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Lavoro
Convenzione 112
Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni numeri 91, 99, 103, 112, 115, 119, 120, 122, 123, 124 e 127 dell'Organizzazione Internazionale del lavoro · Legge 19 ottobre 1970, n. 864
- Aggiornato al
- 28 novembre 1970
- Articoli
- 12
- Versioni storiche
- 193
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE QUARANTATREESIMA SESSIONE (Ginevra, 3-25 giugno 1959)…
- Art. 2I fanciulli di eta' inferiore a quindici anni non possono essere impiegati al lavoro a…
- Art. 3I minori di diciotto anni non possono essere impiegati al lavoro a bordo delle navi da…
- Art. 4Le disposizioni degli articoli 2 e 3 non si applicano al lavoro dei ragazzi sulle navi…
- Art. 5Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale…
- Art. 6La presente convenzione obblighera' soltanto gli Stati membri della Organizzazione…
- Art. 7Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione puo' denunciarla allo…
- Art. 8Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notifichera' a tutti gli…
- Art. 9Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunichera' al Segretario…
- Art. 10Ogniqualvolta lo riterra' necessario, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio…
- Art. 11Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione che comporti revisione…
- Art. 12Il testo francese e quello inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.
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