169 del regio

decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del

concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa), ove fa richiamo all'art. 55

della stessa legge, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Secondo il giudice a quo la norma, con il prevedere la sospensione

del decorso degli interessi sui crediti chirografari durante lo

svolgimento della procedura concorsuale anche nel caso in cui dal

ricavato della vendita dei beni oggetto del concordato preventivo sia

avanzato un residuo - che potrebbe essere utilizzato per il pagamento

di tali interessi - sarebbe in contrasto con il principio di

ragionevolezza e determinerebbe altresì un'ingiustificata disparità

di trattamento fra i creditori concordatari e quelli di soggetti non

sottoposti a procedure concorsuali.

2. - Deve anzitutto ritenersi ammissibile la costituzione

dell'Istituto Bancario S. Paolo di Torino per la prima volta in sede

di giudizio incidentale di legittimità costituzionale, in quanto

successore universale per avere incorporato la Banca Provinciale

Lombarda S.p.a., che era parte nel giudizio principale.

3. - Sia le parti private costituite che l'Avvocatura generale

dello Stato deducono l'inammissibilità della sollevata questione di

costituzionalità sotto diversi profili.

Ha carattere preliminare l'eccezione di irrilevanza della

questione nel giudizio a quo per il motivo che la stessa non sarebbe

riferibile ai denunziati articoli 55 e 169 della legge fallimentare.

Osserva in proposito l'Avvocatura che "l'ostacolo all'accoglimento

della domanda del creditore deve rinvenirsi nella diversa norma,

peraltro non esattamente individuata, che fa del pactum de non

petendo un elemento essenziale del concordato approvato".

L'eccezione non merita accoglimento.

Anche se il giudice a quo afferma molto concisamente che "adempiuto

il concordato nulla può più richiedersi al debitore per i debiti

pregressi", facendo discendere da questa premessa che la sospensione

prevista dai menzionati artt. 55 e 169 legge fallimentare vada intesa

come estinzione degli interessi maturati nel corso della procedura

(effetto che però lo stesso giudice sospetta di illegittimità

costituzionale), in realtà l'Autorità rimettente non ha inteso

ancorare tale estinzione né ad un pactum de non petendo di carattere

negoziale, né ad un'altra specifica norma della disciplina del

concordato preventivo, ma la ritiene una connaturale conseguenza

della fisionomia dell'istituto.

Del resto la dottrina e la giurisprudenza nel distinguere fra

fallimento e concordato preventivo a proposito della sorte degli

interessi maturati nel corso della procedura, si sono riferite sempre

e soltanto ai citati articoli, pur se con argomenti desumibili dalla

portata delle diverse discipline delle due procedure concorsuali.

Esattamente quindi gli articoli che dovevano essere denunziati dal

giudice a quo erano appunto quelli che specificamente riguardano i

predetti interessi, e non altre norme dalle quali discendono le

caratteristiche distintive delle due procedure.

4. - L'Istituto Bancario S. Paolo di Torino e l'Avvocatura

Generale dello Stato sostengono che il giudice avrebbe potuto e

dovuto definire la questione interpretando la disposizione in modo

conforme ai principi costituzionali senza bisogno di rimetterla a

questa Corte.

L'eccezione non è condivisibile.

Invero, pur avendo questa Corte più volte affermato (da ultimo

sentenze nn. 121, 149 e 255 del 1994) che il giudice rimettente, a

fronte di diverse interpretazioni della norma della cui legittimità

costituzionale si dubita, è tenuto a adottare quella conforme al

parametro costituzionale altrimenti vulnerato, nella specie il

giudice a quo - conformemente all'orientamento quasi pacifico della

dottrina e della giurisprudenza - ritiene che l'unica interpretazione

possibile degli impugnati artt. 55 e 169 della legge fallimentare sia

quella in base alla quale, una volta adempiuto il concordato nulla è

più dovuto dal debitore nemmeno per gli interessi "sospesi" durante

la procedura concorsuale; ma dubita che tale interpretazione sia

conforme ai principi costituzionali invocati.

5. - La s.p.a. Edilmobiliare deduce l'inammissibilità della

questione rilevando che il concordato preventivo è basato su un

accordo delle parti, insuscettibile di sindacato di

costituzionalità, e che comunque la questione di legittimità

sarebbe preclusa dal passaggio in giudicato della sentenza di

omologazione che ha definitivamente fissato i limiti di quanto

dovuto, facendo anche richiamo all'art. 1982 c.c.

Se con tale eccezione si intende affermare che la preclusione al

pagamento degli interessi deriva, non già dalla norma impugnata, ma

da altre norme relative agli effetti dell'accordo di natura negoziale

alla base del concordato preventivo, valgono anche in tal caso le

argomentazioni svolte riguardo alla precedente eccezione di

inammissibilità.

