Legge fallimentare

Art. 148 fallimento — Fallimento della società e dei soci

Nei casi previsti dall'articolo 147, il tribunale nomina, sia per il fallimento della societa', sia per quello dei soci un solo giudice delegato e un solo curatore, pur rimanendo distinte le diverse procedure. Possono essere nominati piu' comitati dei creditori. Il patrimonio della societa' e quello dei singoli soci sono tenuti distinti. Il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della societa' si intende dichiarato per l'intero e con il medesimo eventuale privilegio generale anche nel fallimento dei singoli soci. Il creditore sociale ha diritto di partecipare a tutte le ripartizioni fino all'integrale pagamento, salvo il regresso fra i fallimenti dei soci per la parte pagata in piu' della quota rispettiva. I creditori particolari partecipano soltanto al fallimento dei soci loro debitori. Ciascun creditore puo' contestare i crediti dei creditori con i quali si trova in concorso.

Testo vigente dal 17 luglio 2006

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 luglio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006. 13 parole tolte, 23 parole aggiunte.

tolto: Nel caso previsto dall'articolo precedenteaggiunto: Nei casi previsti dall'articolo 147, il tribunale nomina, sia per il fallimento della societa', sia per quello dei socitolto: , un solo giudice delegato e un solo curatore, tolto: ma puo' nominare aggiunto: pur rimanendo distinte le diverse procedure. Possono essere nominati piu' comitati dei creditori. Il patrimonio della societa' e quello dei singoli soci tolto: devono essere aggiunto: sono tenuti distinti. Il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della societa' si intende dichiarato per l'intero aggiunto: e con il medesimo eventuale privilegio generale anche nel fallimento dei singoli soci. Il creditore sociale ha diritto di partecipare … rispettiva. I creditori particolari partecipano soltanto al fallimento dei soci loro debitori. Ciascun creditore tolto: ha diritto di aggiunto: puo' contestare i crediti dei creditori con i quali si trova in concorso.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art148 · fonte del testo

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