[1]1. Ogni Stato membro potra' consentire una deroga temporanea alle disposizioni dell'art. 2.

[2]2. Le condizioni e la durata di tale deroga, che non potra' eccedere i tre anni dalla data di entrata in vigore, per lo Stato membro, della presente convenzione, saranno determinate dalla legislazione nazionale o disposte con altri provvedimenti altrettanto efficaci.

[3]3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'autorita' competente consultera' le organizzazioni piu' rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, nonche', occorrendo, quelle dei fabbricanti.

Testo vigente dal 28 novembre 1970

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864~convenzione-119-art5 · fonte del testo

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