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Lavoro
Convenzione 103
Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni numeri 91, 99, 103, 112, 115, 119, 120, 122, 123, 124 e 127 dell'Organizzazione Internazionale del lavoro · Legge 19 ottobre 1970, n. 864
- Aggiornato al
- 28 novembre 1970
- Articoli
- 17
- Versioni storiche
- 193
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE 103 Convenzione sulla protezione della maternita'…
- Art. 2Ai fini della presente convenzione, il termine "donna" designa ogni persona di sesso…
- Art. 3Ogni donna a cui si applica la presente convenzione ha diritto, dietro presentazione di…
- Art. 4Quando una donna si assenta dal proprio lavoro in virtu' delle disposizioni dell'articolo…
- Art. 5Se una donna allatta il suo bambino sara' autorizzata ad interrompere il lavoro a questo…
- Art. 6Quando una donna si assenta dal lavoro in virtu' delle disposizioni dell'articolo 3 della…
- Art. 7Ogni Stato membro dell'Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifichi la presente…
- Art. 8Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale…
- Art. 9La presente convenzione sara' vincolante solo per gli Stati membri dell'Organizzazione…
- Art. 10Le dichiarazioni che saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale…
- Art. 11Le dichiarazioni comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro…
- Art. 12Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione puo', allo spirare di un…
- Art. 13Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notifichera' a tutti gli…
- Art. 14Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunichera' al Segretario…
- Art. 15Ogni volta che lo riterra' necessario il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio…
- Art. 16Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione a revisione totale o…
- Art. 17Il testo francese ed il testo inglese della presente convenzione saranno egualmente fede.
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