[1]1. L'utilizzazione di macchine, di cui un qualunque elemento pericoloso, comprese le parti lavoratrici (zona di lavoro), sia sprovvisto di idonei dispositivi protettivi, dev'essere vietata dalla legislazione nazionale o impedita da provvedimenti altrettanto efficaci. Qualora la presente disposizione non possa essere pienamente osservata senza completamente impedire l'utilizzazione della macchina, essa dovra' quanto meno applicarsi nella misura compatibile con detta utilizzazione.

[2]2. Le macchine devono essere protette in modo che sia assicurato il rispetto della regolamentazione e delle norme nazionali sulla sicurezza e igiene del lavoro.

Testo vigente dal 28 novembre 1970

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864~convenzione-119-art6 · fonte del testo

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