[1]1. Le disposizioni dell'art. 2 non si applicano alle macchine e loro parti pericolose indicate all'articolo anzidetto che:

  • a)offrono, per la loro costruzione, un grado di sicurezza identico a quello che presenterebbero idonei dispositivi di protezione;
  • b)sono destinate ad essere sistemate o poste in modo che, in ragione della loro sistemazione o collocazione, offrano un grado di sicurezza identico a quello che presenterebbero idonei dispositivi di protezione.

[2]2. Il solo fatto che le macchine siano costruite in modo da non soddisfare completamente, durante le operazioni di manutenzione, di lubrificazione, di cambiamento delle parti lavoratrici e di registrazione, le condizioni previste ai paragrafi 3 e 4 dell'art. 2, non comporta l'applicazione del divieto di vendita, di affitto, di cessione a qualsiasi altro titolo o di esposizione previsto ai paragrafi 1 e 2 del citato art. 2, a condizione tuttavia che dette operazioni possano essere compiute conformemente alle prescrizioni usuali di sicurezza.

[3]3. La vendita e la cessione a qualsiasi altro titolo di macchine, destinate ad essere poste in deposito, demolite o rimesse in condizioni di normale funzionamento, potranno essere consentite anche in deroga alle prescrizioni dell'art. 2. Tuttavia tali macchine, dopo essere state in deposito od essere state rimesse in condizioni di normale funzionamento, non potranno essere vendute, affittate, cedute a qualsiasi altro titolo od esposte, salvo che soddisfino le condizioni di cui al citato art. 2.

Testo vigente dal 28 novembre 1970

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864~convenzione-119-art3 · fonte del testo

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