Legge fallimentare

Art. 206 fallimento — Poteri del commissario

L'azione di responsabilita' contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo dell'impresa in liquidazione, a norma degli articoli 2393 e 2394 del codice civile, e' esercitata dal commissario liquidatore, previa autorizzazione dell'autorita', che vigila sulla liquidazione. Per il compimento degli atti previsti dall'art. 35, in quanto siano di valore indeterminato o di valore superiore a lire cinquantamila, e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa il commissario deve essere autorizzato dall'autorita' predetta, la quale provvede sentito il comitato di sorveglianza. 10 34 61

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 17 luglio 1975, n. 400

10

La L. 17 luglio 1975, n. 400 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il limite di lire 50 mila previsto dal secondo comma dell'articolo 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' elevato, anche per le procedure di liquidazione gia' iniziate, a lire 2 milioni".

D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373

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Il D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373 ha disposto (con l'art. 3, comma 4) che "Per gli atti previsti dall'articolo 35 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in deroga a quanto disposto dall'articolo 206, secondo comma, del medesimo regio decreto, i commissari acquisiscono previamente il parere del comitato di sorveglianza e provvedono nel rispetto delle prescrizioni generali deliberate dall'ISVAP."

L. 27 dicembre 2013, n. 147

61

La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 412) che "Al fine di accelerare la definitiva chiusura della gestione liquidatoria, in deroga alle procedure autorizzative previste dagli articoli 35 e 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il Commissario liquidatore e' autorizzato a stipulare transazioni per debiti iscritti nello stato passivo e per aliquote non inferiori del 5 per cento rispetto all'aliquota di riparto determinata al momento della transazione".

Testo vigente dal 1 gennaio 2014

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 173/1994

    Questione infondata
    5 maggio 1994

    La dichiarazione di illegittimità costituzionale (con sentenza n. 181 del 1987) dell'art. 209 della legge fallimentare, applicato all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, nella parte in cui non prevede che l'imprenditore sia sentito dal commissario con riferimento alla formazione dello stato passivo, non implica che identico vizio debba riconoscersi come incidente sull'art. 206 della medesima legge, nella parte in cui non prescrive, obbligatoriamente ed in ogni caso, la previa audizione del debitore sottoposto a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria, per il compimento degli atti indicati nella medesima disposizione, tra cui le transazioni. Invero l'influenza che il compimento di questi atti può avere sullo stato passivo o sulla massa attiva è meramente indiretta e mediata, mentre diverso è l'interesse del debitore ad essere previamente sentito nelle due fattispecie (solo con riguardo alla formazione dello stato passivo ravvisandosi una esigenza di piena contezza, da parte di questi, circa l'estensione della propria situazione debitoria, in prospettiva della sua responsabilità patrimoniale, dopo la restituzione 'in bonis', per i crediti non soddisfatti), talché non sussiste quella omogeneità di situazioni che sola potrebbe giustificare, in applicazione del principio di eguaglianza, la dichiarazione di illegittimità della norma da ultimo citata. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - dell'art. 206, comma secondo, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267). - V. S. n. 181/1987, citata nel testo. red.: S.E. rev.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 206 fallimento

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 13 novembre 1998 al 1 gennaio 2014.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 dicembre 2013, n. 147

    La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 412) che "Al fine di accelerare la definitiva chiusura della gestione liquidatoria, in deroga alle procedure autorizzative previste dagli articoli 35 e 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il Commissario liquidatore e' autorizzato a stipulare transazioni per debiti iscritti nello stato passivo e per aliquote non inferiori del 5 per cento rispetto all'aliquota di riparto determinata al momento della transazione".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art206 · fonte del testo

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