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Lavoro
Convenzione 119
Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni numeri 91, 99, 103, 112, 115, 119, 120, 122, 123, 124 e 127 dell'Organizzazione Internazionale del lavoro · Legge 19 ottobre 1970, n. 864
- Aggiornato al
- 28 novembre 1970
- Articoli
- 25
- Versioni storiche
- 193
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE QUARANTASETTESIMA SESSIONE (Ginevra, 5-26 giugno 1963)…
- Art. 2La vendita e l'affitto di macchine i cui elementi pericolosi indicati ai paragrafi 3 e 4…
- Art. 3Le disposizioni dell'art. 2 non si applicano alle macchine e loro parti pericolose…
- Art. 4L'obbligo dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2 competera' al venditore…
- Art. 5Ogni Stato membro potra' consentire una deroga temporanea alle disposizioni dell'art. 2…
- Art. 6L'utilizzazione di macchine, di cui un qualunque elemento pericoloso, comprese le parti…
- Art. 7L'obbligo dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 6 comportera' al datore di…
- Art. 8Le disposizioni dell'art. 6 non si applicano alle macchine e parti di macchine che, per…
- Art. 9Ogni Stato membro potra' consentire una deroga temporanea alle disposizioni dell'art. 6…
- Art. 10Il datore di lavoro deve adottare idonee misure per mettere i lavoratori al corrente…
- Art. 11Nessun lavoratore deve utilizzare una macchina i cui dispositivi di protezione non siano…
- Art. 12La ratifica della presente convenzione non pregiudica i diritti derivanti ai lavoratori…
- Art. 13Le disposizioni della presente parte della convenzione riguardanti gli obblighi dei…
- Art. 14Ai fini dell'applicazione della presente parte della convenzione, il termine "datore di…
- Art. 15Dovranno essere adottate tutte le necessarie disposizioni e misure, comprendenti anche…
- Art. 16La legislazione nazionale in applicazione delle norme della presente convenzione sara'…
- Art. 17Le norme della presente convenzione si applicheranno a tutti i settori dell'attivita'…
- Art. 18Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale…
- Art. 19La presente convenzione obblighera' soltanto gli Stati membri dell'Organizzazione…
- Art. 20Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione potra' denunciarla…
- Art. 21Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notifichera' a tutti gli…
- Art. 22Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunichera' al Segretario…
- Art. 23Il Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presentera' alla…
- Art. 24Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione a revisione totale o…
- Art. 25Il testo francese e quello inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.
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