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Lavoro
Convenzione 99
Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni numeri 91, 99, 103, 112, 115, 119, 120, 122, 123, 124 e 127 dell'Organizzazione Internazionale del lavoro · Legge 19 ottobre 1970, n. 864
- Aggiornato al
- 28 novembre 1970
- Articoli
- 15
- Versioni storiche
- 193
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE TRENTAQUATTRESIMA SESSIONE (Ginevra, 6-29 giugno 1951)…
- Art. 2La legislazione nazionale, le convenzioni collettive o le sentenze arbitrali potranno…
- Art. 3Ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione ha la liberta' di determinare…
- Art. 4Ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione deve adottare i provvedimenti…
- Art. 5Ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione deve comunicare ogni anno…
- Art. 6Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale…
- Art. 7La presente convenzione non vincolera' che gli Stati membri dell'Organizzazione…
- Art. 8Le dichiarazioni che saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale…
- Art. 9Le dichiarazioni comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro…
- Art. 10Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione puo' allo spirare di un…
- Art. 11Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notifichera' a tutti gli…
- Art. 12Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunichera' al Segretario…
- Art. 13Ogni volta che lo riterra' necessario, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio…
- Art. 14Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione di revisione totale o di…
- Art. 15I testi francese e inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.
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