[1]1. Il datore di lavoro deve adottare idonee misure per mettere i lavoratori al corrente della legislazione nazionale sulla protezione delle macchine e renderli opportunamente edotti dei pericoli connessi con l'impiego delle macchine e delle precauzioni da prendere.

[2]2. Il datore di lavoro dovra' disporre e mantenere l'ambiente di lavoro in condizioni tali da prevenire pericoli per i lavoratori addetti alle macchine considerate dalla presente convenzione.

Testo vigente dal 28 novembre 1970

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864~convenzione-119-art10 · fonte del testo

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