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Lavoro
Convenzione 123
Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni numeri 91, 99, 103, 112, 115, 119, 120, 122, 123, 124 e 127 dell'Organizzazione Internazionale del lavoro · Legge 19 ottobre 1970, n. 864
- Aggiornato al
- 28 novembre 1970
- Articoli
- 13
- Versioni storiche
- 193
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE QUARANTANOVESIMA SESSIONE (Ginevra, 9-23 giugno 1965)…
- Art. 2Le persone che non abbiano raggiunto un'eta' minima determinata non devono essere…
- Art. 3Ciascuno Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione potra' informare il…
- Art. 4Tutte le misure necessarie, ivi compresa l'adozione di sanzioni appropriate, devono…
- Art. 5L'eta' minima d'ammissione, che deve essere specificata in virtu' degli artt. 2 e 3 della…
- Art. 6Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale…
- Art. 7La presente convenzione obblighera' solo gli Stati membri dell'Organizzazione…
- Art. 8Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione puo' denunciarla alla…
- Art. 9Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notifichera' a tutti gli…
- Art. 10Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunichera' al Segretario…
- Art. 11Ogni qualvolta lo riterra' necessario, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio…
- Art. 12Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione di revisione totale o…
- Art. 13Il testo francese e quello inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.
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