Ove invece si intende considerare la forza preclusiva derivante

dalla sentenza di omologazione del concordato in cui tale accordo è

assorbito, va osservato che in realtà il giudicato spiega detta

forza preclusiva con riguardo alla definita ed esaurita procedura

concorsuale, ma non incide sui rapporti fra debitori e creditori

successivi alla chiusura della suddetta procedura (tant'è che l'art.

120 ha disciplinato per il fallimento questa successiva situazione).

Ne consegue che deve ritenersi persistente la rilevanza della

questione relativamente al mancato ripristino delle stesse ragioni

anche per i creditori del concordato.

6. - Nel merito la questione è infondata.

Il giudice rimettente non si duole della irragionevolezza delle

norme relative alla sospensione durante la procedura concorsuale del

corso degli interessi sui debiti pecuniari, riconoscendo che le

stesse hanno una loro "razionalità ai fini di una equa distribuzione

delle perdite fra tutti i creditori concorrenti". A tale affermazione

può aggiungersi, anche in base a quanto già affermato da questa

Corte (sentenza n. 242 del 1994), che detta sospensione risponde

all'esigenza delle procedure concorsuali di cristallizzare la massa

passiva evitando sia l'ammissione di nuovi crediti che la

lievitazione (con gli interessi) di quelli già esistenti, al fine di

impedire un ulteriore deterioramento delle condizioni patrimoniali

del debitore e per assicurare meglio la par condicio soddisfacendo

almeno in parte anche i crediti infruttiferi; tanto più che la

durata della procedura non è direttamente riconducibile al debitore.

Tali considerazioni valgono anche con riguardo al concordato

preventivo, in quanto procedura concorsuale con struttura avente

analoghe finalità liquidatorie e satisfattive.

7. - Il Tribunale di Bolzano limita la denunzia di

incostituzionalità al profilo che la prevista sospensione del corso

degli interessi durante la procedura concordataria, se può essere

ritenuta razionale ai fini di un'equa distribuzione fra tutti i

creditori concorrenti, non può più dirsi tale nel caso in cui i

creditori vengano interamente soddisfatti per capitale, interessi

precedenti e spese, ed avanzino altri fondi. In questo caso si

determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra i

creditori concordatari ed i creditori di soggetti non sottoposti a

procedura concorsuale che vedono soddisfatto integralmente il proprio

credito per capitale ed interessi.

8. - Va premesso in proposito che, parte della giurisprudenza

giustifica la non operatività della sospensione degli interessi nel

caso di concordato per cessione dei beni, in considerazione della sua

natura (suppletiva dell'autonomia negoziale) di datio in solutum o di

pactum de non petendo, mentre la prevalente dottrina perviene alla

stessa giustificazione sotto il profilo dei peculiari caratteri di

detto processo esecutivo. In particolare, nel concordato preventivo,

per quanto trattasi di un pubblico processo concorsuale, viene pur

sempre a stabilirsi un equilibrio dei vantaggi e dei rischi delle due

parti: da un lato il debitore, cedendo tutti i suoi beni, mira a non

incorrere nelle gravi conseguenze civili e penali del fallimento

chiudendo subito e definitivamente la sua situazione debitoria senza

ulteriori strascichi circa le richieste di capitale o interessi; e,

dall'altro, i creditori accettano di realizzare rapidamente, in tutto

o in parte, le loro ragioni attraverso l'immediata disponibilità di

quei beni. Una pretesa successiva all'adempimento del concordato,

avente ad oggetto gli interessi "sospesi" (o, come si sostiene in

dottrina "estinti" per effetto della omologazione che ha

cristallizzato definitivamente tutto quanto dovuto, sia per capitale

che per interessi), snaturerebbe questa figura concorsuale, alterando

il predetto equilibrio.

Da queste considerazioni discende la razionale giustificazione

della diversità di trattamento dei creditori concordatari, non solo

rispetto a quelli del fallimento, ma anche rispetto ai creditori di

debitore non coinvolto in alcuna procedura concorsuale. Anzi la

disomogeneità di quest'ultima posizione appare ancor più evidente,

non essendo prevista in questa diversa situazione alcuna sospensione

del corso di interessi, data la mancanza sia di un fondamentale

accordo transattivo, sia di qualsivoglia procedura esecutiva

collettiva.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 169 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del

fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione

controllata e della liquidazione coatta amministrativa), ove fa

richiamo all'art. 55 della stessa legge, sollevata in riferimento

all'art. 3 della Costituzione dal Tribunale di Bolzano con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:471 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari