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Lavoro
Convenzione 124
Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni numeri 91, 99, 103, 112, 115, 119, 120, 122, 123, 124 e 127 dell'Organizzazione Internazionale del lavoro · Legge 19 ottobre 1970, n. 864
- Aggiornato al
- 28 novembre 1970
- Articoli
- 13
- Versioni storiche
- 193
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE 124 Convenzione sull'esame medico attitudinale degli…
- Art. 2Un esame medico approfondito per l'attitudine all'impiego ed esami periodici successivi a…
- Art. 3Gli esami medici previsti dall'art. 2 debbono: a) essere effettuati sotto la…
- Art. 4Ogni misura necessaria, compresa l'adozione di sanzioni appropriate, deve essere presa…
- Art. 5L'autorita' competente di ciascun paese e' tenuta a consultare le organizzazioni piu'…
- Art. 6Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale…
- Art. 7La presente convenzione sara' vincolante solo per gli Stati membri dell'Organizzazione…
- Art. 8Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione puo' denunciarla allo…
- Art. 9Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notifichera' a tutti gli…
- Art. 10Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunichera' al Segretario…
- Art. 11Ogni qualvolta lo riterra' necessario, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio…
- Art. 12Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione di revisione totale o…
- Art. 13Il testo francese e quello inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.
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