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Lavoro
Convenzione 115
Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni numeri 91, 99, 103, 112, 115, 119, 120, 122, 123, 124 e 127 dell'Organizzazione Internazionale del lavoro · Legge 19 ottobre 1970, n. 864
- Aggiornato al
- 28 novembre 1970
- Articoli
- 23
- Versioni storiche
- 193
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE QUARANTAQUATTRESIMA SESSIONE (Ginevra, 1-23 giugno 1960)…
- Art. 2La presente convenzione si applica a tutte le attivita' che comportino la esposizione di…
- Art. 3Alla luce dell'evoluzione delle conoscenze, dovranno essere presi i provvedimenti piu'…
- Art. 4Le attivita' indicate all'art. 2 devono essere organizzate ed eseguite in modo da…
- Art. 5Deve essere compiuto ogni sforzo per ridurre al piu' basso livello possibile…
- Art. 6Le dosi massime consentite di radiazioni ionizzanti provenienti da sorgenti esterne o…
- Art. 7Per i lavoratori destinati direttamente a lavori esposti alle radiazioni devono essere…
- Art. 8Conformemente alle disposizioni dell'art. 6, dovranno essere stabiliti dei livelli…
- Art. 9L'uso di segnali adeguati di pericolo deve essere adottato per indicare l'esistenza di…
- Art. 10La legislazione dovra' prevedere la notifica, secondo le modalita' che essa al riguardo…
- Art. 11Un adeguato controllo dei lavoratori e dei posti di lavoro dovra' essere svolto per poter…
- Art. 12Tutti i lavoratori direttamente impiegati in lavori a contatto delle radiazioni devono…
- Art. 13I casi in cui le misure appresso indicate devono, per la natura o per il grado…
- Art. 14Nessun lavoratore potra' essere impiegato o continuare ad essere impiegato in un lavoro…
- Art. 15Ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione s'impegna ad assumere a proprio…
- Art. 16Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale…
- Art. 17La presente convenzione obblighera' soltanto gli Stati membri dell'Organizzazione…
- Art. 18Ogni Stato membro, che abbia ratificato la presente convenzione, puo' denunciarla allo…
- Art. 19Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notifichera' a tutti gli…
- Art. 20Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunichera' al Segretario…
- Art. 21Ogni qual volta lo riterra' necessario, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio…
- Art. 22Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione che comporti revisione…
- Art. 23Il testo francese e quello inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.
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