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Lavoro
Convenzione 127
Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni numeri 91, 99, 103, 112, 115, 119, 120, 122, 123, 124 e 127 dell'Organizzazione Internazionale del lavoro · Legge 19 ottobre 1970, n. 864
- Aggiornato al
- 28 novembre 1970
- Articoli
- 16
- Versioni storiche
- 193
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE CINQUANTUNESIMA SESSIONE (Ginevra, 7-29 giugno 1967) CONVENZIONE…
- Art. 2La presente convenzione si applica al trasporto manuale regolare di carichi. 2. La…
- Art. 3Il trasporto manuale, da parte di un lavoratore, di carichi il cui peso potrebbe…
- Art. 4Ai fini della applicazione del principio enunciato al precedente articolo 3, gli Stati…
- Art. 5Ciascuno Stato membro adottera' le misure necessarie affinche' ogni lavoratore addetto al…
- Art. 6Al fine di limitare o di facilitare il trasporto manuale di carichi saranno utilizzati…
- Art. 7L'impiego di donne e di giovani lavoratori al trasporto manuale di carichi diversi da…
- Art. 8Ciascuno Stato membro adottera', con legge o con ogni altro metodo conforme alla prassi…
- Art. 9Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale…
- Art. 10La presente convenzione sara' vincolante solo per gli Stati membri dell'Organizzazione…
- Art. 11Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione puo' denunciarla al…
- Art. 12Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notifichera' a tutti gli…
- Art. 13Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunichera' al Segretario…
- Art. 14Ogni qualvolta lo ritenga necessario, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio…
- Art. 15Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione che comporti una revisione…
- Art. 16Il testo francese e quello inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.
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